CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2021
Cassazione n. 40260/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIcato avviso alle par—t3 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte' di appello di Napoli, procedendo ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., ha rideterminato in anni 2 mesi 9 giorni 10 di reclusione ed Euro 5.000 di multa la pena applicata a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di detenzione di ordigni esplosivi micidiali. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del- l'imputato, lamentando vizio di motivazione per la negazione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile per essere stato proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis cod. proc. pen. dopo il 3/8/2017, data di entrata in vigore della riforma attuata con legge n. 103 del 2017. Nell'unico motivo di impugnazione si è fatto riferimento al difetto di motivazione in ordine alla rideterminazione della pena, prescindendo dalla concessione delle attenuanti generiche. Deve qui rilevarsi che il dedotto motivo di ricorso (peraltro ambiguamente formulato) è ormai precluso dall'istituto del concordato sulla pena nel processo di appello, reintrodotto con la Legge citata. Invero, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da tta quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102). È appena il caso di evidenziare che la pena applicata con l'impugnata sentenza è perfettamente conforme all'accordo intervenuto tra le parti - che non prevedeva la concessione delle circostanze attenuanti generiche, ma un mero ricalcolo della sanzione, correttamente operato dalla Corte territoriale - sicché non si ravvisa alcun profilo di illegittimità. 4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso, in applicazione del principio processuale tempus regit actum, deve essere pronunciata senza formalità, con provvedimento emesso de plano, in base al disposto dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., così come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in relazione all'art. 591, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333-01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 23 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA]