CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 aprile 2026
Cassazione n. 18853/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 17/11/2025 del TRIBUNALE di ENNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata per intervenuta remissione della querela.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Enna ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dalreato di truffa aggravata dall’uso di strumento informatico in quanto non punibile perparticolare tenuità del fatto.2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello diCaltanissetta, deducendo violazione di legge per non avere il Tribunale emesso sentenza dinon doversi procedere per estinzione del reato dovuta a remissione della querela,pacificamente in atti ed accettata dall’imputata, rientrando il reato nell’art. 640, comma 2-tercod.pen. procedibile a querela ai sensi dell’ultimo comma della norma.Il ricorrente precisa di avere interesse all’impugnazione ai sensi dell’art. 568, comma 4-bis cod. proc. pen., in quanto l’impugnazione mira ad ottenere un effetto favorevoleall’imputata ed è proposta nell’interesse della legge.Infatti, della sentenza di proscioglimento per lieve entità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis, cod.pen., deve farsi menzione nel certificato del casellario giudiziale, con leconseguenze future in ordine alla valutazione relativa ad una seconda concessione delbeneficio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.1. Nessun dubbio può sussistere sull’interesse del Procuratore generale ad impugnarela sentenza ai sensi dell’art. 568, comma 4-bis, cod. proc. pen., trattandosi di ottenere unadecisione più favorevole all’imputato, sol che si consideri la disposizione prevista dall’art.651-bis, cod. proc. pen. che inerisce alla efficacia della sentenza di proscioglimento ex art.131-bis cod.pen. nel giudizio civile o amministrativo di danno.2. Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di esprimersi sulla esistenza di un casodi successione di leggi penali nel tempo allorché si tratti di truffa operata attraversostrumenti informatici, contestata, ratione temporis, ai sensi dell’art. 640, comma 2-bis e 61 n.5 cod.pen. ed oggi prevista dal nuovo art. 640, comma 2-ter, cod.pen. la cui procedibilità è aquerela ai sensi dell’ultimo comma della disposizione incriminatrice, come da modificheapportate dal d.l.vo 150 del 2022 (cd. [OSCURATO:PERSONA]) (argomenta da Sez. 2, n. 22257 del09/05/2025, Bianco, Rv. 288222-01).Per tali ragioni, la remissione della querela determina l’estinzione del reato. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto per remissione diquerela. Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 17/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]