CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 45845/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento primo motivo di ricorso quindi annullamento con rinvio per [OSCURATO:PERSONA] e per l'inammissibilità per [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA] deposita conclusioni e nota spese e si riporta agli scritti difensivi per l'inammissibilità ovvero il rigetto dei ricorsi; udico l'avv. [OSCURATO:PERSONA] D'URSO che, in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA], deposita conclusioni e nota spese, si riporta agli scritti difensivi per l'inammissibilità ovvero il rigetto dei ricorsi; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi esposti nei rispettivi atti di ricorso e insiste per l'accoglimento, anche rilevando la prescrizione per alcuni reati. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di POTENZA, con sentenza del 11/3/2021, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE POTENZA 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha dichiarato estinto il reato di cui al capo 2 ter e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per diverse ipotesi di concorso in usura ed estorsione di cui agli artt. 644 e 629 cod. pen. 1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno dedotto i seguenti motivi. 2. Ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]. Violazione di legge in relazione agli artt. 582, comma 2, 585 e 591 cod. proc. pen. quanto alla dichiarazione di inammissibilità dell'atto di appello. 3. Ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 521 e 604 cod. proc. pen. 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 644, commi primo e quinto cod. pen. e 179, 429, comma 1 lett. c) e 2 e 604 cod. proc. pen. 3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 603 e 604 proc. pen. 3.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 644 cod. pen. e D.L. 394/2000. 3.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 629 e 393 cod. pen. quanto alla ritenuta qualificazione giuridica come estorsione piuttosto che quale esercizio arbitrario delle proprie ragioni per le ipotesi contestate in danno alle persone offese. 3.6. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dello stato di bisogno. 3.7. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo n. 2 cod. pen. per il fatto di estorsione commesso in danno di Sangregorio. 4. In data 16 agosto sono pervenute le conclusioni della parte civile Lancieri con le quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato e la condanna alla rifusione delle spese sostenute per il grado.5. In data 27 settembre è pervenuta una memoria della parte civile redatta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 6. In data 14 ottobre sono state depositate in udienza le conclusioni delle parti civili Lancieri e Sangregorio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato e la sentenza pronunciata nei confronti della stessa deve essere annullata con rinvio. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 582, comma 2, 585 e 591 cod. proc. pen. quanto alla dichiarazione di inammissibilità dell'atto di appello. Nello specifico la ricorrente rileva che la decisione della Corte quanto alla tardività dell'appello, pervenuto alla cancelleria del Tribunale di Potenza il 29 maggio 2018 (sentenza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], giorni novanta per la motivazione, depositata in termini e scadenza il 23/5/2018) sarebbe errata. Come risulterebbe dall'atto allegato in copia al ricorso, infatti, l'appello è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Brescia in data 22 maggio 2018, cioè prima della scadenza del termine, data da considerarsi ai sensi dell'art. 582, comma 2 cod. proc. pen., a nulla incidendo la data in cui l'atto è poi effettivamente pervenuto presso la cancelleria del Tribunale che ha emesso il provvedimento. La doglianza è fondata. Come evidenziato dalla difesa nell'atto di ricorso e per quanto risulta dagli atti, cui questa Corte ha accesso quale giudice del fatto processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094), l'atto di appello è stato depositato, ai sensi dell'art.582, comma 2 cod. proc. pen., presso la cancelleria del Tribunale di Brescia in data 22 maggio 2018. L'impugnazione, pertanto, a nulla rilevando la successiva data in cui l'atto è materialmente pervenuto alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, è stata depositata in termini e la conclusione della Corte territoriale in ordine alla tardività della stessa è errata. Ragione questa per la quale la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio alla Corte d'Appello di Salerno per nuovo giudizio sul punto. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2.1. Nel primo motivo la difesa eccepisce la nullità della sentenza in quanto dalla motivazione della stessa risulterebbe che il ricorrente è stato condannato per un fatto diverso (l'avere partecipato direttamente e attivamente alla commissione dell'usura, anche percependo la metà di quanto versato dalla sorella alle persone offese) da quello contestato (avere svolto la funzione di intermediario). La doglianza è manifestamente infondata. Nel capo di imputazione è contestato il concorso in usura e a [OSCURATO:PERSONA] sono attribuite alcune condotte specifiche -l'avere agito quale intermediario e reclutatore della clientela e di essersi occupato dell'intera fase di riscossione- oltre a quelle alle quali ha comunque contribuito con un apporto morale e materiale diretto. Sotto tale profilo, pertanto, il riferimento contenuto nei motivi di ricorso alla diversa ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 644 cod. pen. risulta del tutto improprio. Tale previsione, infatti, si riferisce a chi, al di fuori dei casi di concorso, agisce come mediatore, cioè ponendo in essere una condotta specifica, diversa e limitata, rispetto a quella del concorrente nel reato di usura che, come contestato al Bollettino e ritenuto in sentenza, ha agito fornendo un contributo articolato alla commissione del reato. 2.2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 644, commi primo e quinto cod. pen. e 179, 429, comma 1 lett. c) e 2 e 604 cod. proc. pen. rilevando che il capo di imputazione sarebbe stato formulato in termini contraddittori in quanto la condotta in effetti contestata al ricorrente era quella di "mediazione" di cui al comma secondo dell'art. 644 cod. proc. pen. e sul punto emergerebbe una insanabile contraddittorietà tra le due sentenze di merito. La doglianza è manifestamente infondata. Nel capo di imputazione la condotta contestata è di avere concorso nella commissione del reato e l'attività di intermediazione è indicata quale uno dei contributi forniti e non come l'unica condotta posta in essere. Dalla lettura del capo di imputazione, infatti, come anche evidenziato nel punto precedente, risulta che al ricorrente è contestato di avere agito in qualità di intermediario, quale reclutatore della clientela e di essersi occupato dell'intera fase di riscossione dei crediti, cioè di avere fornito il proprio significativo e costante contributo in ogni fase. Sotto tale profilo, pertanto, il capo di imputazione risulta essere correttamente formulato e le conformi pronunce dei due giudici di merito in ordine alla responsabilità del ricorrente sono coerenti agli elementi emersi di cui la difesa, peraltro, ha avuto piena conoscenza sin dalla conclusione delle indagini. 2.3. Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 603 e 604 proc. pen. evidenziando che nel corso del processo non sarebbe emersa la data di consumazione dei reati di usura e che pertanto sarebbe stato necessario procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, con l'audizione della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], perito nominato. Richiesta che invece, la Corte territoriale ha respinto senza fornire un'effettiva motivazione.Sotto altro profilo, poi, la mancata individuazione della data di consumazione deI reatI, come dedotto nel quarto motivo, renderebbe di fatto impossibile quantificare il tasso applicato e, conseguentemente, non sarebbe possibile verificare la rilevanza penale dellE condottE. Le doglianze sono manifestamente infondate. La Corte territoriale, con motivazione adeguata, ha fornito una risposta coerente alle censure contenuto nell'atto di appello circa la data di consumazione dei reati e in ordine alla credibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese quanto la configurabilità degli stessi. La questione specifica circa la necessità di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con l'esame del consulente, d'altro canto, non risulta essere stata oggetto di specifica richiesta e la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici, facendo corretto riferimento a quanto complessivamente emerso in ordine a entrambe le contestazioni di usura, ha dato conto degli elementi posti a fondamento della dichiarazione di responsabilità (le dichiarazioni dei testi e del consulente), ciò anche in relazione al tasso di interesse praticato e al periodo di consumazione dei reati, così evidenziando che non era assolutamente necessario ricorrere all'istituto eccezionale di cui all'art. 603 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203574; Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27511401) 2.4. Nel quinto motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 629 e 393 cod. pen. in relazione alla ritenuta qualificazione giuridica come estorsione piuttosto che quale esercizio arbitrario delle proprie ragioni per le ipotesi contestate in danno alle persone offese. Nello specifico il ricorrente rileva che la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato i principi enucleati dalle Sez. Un. Filardo in quanto sarebbe emerso che il ricorrente aveva agito nella convinzione dell'esistenza di un proprio diritto esercitabile in sede civile. La doglianza è manifestamente infondata. Come corretta evidenziato dalla Corte territoriale facendo riferimento anche alla motivazione resa sul puto dal giudice di primo grado, infatti, la natura del profitto che aveva intenzione di conseguire il ricorrente, il pagamento degli interessi usurari pattuiti, esclude che i fatti possano essere qualificati nei termini dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La condotta complessivamente tenuta dall'imputato, d'altro canto, proprio applicando i criteri enucleati dalla pronuncia delle Sezioni Unite indicata dalla difesa, è stata correttamente ritenuta come significativa della sussistenza del dolo di estorsione piuttosto che di quello di cui all'art. 393 cod. pen. (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02).2.5. Negli ultimi due motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dello stato di bisogno e quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo n. 2 cod. pen. per il fatto di estorsione commesso in danno di Sangregorio. Anche tali doglianze sono manifestamente infondate. 2.5.1. La Corte territoriale, conformandosi ai principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità ha correttamente e adeguatamente evidenziato le ragioni sulle quali ha fondato il giudizio circa la sussistenza della contestata aggravante. La motivazione sul punto, con i riferimenti alle condizioni inique e onerose dei prestiti e alla genericità degli argomenti della difesa, risulta esente da vizi giudici e logici e non è pertanto sindacabile in questa sede. 2.5.2. Quanto all'invocata attenuante della provocazione, infine, la motivazione del provvedimento impugnato, nel quale si tiene conto della censura della difesa e si evidenziano le ragioni specifiche per le quali questa non può ritenersi suffragata, risulta coerente e logica così che ogni ulteriore e diversa valutazione sul punto è preclusa in questa sede. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. La dichiarazione di inammissibilità, inoltre, comporta la condanna del ricorrente anche alla rifusione delle spese sostenute dalle partici civili per il grado, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Salerno. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle p