CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 agosto 1968
Cassazione n. 13299/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/08/1968 avverso la sentenza del 26/06/2023 del TRIBUNALE di MODENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge in relazione all'art. 5, lett. a), I. n. 283 del 1962, è inammissibile perché di natura valutativa e, comunque, la destinazione al commercio dell'animale macellato è stata data per pacifica dalla stessa difesa, la quale, come emerge dal provvedimento impugnato (cfr. p. 4), aveva cercato di dimostrare l'estraneità dell'imputato dal reato a lui ascritto, valorizzando proprio la carenza di un apprezzabile interesse economico, posto che la vendita delle carni macellate avrebbe comportato un guadagno di appena 300-400 euro; C tl e irm; di; consideratokrírsecondo motivo, con ctire-Pluce la mancata assunzione di una prova decisiva e conseguente violazione dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., è inammissibile in quanto, al di là dell'errata individuazione della norma di legge che si assume violata (posto che l'art. 603 cod. proc. pen. disciplina la rinnovazione dell'istruttoria nel grado di appello, mentre la sentenza impugnata è stata emessa dal Tribunale), in ogni caso il Tribunale ha esaurientemente e logicamente disatteso l'istanza di perizia genetica avanzata ex art. 507 cod. proc. pen., evidenziando non solo il suo carattere meramente esplorativo, stante l'omessa allegazioniedi elementi concreti che potessero consentire di affermare la sussistenza di un errore nella trascrizione dei dati, ma che una perizia del genere era stata già disposta in sede civile e il relativo elaborato era stato acquisito, su istanza della difesa, nel presente processo, giungendo alla conclusione che non era dato escludere la parentela madre-figlia dei due soggetti esaminati, donde la ritenuta inutilità di tale accertamento; rilevato che il terzo motivo, che eccepisce la violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen., è parimenti inammissibile avendo il Tribunale argomentatamente escluso la qualificazione dell'offesa in termini di "particolare tenuità", sulla base delle circostanze accertate nel caso concreto, ossia la pluralità di sostanze inibenti riscontrare sulla bovina destinata al consumo, l'entità dei superamenti rispetto ai valori minimi imposti dalla normativa, il rapido tempo di deplezione delle stesse, che acuivano il pericolo relativo alla immissione di carni adulterate sul mercato — in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590); letta la memoria del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che, nel richiamare le argomentazioni dedotte nel ricorso, non aggiunge elementi di sostanziale novità; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos