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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39289/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, per genericità e in quanto articolato in fatto richiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione non consentita.

Il ricorso è assolutamente generico, prospetta un vizio di motivazione, sull'accertamento fiscale utilizzato anche per la materia penale; la sentenza impugnata (unitamente alla decisione di primo grado, in doppia conforme) rileva come da un anomalo afflusso sul conto corrente dell'imputato si è accertato il maggior reddito.

Del resto in appello non sono stati proposti motivi sulla responsabilità, come evidenziato dalla sentenza impugnata.

La questione della revoca del teste non risulta eccepita nei termini (prima della decisione, vedi Sez. 5 - , Sentenza n. 16976 del 12/02/2020 Ud. (dep. 04/06/2020 ) Rv. 279166 - 0).

Anche il motivo sul sequestro risulta generico e manifestamente infondato.

Il sequestro è riferito al reato fiscale e non all'altro reato dichiarato estinto per prescrizione (imposta evasa) ai sensi dell'art. 12 bis d.

Igs. 74 del 2000, per la confisca diretta e solo in subordine per equivalente.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 'lo ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, per genericità e in quanto articolato in fatto richiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione non consentita. Il ricorso è assolutamente generico, prospetta un vizio di motivazione, sull'accertamento fiscale utilizzato anche per la materia penale; la sentenza impugnata (unitamente alla decisione di primo grado, in doppia conforme) rileva come da un anomalo afflusso sul conto corrente dell'imputato si è accertato il maggior reddito. Del resto in appello non sono stati proposti motivi sulla responsabilità, come evidenziato dalla sentenza impugnata. La questione della revoca del teste non risulta eccepita nei termini (prima della decisione, vedi Sez. 5 - , Sentenza n. 16976 del 12/02/2020 Ud. (dep. 04/06/2020 ) Rv. 279166 - 0). Anche il motivo sul sequestro risulta generico e manifestamente infondato. Il sequestro è riferito al reato fiscale e non all'altro reato dichiarato estinto per prescrizione (imposta evasa) ai sensi dell'art. 12 bis d. Igs. 74 del 2000, per la confisca diretta e solo in subordine per equivalente. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 'lo ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 39289/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris