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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 25983/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; lette le conclusioni del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Firenze, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 310 cod. proc. pen., rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Siena, che aveva negato la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.

2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, tramite il difensore di fiducia, denunciando, mediante plurimi motivi tra loro connessi, violazione di legge e vizio della motivazione.

3. Nelle more del presente giudizio di legittimità, come riferito dal difensore dell'indagata, quest'ultima ha ottenuto, per effetto di successiva decisione del G.i.p. del Tribunale di Siena, gli arresti domiciliari.

4. La trattazione del ricorso è avvenuta in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

5. L'indicata modificazione del regime cautelare in atto determina la sopravvenuta carenza d'interesse alla definizione del ricorso, che deve per l'effetto essere dichiarato inammissibile, come chiesto dalla stessa difesa, senza che ciò comporti (Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166-01; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308-01) condanna né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in quanto non si configura un'ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; lette le conclusioni del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Firenze, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 310 cod. proc. pen., rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Siena, che aveva negato la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. 2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, tramite il difensore di fiducia, denunciando, mediante plurimi motivi tra loro connessi, violazione di legge e vizio della motivazione. 3. Nelle more del presente giudizio di legittimità, come riferito dal difensore dell'indagata, quest'ultima ha ottenuto, per effetto di successiva decisione del G.i.p. del Tribunale di Siena, gli arresti domiciliari. 4. La trattazione del ricorso è avvenuta in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 5. L'indicata modificazione del regime cautelare in atto determina la sopravvenuta carenza d'interesse alla definizione del ricorso, che deve per l'effetto essere dichiarato inammissibile, come chiesto dalla stessa difesa, senza che ciò comporti (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166-01; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308-01) condanna né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in quanto non si configura un'ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse. C
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