CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 aprile 2026
Cassazione n. 08707/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a del direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello StatoNumero registro generale 30835/2020Numero sezionale 9057/2025Numero di raccolta generale 8707/2026Data pubblicazione 08/04/2026- controricorrente -proposto avverso la sentenza n. 749/18/2020, emessa dalla Commis-sione tributaria regionale del Lazio, depositata il 12 febbraio 2020;Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 18 dicembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.Rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, con due motivi, avverso la sen-tenza indicata in epigrafe con cui la Commissione tributaria regionaledel Lazio ha rigettato il ricorso in riassunzione da lui promosso edavente ad oggetto un atto impositivo emesso nei suoi confronti dall’Uf-ficio a seguito della rettifica del reddito di partecipazione nella societàRefini [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. per l’anno d’imposta 1998.2. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.Considerato che:1. Con atto depositato in modalità telematica in data 5 dicembre 2025il ricorrente ha chiesto che sia dichiarata l’estinzione del giudizio,avendo perso l’interesse a coltivare la lite in ragione della domanda diadesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie pen-denti di cui all’art. 1, commi da 186 a 202, della legge n. 197 del 2022,domanda con cui il medesimo contribuente aveva altresì richiesto dipoter eseguire il pagamento dell’importo dovuto, mediante venti rate,l’ultima delle quali con scadenza il 31 marzo 2028.L’Agenzia delle entrate, con atto precedentemente depositato il 5 ago-sto 2025, aveva già rappresentato l’avvenuta adesione del contri-buente alla definizione agevolata nonché il pagamento, da parte sua,almeno della prima rata dovuta, chiedendo pertanto dichiararsi estintoil giudizio per cessazione della materia del contendere.Numero registro generale 30835/2020Numero sezionale 9057/2025Numero di raccolta generale 8707/2026Data pubblicazione 08/04/2026Vincenzo Refini ha peraltro dimostrato di aver pagato gli importi finoradovuti, avendo versato, come risulta dal dettaglio dei pagamenti alle-gato all’istanza di estinzione giudizio, dieci delle venti rate previste,ovverosia tutte quelle scadute alla data del 5 dicembre 2025.2. Pertanto, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto deicommi 197 e 198 dell’art. 1, legge n. 197 del 2022, deve essere di-chiarata l’estinzione del presente giudizio di legittimità.3. Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate.4. La declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle solestatuizioni di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o im-procedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 25485/2018). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025Il Presidente