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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 08104/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro il 18/05/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'indagato, che ha concluso insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza con cui è stata applicata la misura della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto gravemente indiziato dei reati previsti dagli artt. art. 74 (con ruolo apicale)- 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 30 (capi 1-21-25-26-27-28).

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando tre motivi.2.1.

Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione quanto alla ritenuta partecipazione all'associazione criminale; il giudizio sarebbe stato fondato sulla base del contenuto di alcune conversazioni non univoche e non significative della partecipazione al sodalizio, potendo esse assumere rilievo solo in relazione ai reati fine contestati Anche la conversazione relativa alla dazione mensile da parte del ricorrente di 500 euro a [OSCURATO:PERSONA], - soggetto che, secondo la prospettazione accusatoria- avrebbe avuto il compito di gestire i puscher e di riscuotere mensilmente da essi una somma per la fornitura di sostanza stupefacente- non sarebbe, diversamente dagli assunti del Tribunale, significativa di una accordo legato alla esistenza di un vincolo associativo, tenuto conto che non vi sarebbero contatti dell'indagato con persone diverse rispetto a quelle con cui avrebbe posto in essere l'attività di spaccio.

L'affermazione del Tribunale secondo cui Gagliardi avrebbe gestito alcuni "sottoposti" sarebbe "apodittica" (così il ricorso), le ulteriori conversazioni richiamate indirettamente nella ordinanza impugnata non assumerebbero rilievo ai fini del giudizio di gravità indiziaria per il reato associativo ed anche l'interessamento dell'indagato per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe non sintomatico della partecipazione al reato associativo.

In tale contesto si evidenzia come: a) Gagliardi sia coinvolto in un esiguo numero di reati fine, posti in essere a distanza temporale; b) le conversazioni "di interesse" non denotino nessun linguaggio criptico; c) non sussista nessun elemento rivelatore di un accordo e di un vincolo associativo.

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della fattispecie prevista dal!' art. 74, comma 6, d.P.R. cit.

L'ipotesi criminosa in questione si caratterizzerebbe solo per la finalità che i partecipi si prefiggono di realizzare e si evidenzia che già dalla lettura delle imputazioni contestate all'imputato emerga come l'oggetto delle cessioni sia costituito da esigui quantitativi di sostanza stupefacente.

2.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione quanto al ritenuto ruolo apicale di Gagliardi; il Tribunale non avrebbe indicato le circostanze concrete da cui detto ruolo sarebbe stato fatto derivare. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

2. Sono inammissibili il primo ed il terzo motivo di ricorso.

2.1. Il quadro indiziario, ha spiegato il Tribunale, ha consentito di ravvisare l'esistenza di un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti nei territori di Guardavalle e Soverato, condotta dal "triunnvirato" composto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Nell'ambito di tale consorteria sono state individuate due articolazioni territoriali: il gruppo di Guardavalle, dedito al rifornimento della droga e diretto da Riitano e Gagliardi, e quello di Soverato, diretto da Campagna e dedito, invece, allo spaccio.

Nell'ambito della struttura organizzativa, sono stati, inoltre, individuati, in una sorta di posizione intermedia tra i vertici, i fornitori ed i pusher, [OSCURATO:PERSONA], il quale si occuperebbe della contabilità, e [OSCURATO:PERSONA], il quale coadiuverebbe il Campagna nella gestione del gruppo soveratese con il compito di fissare le scadenze mensili per la riscossione dei proventi illeciti derivanti dalle cessioni della sostanza stupefacente e di dare istruzioni ai sodali sulla cautele da adottare.

Con una motivazione puntuale e immune da illogicità manifeste si sono descritte la struttura del gruppo, la sua composizione soggettiva, i singoli contributi offerti dai partecipi, i ruoli ricoperti, le dinamiche operative.

In tale contesto, attraverso l'esame di numerose conversazioni, puntualmente richiamate nella ordinanza impugnata, si è chiarito: - il ruolo direttivo ricoperto dal ricorrente; - come Gagliardi gestisse l'attività criminale, dirigesse soggetti a lui sottoposti, curasse le modalità con cui lo spaccio era compiuto avvalendosi dell'abitazione famigliare per l'occultamento ed il confezionamento della sostanza stupefacente, si adoperasse per il sostentamento legale di [OSCURATO:PERSONA], soggetto coinvolto nel presente procedimento e che era stato arrestato per altri fatti delittuosi (pagg. 7 e ss.); - il coinvolgimento diretto del ricorrente in numerosi episodi di cessione di sostanza stupefacente.

Sulla base di un quadro indiziario articolato e di una trama argomentativa corretta si è fatta discendere l'inferenza della esistenza dell'associazione criminale e del contributo apicale attribuito al ricorrente.

Rispetto a tale quadro di riferimento nulla di specifico è stato dedotto da Gagliardi che non si è confrontato con la motivazione del provvedimento impugnato e neppure ha fornito una spiegazione del senso e della portata delle conversazioni valorizzate in chiave accusatoria dal Tribunale.

2.2. Né è chiaro perché, sulla base della ricostruzione fattuale compiuta dal Giudice di merito, nel caso di specie sussisterebbe la ipotizzata violazione di legge.

Sulla scorta dell'ampio compendio probatorio di cui si è detto, l'ordinanza impugnata giustifica congruamente la sussistenza dell'ipotesi associativa ex art. 74 d.P.R. 309/1990 e la partecipazione ad essa del ricorrente.

Nel reato associativo, come nel caso di specie, le singole volontà, i singoli interessi si fondono, perdendo la specifica consistenza, nel mezzo che unifica le singole condotte, che le rende comuni e proiettate verso un obiettivo superiore, trasversale per tutti; in questo senso il reato associativo ha in sé una componente di neutralità, perchè esso assorbe gli scopi individuali, degradandoli a motivi.

La diversità di scopo personale non è ostativa, infatti, alla realizzazione del fine comune, che è quello di sviluppare il commercio degli stupefacenti per conseguire sempre maggiori profitti.

Nè l'associazione criminosa è esclusa dalla diversità dell'utile che i singoli partecipi si propongono di ricavare o dalla esistenza di un contrasto degli interessi economici di essi.

3. È inammissibile anche il secondo motivo di ricorso.

3.1. L'art. 74, comma 6, d.P.R. 309 del 1990 fa riferimento all'associazione costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73; si tratta di una fattispecie autonoma di reato - e non di una mera attenuante della fattispecie maggiore (Sez.

U, 34475 del 23/6/2011, Valastro, Rv. 250352) - caratterizzata dal fatto che l'accordo criminoso stabile e l'organizzazione devono essere funzionali solo alla commissione di fatti che non oltrepassino la soglia della lieve entità.

Ciò che è necessario è che la struttura della associazione riveli l'esclusione da parte dei partecipi della volontà di non commettere fatti che oltrepassino la soglia di cui all'art. 73 comma 5 ed in tal senso sono rivelatrici le modalità con cui l'azione criminosa si compie in concreto: la fattispecie in esame non può essere configurata in tutti i casi in cui non si raggiunga la prova che il programma criminoso, per come ideato, progettato, realizzato nella sua concreta dinamica operativa avesse ad oggetto solo fatti di lieve entità.

Si è evidenziato come "in presenza di profili strutturali ridotti e di fatti di detenzione, approvvigionamento e spaccio tutti compatibili con la qualificazione in termini di lieve entità, ben potrà attribuirsi tale qualificazione anche all'associazione, a prescindere da una più approfondita verifica del momento genetico e della concreta esclusione a livello programmatico di azioni di maggiore rilievo, mentre in presenza di fatti eccedenti quella soglia, tanto più se coinvolgenti soggetti che abbiano la possibilità di influire sulle determinazioni operative del sodalizio, potrà ragionevolmente presumersi che l'associazione non avesse escluso ma anzi avesse concepito la realizzazione di fatti non di lieve entità, il che varrà a qualificare corrispondentemente il sodalizio, in assenza di prova contraria, da parte di chi abbia interesse, in ordine ad una diversa base progettuale e programmatica e in ordine all'estemporaneità di un'azione di maggior rilievo" (così testualmente Sez. 6, n. 12537 del 19/01/2016, Biondi, Rv. 267267; nello stesso senso, Sez. 6, n. 49921 del 25/01/2018, C., Rv. 274287; Sez. 4, n. 53568 del 05/10/2017, Pardo, Rv. 271708).

Dunque, al fine di verificare se sussista la fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, è necessario innanzitutto accertare che i singoli fatti reato siano di lieve entità, secondo i parametri descritti dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990: è cioè necessario riferirsi ai mezzi, alle modalità, alle circostanze dell'azione ovvero alla quantità e qualità delle sostanze.

