Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 04623/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 18/05/2021 del tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il tribunale di Milano, con sentenza del 18 maggio 2021 condannava [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 659 cod. pen., limitatamente all'episodio del 11 novembre 2018.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore, prospettando tre motivi di impugnazione.

3. Deduce, con il primo, il vizio di errata applicazione dell'art. 659 cod. pen., osservando come sarebbe emerso solo il superamento di limiti di rumore, così integrandosi esclusivamente un illecito amministrativo.

Si aggiunge che l'attività del ricorrente, debitamente autorizzata anche oltre le ore 23.00 ed anche per l'uso di strumenti musicali, sarebbe qualificabile come mestiere rumoroso.

4. Con il secondo motivo deduce il vizio di illogicità della motivazione per travisamento della prova.

Si contesta la qualificazione del ricorrente quale amministratore di fatto, in ragione della mera presenza del medesimo all'atto di accesso degli operatori e della mancata presentazione del titolare della società cui faceva capo l'esercizio commerciale in questione, di seguito alla notifica della convocazione della [OSCURATO:PERSONA].

5. Con il terzo motivo rappresenta il vizio di violazione di legge, lamentando la mancata applicazione della previsione di cui all'art. 131 bis cod. pen., nonostante la sussistenza dei presupposti di legge.

Tanto in ragione del superamento, in un'unica circostanza, di limiti di rumore nell'ambito dell'esercizio di un "mestiere rumoroso", accompagnato da iniziative dirette ad evitare il ripetersi.

6. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Premesso che esso è dedotto in termini di violazione di legge per assenza dell'idoneità del superamento dei limiti tabellari a provocare disturbo alle persone, va osservato come il tribunale abbia evidenziato plurimi dati, quali diversi esposti di condomini susseguitisi nel tempo e trattative avviate subito dopo l'accertamento del superamento del 11 novembre 2018, tra costoro e la società titolare dell'esercizio commerciale, "per risolvere la problematica" "inerente il disagio acustico rilevato ...", da cui ha espressamente ricavato l'emersione della "certa sussistenza di una situazione di immissioni sonore che disturbavano il riposo delle persone".

In linea con il principio per cui l'affermazione di responsabilità per il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone non implica, attesa la natura di illecito di pericolo presunto, la prova dell'effettivo disturbo di più persone, essendo sufficiente l'idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato (Sez. 3, n. 45262 del 12/07/2018 Rv. 273948 - 02).

La censura proposta, pertanto, non si confronta con gli argomenti di cui alla sentenza, e propone una mera questione di fatto, sulla sussistenza della diffusività dei rumori e la loro idoneità a disturbare il riposo delle persone, anche essa causa di , inammissibilità della deduzione.

7. Riguardo al secondo motivo, la qualifica del ricorrente quale gestore di fatto dell'esercizio commerciale, in ragione della sua costante ed esclusiva presenza nel locale in occasione dei numerosi accessi svolti dagli operanti, con i quali si è sempre relazionato in ordine all'oggetto delle verifiche, oltre che in considerazione dell'assenza del formale titolare della società di riferimento, appare frutto di una motivazione lineare e coerente, immune da vizi, posto che con specifico riguardo ai difetti di mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, essi devono essere di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074).

In ogni caso, la ricostruzione del tribunale, delineando un ruolo del ricorrente direttamente correlato alla gestione della fonte dei disturbi, delinea a carico del medesimo una posizione efficiente rispetto al reato contestato.

Pertanto anche il tal caso il motivo è manifestamente infondato.

8. Inammissibile è altresì il terzo motivo dedotto, in quanto non emerge, né il ricorrente l'ha dedotto, la specifica richiesta di valutare l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 131 bis cod. pen.

Con conseguente insussistenza del vizio di violazione di legge dedotto, non integrabile in ragione della mera rilevabilità di ufficio della fattispecie.

9. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.h P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 18/05/2021 del tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il tribunale di Milano, con sentenza del 18 maggio 2021 condannava [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 659 cod. pen., limitatamente all'episodio del 11 novembre 2018. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore, prospettando tre motivi di impugnazione. 3. Deduce, con il primo, il vizio di errata applicazione dell'art. 659 cod. pen., osservando come sarebbe emerso solo il superamento di limiti di rumore, così integrandosi esclusivamente un illecito amministrativo. Si aggiunge che l'attività del ricorrente, debitamente autorizzata anche oltre le ore 23.00 ed anche per l'uso di strumenti musicali, sarebbe qualificabile come mestiere rumoroso. 4. Con il secondo motivo deduce il vizio di illogicità della motivazione per travisamento della prova. Si contesta la qualificazione del ricorrente quale amministratore di fatto, in ragione della mera presenza del medesimo all'atto di accesso degli operatori e della mancata presentazione del titolare della società cui faceva capo l'esercizio commerciale in questione, di seguito alla notifica della convocazione della [OSCURATO:PERSONA]. 5. Con il terzo motivo rappresenta il vizio di violazione di legge, lamentando la mancata applicazione della previsione di cui all'art. 131 bis cod. pen., nonostante la sussistenza dei presupposti di legge. Tanto in ragione del superamento, in un'unica circostanza, di limiti di rumore nell'ambito dell'esercizio di un "mestiere rumoroso", accompagnato da iniziative dirette ad evitare il ripetersi. 6. Il primo motivo è manifestamente infondato. Premesso che esso è dedotto in termini di violazione di legge per assenza dell'idoneità del superamento dei limiti tabellari a provocare disturbo alle persone, va osservato come il tribunale abbia evidenziato plurimi dati, quali diversi esposti di condomini susseguitisi nel tempo e trattative avviate subito dopo l'accertamento del superamento del 11 novembre 2018, tra costoro e la società titolare dell'esercizio commerciale, "per risolvere la problematica" "inerente il disagio acustico rilevato ...", da cui ha espressamente ricavato l'emersione della "certa sussistenza di una situazione di immissioni sonore che disturbavano il riposo delle persone". In linea con il principio per cui l'affermazione di responsabilità per il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone non implica, attesa la natura di illecito di pericolo presunto, la prova dell'effettivo disturbo di più persone, essendo sufficiente l'idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato (Sez. 3, n. 45262 del 12/07/2018 Rv. 273948 - 02). La censura proposta, pertanto, non si confronta con gli argomenti di cui alla sentenza, e propone una mera questione di fatto, sulla sussistenza della diffusività dei rumori e la loro idoneità a disturbare il riposo delle persone, anche essa causa di , inammissibilità della deduzione. 7. Riguardo al secondo motivo, la qualifica del ricorrente quale gestore di fatto dell'esercizio commerciale, in ragione della sua costante ed esclusiva presenza nel locale in occasione dei numerosi accessi svolti dagli operanti, con i quali si è sempre relazionato in ordine all'oggetto delle verifiche, oltre che in considerazione dell'assenza del formale titolare della società di riferimento, appare frutto di una motivazione lineare e coerente, immune da vizi, posto che con specifico riguardo ai difetti di mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, essi devono essere di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074). In ogni caso, la ricostruzione del tribunale, delineando un ruolo del ricorrente direttamente correlato alla gestione della fonte dei disturbi, delinea a carico del medesimo una posizione efficiente rispetto al reato contestato. Pertanto anche il tal caso il motivo è manifestamente infondato. 8. Inammissibile è altresì il terzo motivo dedotto, in quanto non emerge, né il ricorrente l'ha dedotto, la specifica richiesta di valutare l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 131 bis cod. pen. Con conseguente insussistenza del vizio di violazione di legge dedotto, non integrabile in ragione della mera rilevabilità di ufficio della fattispecie. 9. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.h P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore del
Sentenza Cassazione n. 04623/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris