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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 19365/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: RESPOSABILE CIVILE avverso la sentenza del 18/09/2023 del TRIBUNALE di LATINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle spese processuali.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LATINA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che riportandosi ai motivi insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 18 settembre 2023, il Tribunale di Latina, in parziale riforma della sentenza con cui il Giudice di Pace di Fondi aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 590 cod.pen. condannandolo alla pena di Euro 1000,00 di multa nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile, rimettendo le parti dinanzi al competente giudice civile per la liquidazione, riconosciuto il concorso di colpa della parte civile [OSCURATO:PERSONA] nella causazione del sinistro, ha rideterminato la pena applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in Euro 800,00 di multa ed, in parziale riforma delle statuizioni civili contenute nella sentenza, ha riconosciuto nella misura del venti per cento il concorso di colpa della parte civile [OSCURATO:PERSONA] nella causazione del sinistro estendendo la pronuncia di condanna generica anche nei confronti del responsabile civile in solido.

2. Il fatto, come ricostruito dalle sentenze ch merito, é in sintesi il seguente: [OSCURATO:PERSONA], alla guida dell'autocarro [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA] di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], ed assicurato per la Rc auto con la società Cattolica di Ass.

Coop. a.r.l. privo di patente di guida, procedendo a forte velocità sulla via Mare nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], verso le ore 5 e 40 circa, con direzione di marcia Appia, lago di Fondi, giunto quasi in prossimità della [OSCURATO:PERSONA] del Mare, dopo aver superato la linea ideale di mezzeria, invadeva l'opposta corsia di marcia, collidendo violentemente con la porzione anteriore sinistra del [OSCURATO:PERSONA] contro la parte anteriore centrale sinistra dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA] con a bordo, quale terza trasportata [OSCURATO:PERSONA] e condotta da [OSCURATO:PERSONA] che, provenendo dalla via Traversa del Mare, si era già imrnesso sulla Via del Mare.

A seguito del violentissimo impatto, la vettura veniva sbalzata all'indietro, fatta ruotare di 360 gradi e scaraventata' nel fossato, posto a destra della direzione di marcia del [OSCURATO:PERSONA] che, invece, nonostante la frenata di 15 metri, terminava la sua corsa in posizione obliqua ai margini della sua corsia di pertinenza. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] riportavano le lesioni compiutamente descritte nei referti del Pronto soccorso dell'Ospedale di Terracina dove venivano trasportati a mezzo del 118.

3. Il giudice di primo grado, sulla base delle testimonianze dei verbalizzanti che avevano redatto il rapporto relativo al sinistro, e delle persone offese, ha ritenuto la esclusiva responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] nella causazione dell'incidente, considerando che l'impatto fra i due mezzi fosse avvenuto allorché la [OSCURATO:PERSONA] si era già immessa nella propria corsia di marcia ed era stata investita violentemente dal furgone [OSCURATO:PERSONA], il cui conducente era andato ad invadere l'opposta corsia di marcia.

4. Il giudice d'appello, pur confermando la sentenza di primo grado con riguardo all'affermazione di penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], ha tuttavia ritenuto che la stessa fosse errata laddove ha sconfessato il verbale dell'incidente stradale come confermato in giudizio dai verbalizzanti e soprattutto i rilievi oggettivi planimetrici e fotografici da cui si evince che il punto d'urto é collocato all'incirca a metà della larghezza della corsia di Via del Mare avente direzione [OSCURATO:PERSONA] ed in prossimità dell'incrocio con [OSCURATO:PERSONA] del Mare dalla quale proveniva l'[OSCURATO:PERSONA].

Sulla base di tali dati, il giudice d'appello ha pertanto concluso che il veicolo [OSCURATO:PERSONA], condotto dal Natale, era al momento del violento impatto con il furgone che viaggiava contromano, in fase di svolta a destra e di immissione su [OSCURATO:PERSONA] in direzione [OSCURATO:PERSONA] e che tale dinamica é confermata dai danni ai mezzi.

Pur ritenendo, pertanto, che la condotta che ha avuto una più decisiva incidenza nella causazione del sinistro e che presenta profili di colpa più numerosi e gravi sia quella ascrivibile al [OSCURATO:PERSONA], ha tuttavia ritenuto il concorso di colpa del Natale che avrebbe dovuto, prima di impegnare l'incrocio, arrestarsi e controllare sia a sinistra che a destra, cosa che evidentemente non ha fatto, poiché diversamente avrebbe visto sopraggiungere il furgone, quantificando tale contributo nella misura del 20%.

5. Avverso detta sentenza la parte civile [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi.

Con il primo deduce la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606 n.1, lett. b) in relazione al combinato disposto degli artt. 40 cod.pen. e 116 comma 15 C.d.S. in relazione agli artt. 140, 141, 142, 143 comma 12, e 176 n. 1, lett. a) Assume che se il giudice d'appello avesse tenuto conto del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] non era abilitato alla guida e procedeva in posizione di contromano ad eccessiva velocità, in palese violazione degli artt. 116 comma 15, 140, 141, 142 e 143 comma 12 e 176 n. 1 lett. a), sicuramente avrebbe confermato la sentenza di primo grado attribuendo la piena responsabilità dell'evento al medesimo.

Con il secondo motivo, si reitera la medesima censura, nuovamente censurando la valutazione effettuata dal giudice di merito circa la condotta del [OSCURATO:PERSONA].

Con il terzo motivo, mediante la medesima deduzione del vizio, si assume che il Tribunale di Latina abbia erroneamente ritenuto che il Natale potesse prevedere che il [OSCURATO:PERSONA] a forte velocità potesse investirlo sulla sua corsia di percorrenza attribuendogli ingiustamente una percentuale di responsabilità nella misura del 20%.

Con il quarto motivo deduce la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606 n. 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione al combinato disposto dell'art. 541 cod.proc.pen. per illogicità manifesta.

Si censura la sentenza impugnata laddove ha compensato le spese di lite pur dando atto che il difensore della parte civile ha proceduto a depositare conclusioni e nota spese e che ha discusso il processo e pur essendo stato ritenuto l'imputato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del sinistro nella misura dell'80%.

6. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente al quarto motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso é nel suo complesso inammissibile.

Va premesso che contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, come quella qui impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen. (artt. 606, comma 2 - bis, cod. proc. pen. e 39 - bis d.

Igs. 28 agosto 2000, n. 274).

E, nella specie al di là dell'asserita denuncia della violazione della legge penale, la difesa dell'imputato ha in realtà dedotto soltanto dr vizi.< motivazionallt in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta con particolare riguardo all'attribuzione della responsabilità (cfr. Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01; cfr. pure Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 - 01, nonché - quanto alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. - Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A, Rv. 278196 - 02; Sez. 1, n. 42207 del 20/1.0/2016, dep. 2017, Pecorellii, Rv. 271294- 01) ALL'i L 4 t7 F /t, 4 t? p Ne consegue pertanto l'inammissibilità del ricorso.

Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di 'Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: RESPOSABILE CIVILE avverso la sentenza del 18/09/2023 del TRIBUNALE di LATINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle spese processuali. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LATINA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che riportandosi ai motivi insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 18 settembre 2023, il Tribunale di Latina, in parziale riforma della sentenza con cui il Giudice di Pace di Fondi aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 590 cod.pen. condannandolo alla pena di Euro 1000,00 di multa nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile, rimettendo le parti dinanzi al competente giudice civile per la liquidazione, riconosciuto il concorso di colpa della parte civile [OSCURATO:PERSONA] nella causazione del sinistro, ha rideterminato la pena applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in Euro 800,00 di multa ed, in parziale riforma delle statuizioni civili contenute nella sentenza, ha riconosciuto nella misura del venti per cento il concorso di colpa della parte civile [OSCURATO:PERSONA] nella causazione del sinistro estendendo la pronuncia di condanna generica anche nei confronti del responsabile civile in solido. 2. Il fatto, come ricostruito dalle sentenze ch merito, é in sintesi il seguente: [OSCURATO:PERSONA], alla guida dell'autocarro [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA] di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], ed assicurato per la Rc auto con la società Cattolica di Ass. Coop. a.r.l. privo di patente di guida, procedendo a forte velocità sulla via Mare nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], verso le ore 5 e 40 circa, con direzione di marcia Appia, lago di Fondi, giunto quasi in prossimità della [OSCURATO:PERSONA] del Mare, dopo aver superato la linea ideale di mezzeria, invadeva l'opposta corsia di marcia, collidendo violentemente con la porzione anteriore sinistra del [OSCURATO:PERSONA] contro la parte anteriore centrale sinistra dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA] con a bordo, quale terza trasportata [OSCURATO:PERSONA] e condotta da [OSCURATO:PERSONA] che, provenendo dalla via Traversa del Mare, si era già imrnesso sulla Via del Mare. A seguito del violentissimo impatto, la vettura veniva sbalzata all'indietro, fatta ruotare di 360 gradi e scaraventata' nel fossato, posto a destra della direzione di marcia del [OSCURATO:PERSONA] che, invece, nonostante la frenata di 15 metri, terminava la sua corsa in posizione obliqua ai margini della sua corsia di pertinenza. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] riportavano le lesioni compiutamente descritte nei referti del Pronto soccorso dell'Ospedale di Terracina dove venivano trasportati a mezzo del 118. 3. Il giudice di primo grado, sulla base delle testimonianze dei verbalizzanti che avevano redatto il rapporto relativo al sinistro, e delle persone offese, ha ritenuto la esclusiva responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] nella causazione dell'incidente, considerando che l'impatto fra i due mezzi fosse avvenuto allorché la [OSCURATO:PERSONA] si era già immessa nella propria corsia di marcia ed era stata investita violentemente dal furgone [OSCURATO:PERSONA], il cui conducente era andato ad invadere l'opposta corsia di marcia. 4. Il giudice d'appello, pur confermando la sentenza di primo grado con riguardo all'affermazione di penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], ha tuttavia ritenuto che la stessa fosse errata laddove ha sconfessato il verbale dell'incidente stradale come confermato in giudizio dai verbalizzanti e soprattutto i rilievi oggettivi planimetrici e fotografici da cui si evince che il punto d'urto é collocato all'incirca a metà della larghezza della corsia di Via del Mare avente direzione [OSCURATO:PERSONA] ed in prossimità dell'incrocio con [OSCURATO:PERSONA] del Mare dalla quale proveniva l'[OSCURATO:PERSONA]. Sulla base di tali dati, il giudice d'appello ha pertanto concluso che il veicolo [OSCURATO:PERSONA], condotto dal Natale, era al momento del violento impatto con il furgone che viaggiava contromano, in fase di svolta a destra e di immissione su [OSCURATO:PERSONA] in direzione [OSCURATO:PERSONA] e che tale dinamica é confermata dai danni ai mezzi. Pur ritenendo, pertanto, che la condotta che ha avuto una più decisiva incidenza nella causazione del sinistro e che presenta profili di colpa più numerosi e gravi sia quella ascrivibile al [OSCURATO:PERSONA], ha tuttavia ritenuto il concorso di colpa del Natale che avrebbe dovuto, prima di impegnare l'incrocio, arrestarsi e controllare sia a sinistra che a destra, cosa che evidentemente non ha fatto, poiché diversamente avrebbe visto sopraggiungere il furgone, quantificando tale contributo nella misura del 20%. 5. Avverso detta sentenza la parte civile [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi. Con il primo deduce la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606 n.1, lett. b) in relazione al combinato disposto degli artt. 40 cod.pen. e 116 comma 15 C.d.S. in relazione agli artt. 140, 141, 142, 143 comma 12, e 176 n. 1, lett. a) Assume che se il giudice d'appello avesse tenuto conto del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] non era abilitato alla guida e procedeva in posizione di contromano ad eccessiva velocità, in palese violazione degli artt. 116 comma 15, 140, 141, 142 e 143 comma 12 e 176 n. 1 lett. a), sicuramente avrebbe confermato la sentenza di primo grado attribuendo la piena responsabilità dell'evento al medesimo. Con il secondo motivo, si reitera la medesima censura, nuovamente censurando la valutazione effettuata dal giudice di merito circa la condotta del [OSCURATO:PERSONA]. Con il terzo motivo, mediante la medesima deduzione del vizio, si assume che il Tribunale di Latina abbia erroneamente ritenuto che il Natale potesse prevedere che il [OSCURATO:PERSONA] a forte velocità potesse investirlo sulla sua corsia di percorrenza attribuendogli ingiustamente una percentuale di responsabilità nella misura del 20%. Con il quarto motivo deduce la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606 n. 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione al combinato disposto dell'art. 541 cod.proc.pen. per illogicità manifesta. Si censura la sentenza impugnata laddove ha compensato le spese di lite pur dando atto che il difensore della parte civile ha proceduto a depositare conclusioni e nota spese e che ha discusso il processo e pur essendo stato ritenuto l'imputato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del sinistro nella misura dell'80%. 6. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente al quarto motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é nel suo complesso inammissibile. Va premesso che contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, come quella qui impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen. (artt. 606, comma 2 - bis, cod. proc. pen. e 39 - bis d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274). E, nella specie al di là dell'asserita denuncia della violazione della legge penale, la difesa dell'imputato ha in realtà dedotto soltanto dr vizi.< motivazionallt in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta con particolare riguardo all'attribuzione della responsabilità (cfr. Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01; cfr. pure Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 - 01, nonché - quanto alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. - Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A, Rv. 278196 - 02; Sez. 1, n. 42207 del 20/1.0/2016, dep. 2017, Pecorellii, Rv. 271294- 01) ALL'i L 4 t7 F /t, 4 t? p Ne consegue pertanto l'inammissibilità del ricorso. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di 'Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces
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