CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26143/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, con riguardo al primo motivo, attinge la valutazioni spese nel confermare la sussistenza dei presupposti legittimanti la revoca della massa alla prova disposta dal primo giudice ai sensi dell'art. 464 octies cpp, ( valutazioni) che oltre a non meritare alcuna censura ( perché coerentemente dirette a mettere in evidenza l'inerzia del prevenuto nel dare esecuzione al programma elaborato Dall'Uepe a conferma del suo sostanziale rifiuto alla prestazione programmata), non potevano neppure costituire motivo di appello ( in uno alla sentenza di primo grado) attesa l'immediata impugnabilità in cassazione del relativo provvedimento, altrimenti irrevocabile, mentre, in relazione al secondo motivo, replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomentazioni puntuali, logiche e giuridicamente corrette nell'escludere l'applicabilità alla specie dell'alt 131 bis cp facendo coerentemente leva sull' intensità del dolo quale fattore ritenuto ostativo alla causa di non punibilità in questione, così da rendere la relativa valutazione di merito estranea a vizi censurabili in sede di legittimità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 maggio