CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2024
Cassazione n. 16748/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02COBFB) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], le cui ragioni sono state sostenute anche con memoria, Ritenuto che tanto il primo e il secondo motivo di ricorso (con cui si contesta rispettivamente violazione delle norme sostanziali - artt. 56, terzo comma e 629, secondo comma, in relazione all'art. 629, terzo comma, n.1, cod. pen. - e processuali - arti. 192, 194 e 211, cod. pen.), quanto il terzo motivo di ricorso (in cui si lamenta mancanza e illogicità della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità) non superano la soglia di ammissibilità, in quanto fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano in particolare, le pp. 5-10 della impugnata sentenza), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato che, inoltre, pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di legge e di motivazione, il ricorrente in realtà ha lamentato una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio e sono state proposte doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti, tese a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio in un senso stimato più plausibile; tuttavia, la valutazione dei dati processuali e la scelta, tra i vari risultati di prova, di quelli ritenuti più idonei a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (tra le altre: Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, 0., F:v. 262965); che il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione, alla quale, pertanto, è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (ex plurimis, v. Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482); considerato, infine, che anche il quarto motivo di ricorso (con cui si censura la dosimetria della pena e l'erronea applicazione delle aggravanti di cui agli artt. 99 e 628, n.1 del terzo comma, cod.pen.) risulta a sua volta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, e comunque non scanditi da specifica critica delle compiute e logiche argomentazioni a base della sentenza impugnata (si vedano in particolare le pagg.11 e 12 della impugnata sentenza); considerato, peraltro che per il riconoscimento dell'aggravante delle più persone riunite è sufficiente la presenza sul luogo del delitto di sole due persone, rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 20 febbraio 2024 Il