CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2025
Cassazione n. 21049/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; k. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 28/06/2024, di conferma della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Roma, di condanna alla pena di anni tre di reclusione ed euro 14.000,00 di multa per il delitto di cui all'art. 110 cod. pen., 73, comma 1 e 4, d.P.R. 309 del 1990 perché illecitamente deteneva, per la cessione a terzi, 1 kg lordi di hashish pari a 466.7 di principio attivo, 75 gr. di marijuana e 250 gr. lordi di cocaina pari a gr. 174,76 di principio attivo. Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, per non aver la Corte di appello riconosciuto la continuazione esterna con reati della stessa indole commessi ad Anagni, giudicati con sentenza in via definitiva dal Tribunale di Frosinone, sussistendo l'unicità del disegno criminoso, l'omogeneità delle violazioni contestate, e la contiguità temporale dei diversi illeciti giudicati separatamente. In data 20/02/2025 il ricorrente ha presentato una memoria con la quale ha riproposto le medesime censure già esposte con il ricorso per cassazione. Il ricorso è inammissibile. Sul punto giova ricordare che l'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., postula un programma di condotte illecite previamente ideato e voluto, ma non si identifica con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284420). Tale riconoscimento necessita di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Rileva, in tal senso, la circostanza per cui, al momento della commissione del primo reato, i successivi reati fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Al riguardo, va infatti ricordato che l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (ad es. Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv. 275222), ed in proposito il percorso argomentativo della sentenza impugnata non soffre censura valorizzabile in questa sed,posto che la Corte ha ritenuto non sussistente il vincolo della continuazione, non essendo verosimile che i reati siano manifestazione di un unico programma criminoso, posto che i fatti giudicati con la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Frosinone sono diversi rispettoq. quelli oggetto del presente procedimento, sono commessi in concorso con soggetti diversi, concernono il trasporto e non solo la detenzione al fine di spaccio, di notevoli quantitativi di stupefacente, si sono realizzati in luogo diverso, Roma e non Anagni, ed infine ha evidenziato il Iasso temporale intercorso tra il reato per cui si procede e quello commesso ad Anagni ben sei mesi dopo il fatto in contestazione. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro'trennila in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] B tri e ..ro. r !D