Sì tratta di una valutazione che deve essere complessiva e che deve fare riferimento a tutti i parametri contemplati dalla norma.

Influiscono su tale giudizio le concrete articolazioni dell'attività, il modo con cui essa è compiuta, l'intensità e la frequenza, la idoneità a rivolgersi ad una indeterminata clientela relativa ad un ambìto territoriale (in tal senso, unitamente ad altri rilievi, Sez. 6, n. 50382 del 18/11/2014, Brancato, non massimata), la capacità di sfuggire all'attività repressiva e di controllo (Sez. 6, n. 12537 del 2016, cit.) "A ben guardare dunque può accadere che siano di volta in volta acquisite e cedute piccole quantità, peraltro sulla base di un assetto organizzativo di quell'attività che consente rapidi approvvigionamenti e dunque costanti e assai ravvicinate attività di cessione ovvero modalità particolarmente accurate e insidiose di nascondimento e trasporto della sostanza, conosciute capillarmente dagli spacciatori e dalla clientela, ovvero sulla base di una struttura volta ad assicurare condizioni di massima sicurezza a chi svolge l'attività di spaccio.

Al tempo stesso può accadere che, pur in assenza di peculiari strutture, siano movimentate rilevanti quantità ovvero diverse tipologie di sostanze, volte ad assicurare il soddisfacimento di una più ampia clientela.

In nessuno di tali casi sarebbe configurabile l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, per l'evidente maggiore offensività delle relative condotte" (cosi Sez. 6, n. 12537 cit; nello stesso senso, Sez. 4, n. 53568 del 05/10/2017, Pardo, cit.).

Ne deriva che se i reati-fine sono qualificati da strategie e modalità insidiose messe a punto dal sodalizio, per entrambi varrà l'esclusione del fatto di lieve entità.

3.2. Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi indicati, spiegando come, allo stato, anche in ragione del profilo strutturale del sodalizio, non sussista alcun elemento da cui desumere che l'associazione criminale per cui si procede avesse come finalità esclusiva quella di commettere fatti di lieve entità.

Anche al riguardo nulla di specifico è stato dedotto, essendosi limitato il ricorrente ad evocare genericamente una parte di una conversazione telefonica.

4. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.cJul Manda alla Cancelleria per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro il 18/05/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'indagato, che ha concluso insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza con cui è stata applicata la misura della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto gravemente indiziato dei reati previsti dagli artt. art. 74 (con ruolo apicale)- 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 30 (capi 1-21-25-26-27-28). 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando tre motivi.2.1. Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione quanto alla ritenuta partecipazione all'associazione criminale; il giudizio sarebbe stato fondato sulla base del contenuto di alcune conversazioni non univoche e non significative della partecipazione al sodalizio, potendo esse assumere rilievo solo in relazione ai reati fine contestati Anche la conversazione relativa alla dazione mensile da parte del ricorrente di 500 euro a [OSCURATO:PERSONA], - soggetto che, secondo la prospettazione accusatoria- avrebbe avuto il compito di gestire i puscher e di riscuotere mensilmente da essi una somma per la fornitura di sostanza stupefacente- non sarebbe, diversamente dagli assunti del Tribunale, significativa di una accordo legato alla esistenza di un vincolo associativo, tenuto conto che non vi sarebbero contatti dell'indagato con persone diverse rispetto a quelle con cui avrebbe posto in essere l'attività di spaccio. L'affermazione del Tribunale secondo cui Gagliardi avrebbe gestito alcuni "sottoposti" sarebbe "apodittica" (così il ricorso), le ulteriori conversazioni richiamate indirettamente nella ordinanza impugnata non assumerebbero rilievo ai fini del giudizio di gravità indiziaria per il reato associativo ed anche l'interessamento dell'indagato per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe non sintomatico della partecipazione al reato associativo. In tale contesto si evidenzia come: a) Gagliardi sia coinvolto in un esiguo numero di reati fine, posti in essere a distanza temporale; b) le conversazioni "di interesse" non denotino nessun linguaggio criptico; c) non sussista nessun elemento rivelatore di un accordo e di un vincolo associativo. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della fattispecie prevista dal!' art. 74, comma 6, d.P.R. cit. L'ipotesi criminosa in questione si caratterizzerebbe solo per la finalità che i partecipi si prefiggono di realizzare e si evidenzia che già dalla lettura delle imputazioni contestate all'imputato emerga come l'oggetto delle cessioni sia costituito da esigui quantitativi di sostanza stupefacente. 2.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione quanto al ritenuto ruolo apicale di Gagliardi; il Tribunale non avrebbe indicato le circostanze concrete da cui detto ruolo sarebbe stato fatto derivare. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Sono inammissibili il primo ed il terzo motivo di ricorso. 2.1. Il quadro indiziario, ha spiegato il Tribunale, ha consentito di ravvisare l'esistenza di un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti nei territori di Guardavalle e Soverato, condotta dal "triunnvirato" composto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Nell'ambito di tale consorteria sono state individuate due articolazioni territoriali: il gruppo di Guardavalle, dedito al rifornimento della droga e diretto da Riitano e Gagliardi, e quello di Soverato, diretto da Campagna e dedito, invece, allo spaccio. Nell'ambito della struttura organizzativa, sono stati, inoltre, individuati, in una sorta di posizione intermedia tra i vertici, i fornitori ed i pusher, [OSCURATO:PERSONA], il quale si occuperebbe della contabilità, e [OSCURATO:PERSONA], il quale coadiuverebbe il Campagna nella gestione del gruppo soveratese con il compito di fissare le scadenze mensili per la riscossione dei proventi illeciti derivanti dalle cessioni della sostanza stupefacente e di dare istruzioni ai sodali sulla cautele da adottare. Con una motivazione puntuale e immune da illogicità manifeste si sono descritte la struttura del gruppo, la sua composizione soggettiva, i singoli contributi offerti dai partecipi, i ruoli ricoperti, le dinamiche operative. In tale contesto, attraverso l'esame di numerose conversazioni, puntualmente richiamate nella ordinanza impugnata, si è chiarito: - il ruolo direttivo ricoperto dal ricorrente; - come Gagliardi gestisse l'attività criminale, dirigesse soggetti a lui sottoposti, curasse le modalità con cui lo spaccio era compiuto avvalendosi dell'abitazione famigliare per l'occultamento ed il confezionamento della sostanza stupefacente, si adoperasse per il sostentamento legale di [OSCURATO:PERSONA], soggetto coinvolto nel presente procedimento e che era stato arrestato per altri fatti delittuosi (pagg. 7 e ss.); - il coinvolgimento diretto del ricorrente in numerosi episodi di cessione di sostanza stupefacente. Sulla base di un quadro indiziario articolato e di una trama argomentativa corretta si è fatta discendere l'inferenza della esistenza dell'associazione criminale e del contributo apicale attribuito al ricorrente. Rispetto a tale quadro di riferimento nulla di specifico è stato dedotto da Gagliardi che non si è confrontato con la motivazione del provvedimento impugnato e neppure ha fornito una spiegazione del senso e della portata delle conversazioni valorizzate in chiave accusatoria dal Tribunale. 2.2. Né è chiaro perché, sulla base della ricostruzione fattuale compiuta dal Giudice di merito, nel caso di specie sussisterebbe la ipotizzata violazione di legge. Sulla scorta dell'ampio compendio probatorio di cui si è detto, l'ordinanza impugnata giustifica congruamente la sussistenza dell'ipotesi associativa ex art. 74 d.P.R. 309/1990 e la partecipazione ad essa del ricorrente. Nel reato associativo, come nel caso di specie, le singole volontà, i singoli interessi si fondono, perdendo la specifica consistenza, nel mezzo che unifica le singole condotte, che le rende comuni e proiettate verso un obiettivo superiore, trasversale per tutti; in questo senso il reato associativo ha in sé una componente di neutralità, perchè esso assorbe gli scopi individuali, degradandoli a motivi. La diversità di scopo personale non è ostativa, infatti, alla realizzazione del fine comune, che è quello di sviluppare il commercio degli stupefacenti per conseguire sempre maggiori profitti. Nè l'associazione criminosa è esclusa dalla diversità dell'utile che i singoli partecipi si propongono di ricavare o dalla esistenza di un contrasto degli interessi economici di essi. 3. È inammissibile anche il secondo motivo di ricorso. 3.1. L'art. 74, comma 6, d.P.R. 309 del 1990 fa riferimento all'associazione costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73; si tratta di una fattispecie autonoma di reato - e non di una mera attenuante della fattispecie maggiore (Sez. U, 34475 del 23/6/2011, Valastro, Rv. 250352) - caratterizzata dal fatto che l'accordo criminoso stabile e l'organizzazione devono essere funzionali solo alla commissione di fatti che non oltrepassino la soglia della lieve entità. Ciò che è necessario è che la struttura della associazione riveli l'esclusione da parte dei partecipi della volontà di non commettere fatti che oltrepassino la soglia di cui all'art. 73 comma 5 ed in tal senso sono rivelatrici le modalità con cui l'azione criminosa si compie in concreto: la fattispecie in esame non può essere configurata in tutti i casi in cui non si raggiunga la prova che il programma criminoso, per come ideato, progettato, realizzato nella sua concreta dinamica operativa avesse ad oggetto solo fatti di lieve entità. Si è evidenziato come "in presenza di profili strutturali ridotti e di fatti di detenzione, approvvigionamento e spaccio tutti compatibili con la qualificazione in termini di lieve entità, ben potrà attribuirsi tale qualificazione anche all'associazione, a prescindere da una più approfondita verifica del momento genetico e della concreta esclusione a livello programmatico di azioni di maggiore rilievo, mentre in presenza di fatti eccedenti quella soglia, tanto più se coinvolgenti soggetti che abbiano la possibilità di influire sulle determinazioni operative del sodalizio, potrà ragionevolmente presumersi che l'associazione non avesse escluso ma anzi avesse concepito la realizzazione di fatti non di lieve entità, il che varrà a qualificare corrispondentemente il sodalizio, in assenza di prova contraria, da parte di chi abbia interesse, in ordine ad una diversa base progettuale e programmatica e in ordine all'estemporaneità di un'azione di maggior rilievo" (così testualmente Sez. 6, n. 12537 del 19/01/2016, Biondi, Rv. 267267; nello stesso senso, Sez. 6, n. 49921 del 25/01/2018, C., Rv. 274287; Sez. 4, n. 53568 del 05/10/2017, Pardo, Rv. 271708). Dunque, al fine di verificare se sussista la fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, è necessario innanzitutto accertare che i singoli fatti reato siano di lieve entità, secondo i parametri descritti dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990: è cioè necessario riferirsi ai mezzi, alle modalità, alle circostanze dell'azione ovvero alla quantità e qualità delle sostanze. Sì tratta di una valutazione che deve essere complessiva e che deve fare riferimento a tutti i parametri contemplati dalla norma. Influiscono su tale giudizio le concrete articolazioni dell'attività, il modo con cui essa è compiuta, l'intensità e la frequenza, la idoneità a rivolgersi ad una indeterminata clientela relativa ad un ambìto territoriale (in tal senso, unitamente ad altri rilievi, Sez. 6, n. 50382 del 18/11/2014, Brancato, non massimata), la capacità di sfuggire all'attività repressiva e di controllo (Sez. 6, n. 12537 del 2016, cit.) "A ben guardare dunque può accadere che siano di volta in volta acquisite e cedute piccole quantità, peraltro sulla base di un assetto organizzativo di quell'attività che consente rapidi approvvigionamenti e dunque costanti e assai ravvicinate attività di cessione ovvero modalità particolarmente accurate e insidiose di nascondimento e trasporto della sostanza, conosciute capillarmente dagli spacciatori e dalla clientela, ovvero sulla base di una struttura volta ad assicurare condizioni di massima sicurezza a chi svolge l'attività di spaccio. Al tempo stesso può accadere che, pur in assenza di peculiari strutture, siano movimentate rilevanti quantità ovvero diverse tipologie di sostanze, volte ad assicurare il soddisfacimento di una più ampia clientela. In nessuno di tali casi sarebbe configurabile l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, per l'evidente maggiore offensività delle relative condotte" (cosi Sez. 6, n. 12537 cit; nello stesso senso, Sez. 4, n. 53568 del 05/10/2017, Pardo, cit.). Ne deriva che se i reati-fine sono qualificati da strategie e modalità insidiose messe a punto dal sodalizio, per entrambi varrà l'esclusione del fatto di lieve entità. 3.2. Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi indicati, spiegando come, allo stato, anche in ragione del profilo strutturale del sodalizio, non sussista alcun elemento da cui desumere che l'associazione criminale per cui si procede avesse come finalità esclusiva quella di commettere fatti di lieve entità. Anche al riguardo nulla di specifico è stato dedotto, essendosi limitato il ricorrente ad evocare genericamente una parte di una conversazione telefonica. 4. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.cJul Manda alla Cancelleria per
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