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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2024

Cassazione n. 16748/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02COBFB) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], le cui ragioni sono state sostenute anche con memoria, Ritenuto che tanto il primo e il secondo motivo di ricorso (con cui si contesta rispettivamente violazione delle norme sostanziali - artt. 56, terzo comma e 629, secondo comma, in relazione all'art. 629, terzo comma, n.1, cod. pen. - e processuali - arti. 192, 194 e 211, cod. pen.), quanto il terzo motivo di ricorso (in cui si lamenta mancanza e illogicità della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità) non superano la soglia di ammissibilità, in quanto fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano in particolare, le pp. 5-10 della impugnata sentenza), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato che, inoltre, pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di legge e di motivazione, il ricorrente in realtà ha lamentato una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio e sono state proposte doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti, tese a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio in un senso stimato più plausibile; tuttavia, la valutazione dei dati processuali e la scelta, tra i vari risultati di prova, di quelli ritenuti più idonei a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (tra le altre: Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, 0., F:v. 262965); che il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione, alla quale, pertanto, è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (ex plurimis, v.

Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482); considerato, infine, che anche il quarto motivo di ricorso (con cui si censura la dosimetria della pena e l'erronea applicazione delle aggravanti di cui agli artt. 99 e 628, n.1 del terzo comma, cod.pen.) risulta a sua volta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, e comunque non scanditi da specifica critica delle compiute e logiche argomentazioni a base della sentenza impugnata (si vedano in particolare le pagg.11 e 12 della impugnata sentenza); considerato, peraltro che per il riconoscimento dell'aggravante delle più persone riunite è sufficiente la presenza sul luogo del delitto di sole due persone, rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 20 febbraio 2024 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02COBFB) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], le cui ragioni sono state sostenute anche con memoria, Ritenuto che tanto il primo e il secondo motivo di ricorso (con cui si contesta rispettivamente violazione delle norme sostanziali - artt. 56, terzo comma e 629, secondo comma, in relazione all'art. 629, terzo comma, n.1, cod. pen. - e processuali - arti. 192, 194 e 211, cod. pen.), quanto il terzo motivo di ricorso (in cui si lamenta mancanza e illogicità della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità) non superano la soglia di ammissibilità, in quanto fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano in particolare, le pp. 5-10 della impugnata sentenza), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato che, inoltre, pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di legge e di motivazione, il ricorrente in realtà ha lamentato una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio e sono state proposte doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti, tese a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio in un senso stimato più plausibile; tuttavia, la valutazione dei dati processuali e la scelta, tra i vari risultati di prova, di quelli ritenuti più idonei a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (tra le altre: Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, 0., F:v. 262965); che il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione, alla quale, pertanto, è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (ex plurimis, v. Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482); considerato, infine, che anche il quarto motivo di ricorso (con cui si censura la dosimetria della pena e l'erronea applicazione delle aggravanti di cui agli artt. 99 e 628, n.1 del terzo comma, cod.pen.) risulta a sua volta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, e comunque non scanditi da specifica critica delle compiute e logiche argomentazioni a base della sentenza impugnata (si vedano in particolare le pagg.11 e 12 della impugnata sentenza); considerato, peraltro che per il riconoscimento dell'aggravante delle più persone riunite è sufficiente la presenza sul luogo del delitto di sole due persone, rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 20 febbraio 2024 Il