CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 aprile 1970
Cassazione n. 14273/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto dal Procuratore Generale presso Corte d'appello di Bari nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del 06/11/2025 della Corte d'appello di Bari. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Bari. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza n. 786 emessa in data 10 novembre 2025, ha rilevato che: - nella ordinanza n. 282/25, emessa in data 10/04/2025 ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., la Corte di Appello di Bari riconosceva il vincolo della continuazione tra tutti i reati oggetto della sentenza n. 2993/24 del 27.06.2024 e della sentenza n. 4625/22 del 25.11.2022, entrambe emesse dalla stessa Corte; - la continuazione, quindi, veniva riconosciuta anche in relazione al reato di furto in abitazione commesso in data 16/02/2021, oggetto della sentenza del Tribunale di Bari dell'i aprile 2021, confermata dalla Corte di Appello di Bari con la sentenza n. 3515/21 del 26/10/2021; il reato di furto commesso da [OSCURATO:PERSONA] in 1data 16/02/2021 veniva posto in continuazione con altri due reati a mezzo della sentenza n. 198/23 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari, riformata quoad poenam dalla Corte di appello di Bari con sentenza n. 2993/24 del 27/06/2024; come sopra anticipato, i reati oggetto di tale ultima sentenza venivano ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione con quelli oggetto della sentenza n. 4625/22 del 25.11.2022, con ordinanza n. 282/25, emessa in data 10/04/2025 dalla Corte di appello di Bari; - nella ordinanza n. 282/25, tuttavia, pur riconoscendosi la continuazione tra tutti i reati oggetto delle sentenze sopra indicate, il reato di furto datato 16/02/2021 non risultava essere stato indicato tra i reati satelliti in relazione ai quali veniva operato l'aumento per la continuazione; infatti, sulla pena di anni quattro di reclusione prevista per il reato-base di cui all'art. 624-bis cod. pen. commesso in Bari il 02.02.2021, veniva operato un aumento di anni uno di reclusione per il reato di cui all'art. 416 cod. pen. oggetto della sentenza n. 2993/24 e un ulteriore aumento di anni uno per ciascuno per i due episodi di furto oggetto della sentenza n. 4625/22, aumenti ridotti per la scelta del rito a mesi otto ciascuno, con determinazione della pena complessiva in anni sei di reclusione; - a parere della Corte territoriale, quella appena descritta doveva considerarsi di una "omissione meramente trascritti va", che rendeva necessaria la redistribuzione, senza modificare in alcun senso l'entità della pena complessiva, dell'aumento della pena per l'applicazione dell'istituto della continuazione, operata secondo il seguente calcolo: anni uno di reclusione (ridotta per il rito a mesi otto) per il reato di cui all'art. 416 cod. pen.; anni uno di reclusione (ridotta per il rito a mesi otto) per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. commesso il 16.2.2021 oggetto della sentenza 2993/24; mesi sei di reclusione (ridotta a mesi 4) in relazione a ciascuno degli ulteriori due furti pluriaggravati di cui ai capi 1 e 2 della sentenza della Corte di Appello di Bari n. 4625 del 25.1.1 2022. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore generale che ha dedotto la erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 130 e 671 e mancanza e illogicità della motivazione. Nel ricorso si rappresenta che con l'ordinanza impugnata la Corte territoriale ha utilizzato lo strumento della correzione materiale di cui all'art. 130 cod. proc. pen. operando una modifica essenziale della decisione, attraverso la rimodulazione degli aumenti di pena previsti per l'applicazione dell'istituto della continuazione, in tal modo rideterminando il quantum delle porzioni di aumento già indicato nel provvedimento oggetto di correzione. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2 . Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 42897 del 25/09/2013, Gomma, Rv. 257158 - 01; Sez. 1 n. 6784 del 25/1/2005, Canalicchio, Rv. 232939), il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale, di cui all'art. 130 cod. proc. pen., è consentito quando l'intervento correttivo sia imposto dalla necessità di armonizzare la rappresentazione formale della decisione con il suo reale ed intangibile contenuto. Ne consegue che il ricorso all'istituto della correzione dell'errore materiale è consentito quando esso non comporta una sostanziale modifica ovvero una sostituzione della decisione già assunta, atteso che l'errore, quale che ne sia la causa genetica, una volta divenuta parte del processo formativo della volontà del giudice, trasferisce i suoi effetti sulla decisione, la quale può subire interventi correttivi solo prima che si sia formato il giudicato, attraverso i mezzi di impugnazione apprestati dall'ordinamento (cfr., in termini, Sez. 1 n. 2688 del 17/11/2010, dep. 2011, Sardi, Rv. 249551). Da ultimo, Sez. 5, n. 11064 del 07/11/2017, Puliga, Rv. 272658-01, ha ribadito che "La procedura di correzione di errore materiale è consentita esclusivamente ove si tratti di rimediare ad una disarmonia tra la formale espressione di una decisione e il suo reale contenuto, mentre, invece, è preclusa ove la correzione si risolva nella sostituzione o nella modificazione essenziale della decisione". Ebbene, tanto premesso, va detto che nella specie la disposta correzione dell'errore materiale ha un evidente contenuto valutativo, del tutto autonomo rispetto alla decisione precedente. Con l'ordinanza adottata ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., la Corte distrettuale, infatti, pur confermando la pena complessiva di anni sei di reclusione, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio per alcuni dei reati satellite, redistribuendo le porzioni di aumento ex art. 81 cpv. cod. pen. al fine di riconnprendervi anche il reato di furto commesso il 16/12/2021, il cui aumento di pena era stato omesso nella ordinanza n. 282/25. Si tratta di operazioni che non possono essere considerate meramente aritmetiche, ma che sono il frutto di una rivalutazione degli aumenti di pena, compiuta con apporti valutativi originali in ordine, se non altro, ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. L'intervento della Corte territoriale, infatti, si è basato su apprezzamenti di merito connotati necessariamente dall'esercizio di una chiara discrezionalità valutativa, 3considerato che con esso si è rideterminata la pena di uno dei reati già oggetto dalla ordinanza oggetto dell'intervento "correttivo" e si è irrogata una pena ex novo per il furto commesso il 16/12/2021. Ne consegue che il descritto intervento non può essere ricondotto alla tipologia della correzione dell'errore o dell'omissione materiale, emendabile con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen., neanche accedendo alla tesi interpretativa più estensiva, secondo la quale tale strumento processuale è sempre utilizzabile se vi sia la necessità di porre rimedio all'assenza di una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato ovvero una statuizione obbligatoria di carattere accessorio, anche se a contenuto discrezionale. Infatti, allorché l'integrazione di un provvedimento concerna statuizioni a carattere obbligatorio e consequenziale, l'elemento minimo che si richiede resta sempre la sua realizzabilità mediante operazioni meccaniche, prive cioè di significativi contenuti discrezionali (cfr. Sez. U, n. 7945 del 31/01/2008, Boccia, in motivazione), oltre che l'assenza di rimedi diversi. Nel caso di specie, come sopra descritto, la determinazione della pena per alcuni dei reati unificati a titolo di continuazione ha comportato una modifica dell'aumento di pena per uno dei reati satellite e, al contempo, l'individuazione di una pena originariamente non prevista a titolo di aumento per il reato di furto commesso in data 16/12/2021, operazione che non può certamente considerarsi meramente aritmetica, ma è stata effettuata attraverso l'applicazione discrezionale dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Pertanto, deve concludersi che il provvedimento impugnato abbia trasmodato dall'affermata funzione correttiva: l'insieme delle considerazioni sin qui effettuate impone, quindi, l'annullamento senza rinvio dello stesso, impregiudicata la conseguente valutazione dello stato esecutivo del condannato nella competente sede di merito. P.Q.M. Annulla senza rinvio P.Q.MDevislata in Cance'lena 0:73i Fgorn,@, 2 O Ah, 2026 [OSCURATO:PERSONA],;(; 4 IZIARin M FUNZIUh' 11