CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 ottobre 2025
Cassazione n. 28580/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 24369/2019 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA], in persona dei suoi [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], con sede legale in Bibbiena (AR), fraz. Soci, via del Lanificio n. 3, [OSCURATO:PARTITA_IVA], assistita, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio e la persona del difensore, il quale indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai fini delle comunicazioni e notificazioni: [OSCURATO:EMAIL] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con sede legale in 24122 Bergamo, [OSCURATO:PERSONA] n. 8, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del l.r. pro tempore, assistita, rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. -controricorrente - avverso la sentenzan. 131 pronunciata il 05.12.2018 e depositata in data 23.01.2019della Corte di appello di Firenze; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATO E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA] azionato con ricorso principale , notificato in data 26 - 31.07.2019,giudizio in cassazione contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ; -che era stata così impugnata la pronuncia, con la quale la Corte d’Appello di Firenze- in totale riforma della sentenza pronunciata in data 13.01.2012 dal Tribunale di Arezzo- aveva ritenuto fondato l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:SOCIETA]. (cui era succeduta, nel corso del giudizio di secondo grado, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) e, ritenendo che non ricorresse, in capo all’istituto bancario, all’epoca dell’incasso delle rimesse in conto corrente effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] dei Soci a r.l. in L.C.A. dal 03.01.2005 al 10.05.2005, la scientia decoctionisin relazione alle condizioni della società poi sottoposta a procedura concorsuale, aveva riten uto insussistenti i presupposti ex art. 67, comma 2, l. fall. per la revocabilità di detti versamenti; - che la [OSCURATO:SOCIETA]. si costitui va con controricorso notificato in data 10.10.2019; -che la ricorrente con atto del 30 luglio 2025 ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio di legittimità; -che la controricorrente non ha accettato la rinuncia; - che sussistono tuttavia giustificate ragioni per compensare le spese del giudizio di legittimità, stante anche la risalenza temporale dell’odierno ricorso per cassazione; -che, quanto al contributo unificato, va data continuità al principio secondo cui: "in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - d el rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica" (Cass., sez. 6 - 1, 12/11/2015, n. 23175; Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071); P.Q.M dichiara estinto il giudizio, con compensazione delle