CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 09212/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cui 06l5r3g) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di Catanzaro svoltala relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore generale, in persona del sostitutoFerdinando LIGNOLA , ha concluso per la inammissibilità del ricorso, conformemente alla memoria scritta già depositata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l’appello proposto avverso il provvedimento con il quale il giudice procedente (Corte d’appello) aveva, a sua volta, rigettato un’istanza ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen. presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], imputato già condannato con sentenza di primo grado, resa all’esito di giudizio abbreviato, alla pena di anni 13 e mesi 4 di reclusione per il reato di cui 74 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309 (associazione operante in [OSCURATO:PERSONA] e capeggiata dalla famiglia Galiano), oltre a 12 reati fine, ai sensi dell’art. 73 stesso d.P.R. 309/1990. In particolare, quel giudice, nel valutare la posizione del [OSCURATO:PERSONA], ha richiamato alcuni principi in materia di revoca o sostituzione delle misure cautelari e considerato che, nella specie, gli elementi opposti a difesa (tempo trascorso in detenzione e dal commesso reato, percorso risocializzante intrapreso intra moenia, con frequentazione scolastica e svolgimento di attività lavorativa) fosseroinidonei a far considerare superata la doppia presunzione relativa di pericolosità dell’imputato e adeguatezza della sola misura infra muraria. Sul punto, quel giudice ha valorizzato il ruolo specifico dell’imputato nel sodalizio criminoso, ritenuto di pregnante gravità: egli è stato ritenuto uomo di fiducia del vertice, Antonio GALIANO, al quale era direttamente subordinato e su mandato del quale svolgeva attività di esazione presso i tossicodipendenti, di corriere della droga e di venditore al dettaglio di essa. Allo stessoera pure demandato il compito di custodire armi e munizioni del sodalizio. Rispetto a tale giudizio di pericolosità, il Tribunale ha ritenuto recessivo il tempo trascorso in regime cautelare, ma anche quello dalla commissione del reato, quanto a quest’ultimo riconoscendone una rilevanza nella sola fase dell’applicazione della misura e non anche del suo mantenimento. Infine, ha ritenuto che la condotta in carcere, connotata da un positivo espletamento di attività lavorativa e scolastica, fosse inidonea a superare le ritenute esigenze cautelari, in considerazione della oggettiva gravità dei fatti addebitati, delle concrete modalità esecutive, sopra descritte, dell’assenza di elementi positivi indicativi di un allontanamento dai circuiti criminosi, valutando il rischio di ricaduta in termini astratti e non di situazioni concrete. Infine, quanto al giudizio di adeguatezza della sola misura più afflittiva, quel giudice ha ritenuto che la misura che impone l’autolimitazione, anche ove ritemuta idonea a scongiurare l’allontanamento dell’imputato, nonsvolgerebbe un ruolo altrettanto efficace quanto alla reiterazione criminosa, potendo l’imputato godere di ampi margini di comunicazione e, quindi, porre in essere analoghe condotte, riprendendo contatti con i circuiti criminali o tentando di riorganizzare quelli vecchi, i reati per i quali è in custodia consentendo tale forma digestione indiretta e/o a distanza, risultando la misura in atto del tutto proporzionata, peraltro, alla entità della pena già inflitta all’imputato, oltre che alla estrema gravità dei reati. 2. La difesa haproposto ricorso, formulando tre motivi. 2.1. Con il primo, ha dedotto violazione di legge in relazione alla presunzione di cui all’art. 275 comma 3, cod. proc. pen.: il provvedimento impugnato si fonderebbe su un presupposto giuridicamente errato, per il quale la presunzione di che trattasi non ammetterebbe prova contraria. Tuttavia, nel caso all’esame, non si verte in ipotesi di associazione mafiosa, per la quale la possibilità di recesso è connotata da peculiari connotazioni, bensì di un’associazione ai sensi dell’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, rispetto alla quale è impraticabile un’analoga generalizzazione di perdurante affiliazione. Nella specie, peraltro, la prolungata detenzione avrebbe necessariamente interrotto i rapporti tra gli associati, analogamente sottoposti a misura cautelare, ciò che, unitamente al comportamento irreprensibile durante la custodia, suggerirebbe un significativo affievolimento delle esigenze cautelari, certamente arginabili in un domicilio lontano dai luoghi incriminati. L’approccio dei giudici, inoltre, sarebbe stato improntato a un totalizzante giudizio sulla personalità, trascurando i dati positivi successivi ai fatti, quindi con una proiezione retrospettiva che valorizza il passato, rispetto a un giudizio proiettato verso il futuro. 