CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 04922/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33560/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , N. 190, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende unitamentee disgiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocatoMONALDI MASSIMO; -controricorrente- avversola SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ANCONA , n. 193/2018 , depositata il16/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte di Appello di Ancona, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato l’illegittimità del trasferimento alla sede di Fano disposto il 5.9.2013 da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in seguito alla declaratoria giudiziale, intervenuta il 23.5.2013, di nullità del termine apposto ai contratti intercorsi tra le parti a partire dal 2003; 2. la Corte territoriale, in estrema sintesi, ha ritenuto l’illegittimità del trasferimento sotto vari profili, anche alla stregua degli accordi sindacali applicabili alla fattispecie, ed ha ordinato la riammissione in servizio della Mancini presso la sede originaria di Ripatransone; 3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la soccombente società con tre motivi; ha resistito con controricorso l’intimata; [OSCURATO:PERSONA] 1.col primo motivo del ricorso si denuncia: “Violazione e falsa applicazione degli accordi del 29.7.04, del 27.7.10, del 22.4.13 e dell’art. 38 CCNL 2011, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c.”; si sottopone a questa Corte “una diversa lettura della Nota operativa della gestione degli effetti delle riammissioni in servizio di personale già assunto con contratto a tempo determinato di cui al citato contratto del 29.7.04”; il motivo è inammissibile; esso propone una diversa interpretazione della volontà espressa in accordi ovvero in atti unilaterali, che costituisce un accertamento di fatto (tra molte, Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360 del 2014) riservato all'esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006); tali valutazioni del giudice di merito soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo di una motivazione che rispetti il cd. minimo costituzionale (ex plurimis, Cass. n. 21576 del 2019; Cass. n. 20634 del 2018; Cass. n. 4851 del 2009; Cass. n. 3187 del 2009; Cass. n. 15339 del 2008; Cass. n. 11756 del 2006; Cass. n.6724 del 2003; Cass. n. 17427 del 2003); nella specie parte ricorrente invoca genericamente una diversa interpretazione, senza dettagliare adeguatamente i canoni ermeneutici asseritamente violati, per di più senza neanche riportare gli specifici contenutidella serie di accordi aziendali posti a fondamento del motivo così come dell’art. 38 del CCNL; 2.per tale ultimo aspetto è parimenti inammissibile il secondo motivo con cui si deduce ancora la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del CCNL, unitamente all’art. 2103 c.c., eccependo che “la documentazione prodotta e le prove testimoniali richieste eliminano ogni dubbio in merito alla situazione di eccedentarietà del CPD di [OSCURATO:PERSONA], dei centri di recapito della provincia di [OSCURATO:PERSONA] e delle Marche, causata dalle numerose reintegre giudiziali nonché dalla riorganizzazione del settore recapito operata con l’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]”; all’evidenza risulta che, con tale motivo, si pretende una rivalutazione del materiale probatorio che esorbita dai compiti affidati dalla legge processuale a questo giudice di legittimità; peraltro, la sentenza impugnata è conforme al principio secondo il quale, in materia di trasferimento di dipendenti postali, il rispetto degli accordi 29 luglio e 15 ottobre 2004, che prevedono specifici criteri per individuare la collocazione dei lavoratori già assunti a termine riammessi in servizio presso sedi cd. eccedentarie, non vale ad esonerare la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dalla prova delle ragioni tecniche, produttive ed organizzative legittimanti il singolo trasferimento, ai sensi dell'art. 2103 c.c. (Cass. n. 6407 del 2017); inoltre, in materia di trasferimento dei dipendenti postali, già assunti a termine, la eccedentarietà presso la sede di provenienza,di cui all'accordo sindacale del 29 luglio 2004, non può essere accertata semplicemente sulla base dell'inclusione del comune di precedente adibizione negli elenchi dei comuni definiti eccedentari dal datore di lavoro, ma va effettuata, per ciascuno di detti comuni, sulla base di informazioni relative al numero dei posti in organico, al personale impiegato e alla relativa percentuale di copertura, sì da consentire al dipendente di conoscere ed eventualmente contestare tali dati e al giudice di valutarli (Cass. n. 23595 del 2018); 3. col terzo mezzo si denuncia: “violazione dell’art. 421 c.p.c. in tema di poteri istruttori del giudice e procedimento valutativo di prove ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.”; si sostiene che “la situazione di eccedentarietà, rappresentando il fatto decisivo per il giudizio quale oggetto di discussione tra le parti, avrebbe dovuto costituire oggetto di una compiuta indagine istruttoria”; si configura “da parte del giudice d’appello, anche un omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio”, sostenendo che “le produzioni documentali agli atti del giudizio” avrebbero “dimostrato la situazione di eccedenza dei posti disponibili nel distretto di [OSCURATO:PERSONA]”; il motivo, per entrambe le censure in cui è articolato, è inammissibile; si invoca il vizio di cui al novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c, senza alcun rispetto degli enunciati posti dalle Sezioni unite di questa Corte con le sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014, le quali hanno rigorosamente interpretato detta disposizione; inoltre, nel rito del lavoro, l'uso dei poteri istruttori da parte del giudice ex artt.421 e 437 c.p.c., non ha carattere discrezionale, ma costituisce un potere-dovere del cui esercizio o mancato esercizio questi è tenuto a dar conto; tuttavia, al fine di censurare idoneamente in sede di ricorso per cassazione l'inesistenza o la lacunosità della motivazione sulla mancata attivazione di detti poteri, occorre dimostrare di averne sollecitato l'esercizio, in quanto diversamente si introdurrebbe per la prima volta in sede di legittimità un tema del contendere totalmente nuovo rispetto a quelli già dibattuti nelle precedenti fasi di merito (Cass. n. 25374 del 2017; v. pure Cass. n. 22628 del 2019), mentre nella specie la società ricorrente in proposito nulla specificamente deduce; 4.conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, con attribuzione all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che si è dichiarato antistatario; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come perlegge, con distrazione. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ov