CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 46045/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2019 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del ricorrente che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Roma, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene di giustizia pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Roma in data 8 giugno 2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di truffa e tentata estorsione realizzati dall'imputato che aveva indotto in errore (in concorso con altro soggetto) la proprietaria di un veicolo che veniva acquistato consegnando un titolo di credito falso, per poi tentare di costringere, con minacce, la titolare dell'agenzia di pratiche - che avrebbe dovuto provvedere alla regolarizzazione del trasferimento di proprietà in favore del ricorrente - ad effettuare le operazioni necessarie per conseguire tale risultato. 2. Propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo di ricorso, la violazione della legge penale, in relazione all'art. 640 cod. pen.; i fatti accertati dovevano essere qualificati al più come tentativo di truffa, poiché l'unico soggetto che sarebbe risultato destinatario dell'aggressione patrimoniale era il padre della querelante [OSCURATO:PERSONA], in quanto proprietario del veicolo oggetto della vendita; il dato del mero impossessamento della vettura contestato al ricorrente non poteva assumere rilievo, trattandosi di circostanza che non era stata resa possibile dagli artifici contestati e che non poteva qualificarsi come atto di disposizione da parte della persona offesa; difettava in sostanza l'elemento dell'atto di disposizione reso possibile dagli artifici e raggiri attribuiti al ricorrente e del conseguente trasferimento del diritto di proprietà sul veicolo. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt.56, 629 e 612 cod. pen., nonché vizi della motivazione (mancante, contraddittoria e manifestamente illogica) quanto all'affermazione di responsabilità per il delitto di tentata estorsione. Osserva il ricorrente che l'attribuzione all'imputato delle minacce ricevute dalla persona offesa nel corso di una conversazione telefonica era stata motivata dalla Corte mediante l'utilizzazione di un'informazione probatoria inesistente agli atti (ossia, quella della telefonata effettuata dall'altro soggetto che aveva cooperato nell'iniziale truffa, per avvisare il ricorrente dei problemi insorti a causa delle verifiche sull'assegno consegnato), affermando che il ricorrente era l'unico soggetto interessato ad ottenere il trasferimento di proprietà del veicolo (formalità che, invece, doveva essere effettuata a favore di altro soggetto) e sostenendo che il riconoscimento della voce dell'interlocutore della persona offesa non lasciava dubbi (omettendo di chiarire sulla scorta di quali regole di esperienza tale affermazione fosse sostenibile). Quanto alla qualificazione giuridica della vicenda, era evidente che il fatto integrava esclusivamente l'ipotesi della minaccia, difettando il requisito attinente alla capacità di determinare l'effetto costrittivo volto a ottenere il trasferimento della proprietà del veicolo. 2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione della legge penale, in riferimento agli artt. 133, 56 e 629, 81, comma 2, cod. pen., e vizio della motivazione quanto all'operato trattamento sanzionatorio, non contenuto nei minimi edittali pur avendo considerato la Corte il carattere maldestro e grossolano delle modalità esecutive dei delitti e risultando accertate la modesta gravità del fatto e la correttezza del comportamento successivo al reato, che aveva determinato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante del risarcimento del danno. 2 dbg [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo di ricorso. 1.1. Il primo motivo di ricorso è reiterativo delle censure formulate con l'atto di appello, oltre che infondato. Dalla lettura del capo d'imputazione risulta chiaro che il profilo di danno, e del correlativo ingiusto profitto realizzato dall'imputato, è individuato nella conseguita disponibilità del veicolo che aveva formato oggetto delle trattative tra la querelante, che ne aveva il possesso (per essere figlia del proprietario e utilizzatrice della vettura), e il ricorrente il quale - al fine di accreditare la propria capacità finanziaria per concludere l'acquisto - aveva consegnato un assegno circolare poi rivelatosi falso, così ottenendo la consegna delle chiavi della vettura. La Corte territoriale ha specificato che il profitto è stato realizzato con l'acquisita disponibilità delle chiavi del veicolo (che, infatti, fu portato via dal ricorrente in modo repentino, assieme ad un complice, quando emerse l'impossibilità di procedere immediatamente al trasferimento di proprietà da parte dell'agenzia incaricata). Rispetto a tale ricostruzione in fatto non contestata, il ricorrente reitera la tesi dell'impossibilità di ritenere perfezionato il reato, mancando il dato dell'avvenuto passaggio della proprietà secondo le norme che regolano il trasferimento dei beni mobili registrati, senza considerare la circostanza della consegna delle chiavi ottenuta mediante l'induzione in errore sulla regolarità del titolo di credito consegnato in pagamento, atto che assume evidente contenuto patrimoniale perché indicativo del trasferimento del possesso del veicolo. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è fondato. La lettura della sentenza impugnata fa emergere plurimi elementi di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In primo luogo, nella parte in cui la decisione fonda il giudizio di responsabilità in ordine alla tentata estorsione sulla circostanza fattuale dell'avviso ricevuto dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], mediante una telefonata fatta in presenza della titolare dell'agenzia di pratiche automobilistiche, circa l'impossibilità di eseguire l'immediato passaggio di proprietà, essa fa riferimento ad un dato probatorio obiettivamente inesistente (come risulta dal tenore del verbale delle dichiarazioni rese dalla teste Ciccia) che aveva carattere decisivo, poiché si attribuiva al ricorrente la telefonata minacciosa rivolta alla persona offesa sulla base del dato storico - rivelatosi indimostrato - che il correo lo avesse avvisato dei problemi per il passaggio di proprietà, chiamandolo per telefono in presenza della vittima. Ancora, la giustificazione dell'attribuzione del fatto con il dato logico dell'interesse esclusivo del ricorrente al perfezionamento del passaggio di proprietà, risulta contraddittoria perché dalla lettura delle sentenze emerge che la richiesta di passaggio di proprietà sarebbe stata avanzata dal correo, che aveva ottenuto un documento provvisorio per circolare; infine, il collegamento dell'individuazione dell'autore della telefonata all'affermazione di costui dell'essere stato nell'agenzia della persona offesa la mattina stessa, poco prima, integra una circostanza che ben poteva essere attribuita, indifferentemente, anche al correo. 2. L'accoglimento del motivo, che assorbe l'esame delle questioni inerenti al trattamento sanzionatorio dedotte con il terzo motivo, comporta l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma che, attraverso nuova motivazione, verificherà l'esistenza di altri elementi, istruttori o logici, in grado di sostenere il giudizio di responsabilità dell'imputato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di tentata estorsione di cui al capo C), con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso e dichiara irrevocabile l'accertamento di responsabilità in ordine al reato di truffa di cui al capo B). Così deciso il 23/11/2021