2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto vizio della motivazione, contestando il ragionamento giustificativo quanto ai dati positivi allegati dalla difesa: in particolare, il vissuto inframurario dell’imputato sarebbe connotato da evidente determinazione al reinserimento sociale, dato sicuramente valorizzabile in chiave prognostica rispetto alla reiterazione criminosa e ritenuto ingiustificatamente recessivo, invece, dal Tribunale. 2.3. Con il terzo motivo, infine, la difesa ha dedotto vizio della motivazione anche quanto alla valutazione del tempo trascorso dal reato: esso a ssumerebbe rilievo autonomo anche quanto al delitto associativo di stampo mafioso, ma poiché il tempo è di per sé maturazione, imporrebbe comunque una rivalutazione da parte del giudice adito. Nella specie, tuttavia, gli elementi allegati non sarebbero stati neppure lambiti dalla motivazione censurata, laddove la possibilità di trasformazione presuppone la vocazione risocializzante e recuperatoria sia del tempo custodiale che di quello in espiazione pena. Ecco perché, secondo il deducente, la pericolosità non può essere presunta, ma deve essere attuale, concreta e individualizzante, essa reclamando un’attualizzazione di tali presupposti, oltre alla proporzionalità rispetto all’obiettivo ultimo della rieducazione, ciò che rende, dunque, di per sé rilevante il tempo trascorso dai fatti. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Ferdinando LIGNOLA, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità delricorso. 4. Il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire comunicazione relativa alla sua mancata presenza, sulla quale la Corte ha deciso come da verbale di udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ilricorso va rigettato. 2. Il tema devoluto è strettamente correlato alla doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. pen., riguardando esattamente la sua portata, con specifico riferimento al mantenimento della misura applicata. 2.1. Devesi, in primo luogo, confutare l’assunto difensivo d’esordio: il Tribunale ha espressamente considerato la natura relativa della presunzione in argomento. 2.2. Trattasi, infatti, di una previsione prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., con la conseguenza che , ove il titolo cautelare riguardii reati di cui all’elenco previsto nella norma citata, la presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Rv. 282766- 01 , in cui in motivazione la Corte ha aggiunto che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione, elementi che, nella specie,sono stati ritenuti recessivi dal T ribunale con argomentazioni del tutto congrue e logiche). Nel provvedimento impugnato, il Tribunale non si è limitato a dare atto dell’ o peratività di talepresunzione, avendo espressamente esaminato gli elementi allegati a difesa, né ha eluso l’obbligo di dar conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di disattendere le prospettazioni difensive, all’esito della condotta comparazione. Infatti, proprio tenendo conto di esse(condotta inframuraria, tempo trascorso rispetto alla data di commissione del reato e pre-sofferto cautelare), ha giustificato la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e l’adeguatezza della sola misura più afflittiva alla luce dello specificoruolo che l’indagato ha ricoperto all’interno del sodalizio. Esso è stato consideratodi estrema gravità e indicativo di una manifestata dedizione al raggiungimento delle sue finalità, conclusione rigorosamente agganciata alle emergenze processuali, avuto riguardo alla ritenuta assiduità dell’impegno del PERRIsu più fronti e alla sua stretta vicinanzaal vertice associativ o . 2.3. Le argomentazioni difensive, di contro, opponendo il percorso risocializzante all’interno della struttura carceraria, non hanno tuttavia evidenziato apori e nel ragionamento giustificativo del Tribunale che, lungi dall’apparire apodittico , risulta rigorosamenteagganciato a precisi elementi fattuali , ritenuti espressivi di una perdurante pericolosità dell’imputato, tale nonostante l’intrapresa di quel percorso, sì da rendere la salvaguardia dell’esigenza special-preventiva incompatibile con la detenzione domiciliare, pur elettronicamente presidiata. 2.4. La decisione, peraltro, è del tutto coerente con i principi in materia : il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 1154, del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769 – 01, in fattispecie in tema di furto aggravato in cui la Corte ha ritenuto che la valutazione del tempo intercorso tra i fatti e la misura cautelare non poteva essere disgiunta da quella della gravità delle condotte evidenziata dalle modalità di commissione del reato e dalla professionalità dimostrata dagli imputati nel gestire l'attività di rivendita dei pezzi dei veicoli rubati). 3. Al rigetto segue la condanna de l ricorrente al pa gamento delle spese processuali , oltre alla trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito all’art. 94 c. 1 terdisp. att. del c.p.p. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti