CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 gennaio 2023
Cassazione n. 15674/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Bologna confermava la condanna del ricorrente per i reati di ricettazione e truffa. Si contestava allo stesso di avere ricevuto un assegno bancario di provenienza illecita e di averlo utilizzato per il pagamento di una fornitura di parmigiano, frodando il venditore. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo: la motivazione sarebbe carente in quanto la prova dell'elemento psicologico sarebbe fondata esclusivamente sul silenzio serbato dal ricorrente. 2.1.1. La doglianza è manifestamente infondata in quanto non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2 n. 41423 del 27/10/2010, Ienne, Rv. 248718; Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, dep. 2007, [OSCURATO:PERSONA]. 235897.) In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche la Corte d'appello rilevava che il ricorrente non aveva giustificato in alcun modo il possesso del titolo, se non adducendo una versione non credibile di agire conto di altri: si tratta di motivazione idonea a sostenere la valutazione di sussistenza dell'elemento soggettivo del reato che non si presta ad alcuna censura in questa sede. 2.2. violazione di legge (art. 99 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva che sarebbe stata illegittimamente applicata valorizzando esclusivamente i precedenti penali. 2.2.1. La doglianza manifestamente infondata in quanto non si confronta con l'articolato percorso motivazionale tracciato dalla Corte territoriale che - a sostegno del riconoscimento dell'aggravante - indicava la sussistenza di un nutritissimo certificato penale, che riportava decine di precedenti per reati di furto truffa, falso e ricettazione commessi sia prima, sia dopo i fatti per cui si procede, rendendo palese come i reati in giudizio fossero espressione di un accrescimento specifico della pericolosità del Predieri. Anche in questo caso la motivazione della sentenza impugnata si sottrae ad ogni censura. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata Così deciso in Roma, il giorno 27 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] nte ._;f:--f-,OSI-[OSCURATO:PERSONA]