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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03490/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 485-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 113, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] tutti quali eredi del sig. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; — C011trOliCOITC1Iti — nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 407/2020 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2011 [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] dei Normanni la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., sostenendo che il quotidiano edito dalla società convenuta aveva pubblicato un articolo diffamatorio in suo pregiudizio, e chiedendone la condanna al risarcimento dei danni.

2. Secondo quanto riferisce la sentenza impugnata, dinanzi al Giudice di pace non si costituì la società "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].", in persona dei propri organi rappresentativi, ma tale [OSCURATO:PERSONA], "in qualità di direttore reiponsabile della testata giornalistica convenuta".

In corso di causa il Giudice di pace (il ricorso non riferisce se d'ufficio o su istanza di parte) autorizzò la chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA], indicato nella sentenza d'appello come "reiponsabile pro tempore della società editrice '[OSCURATO:SOCIETA].".

Il terzo chiamato restò contumace.

3. Con sentenza 9 gennaio 2014 n. 3 il Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] dei Normanni condannò in solido [OSCURATO:PERSONA] ("quale direttore reiponsabile del [OSCURATO:PERSONA] di Puglzd') e [OSCURATO:PERSONA] ("quale Ric. 2021 n. 00485 sez.

M3 - ud. 13-09-2022 -2- direttore responsabile della società editrice [OSCURATO:SOCIETA]."), al risarcimento del danno in favore dell'attore.

La sentenza venne appellata dai soccombenti.

4. Con sentenza 3 marzo 2020 n. 407 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accolse il gravame e rigettò la domanda.

Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ritenne che questi era stato citato in giucli7io non nella veste "di legale rappresentante della testata", ma quale direttore responsabile del quotidiano, ex articolo 57 c.p..

Sicché, accertato che all'epoca della pubblicazione dell'articolo [OSCURATO:PERSONA] non era direttore responsabile della testata "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]", rigettò la domanda.

5. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale rigettò la domanda con una motivazione così riassumibile: -) il Giudice di pace aveva autorizzato l'attore a chiamare in causa "il responsabile pro tempore della società editrice [OSCURATO:SOCIETA]."; -) tuttavia la persona che l'attore aveva chiamato in causa in esecuzione di tale ordine, e cioè [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dei fatti non era il legale rappresentante della suddetta società editrice, ma era il direttore responsabile del giornale edito da quella società; -) [OSCURATO:PERSONA] quindi era stato "citato e condannato" in una veste e per una qualità che non aveva mai rivestito, cioè quella di legale rappresentante della società editrice; -) di conseguenza la chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA] doveva ritenersi "insanabilmente vi.ziatd', perché avvenuta nei confronti di "un soggetto diverso da quello indicato nell'autotione" alla chiamata in causa adottata dal Giudice di pace.

Ric. 2021 n. 00485 sez.

M3 - ud. 13-09-2022 -3-

6. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA], con ricorso fondato un solo motivo.

Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], venuto a mancare nelle more del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] prospetta il vizio di nullità della sentenza impugnata "per violazione dell'articolo 164 Nella illustrazione del motivo si sostiene una tesi così riassumibile: -) l'atto di chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA] era effettivamente affetto da un vizio di nullità: il terzo chiamato, infatti, venne citato in giudizio "quale responsabile della società editrice Quotidiano di Puglid', invece che, come si sarebbe dovuto, quale direttore responsabile della testata giornalistica "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]"; -) tale nullità, tuttavia, era stata sanata dalla circostanza che il chiamato in causa, rimasto contumace in primo grado, propose appello avverso la sentenza del Giudice di pace; -) il Tribunale, pertanto, non avrebbe potuto dichiarare tout court nullo l'atto di chiamata in causa e rigettare la domanda, ma avrebbe dovuto decidere la domanda nel merito.

1.1. Il motivo è fondato, in quanto il Tribunale ha rilevato la nullità d'un atto processuale (l'atto di chiamata in causa) senza verificare se esso avesse raggiunto lo scopo e senza disporre la rinnovazione dell'atto nullo.

1.2. [OSCURATO:PERSONA] di pace, infatti, in primo grado autorizzò l'attore a chiamare in causa [OSCURATO:PERSONA]; l'attore provvide a tale Ric. 2021 n. 00485 sez.

M3 - ud. 13-09-2022 -4- incombente notificando l'atto alla suddetta persona "nella qualità di responsabile pro tempore della società editrice [OSCURATO:SOCIETA].".

Il Tribunale, accertato che [OSCURATO:PERSONA] non era mai stato legale rappresentante della suddetta società, ha concluso che l'atto di chiamata in causa era stato notificato "ad un soggetto diverso da quello indicato nell'autorizione del Giudice di pace", e che di conseguenza fosse "insanabilmente nullo".

1.3. Così giudicando, tuttavia, il Tribunale è effettivamente incorso in un error in procedendo.

L'interpretazione e la qualificazione degli atti processuali, infatti, non possono essere compiuti sulla base soltanto di elementi formali, né estrapolando da essi segmenti non correlati alle restanti parti dell'atto.

Nel caso di specie, a fronte della identità soggettiva della persona chiamata in causa con quella per cui era stata concessa l'autorizzazione alla chiamata, il Tribunale non avrebbe potuto limitarsi a dare rilievo ad una espressione tanto ambigua quanto insignificante (e cioè l'espressione "nella qualità di responsabile pro tempore della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].", dal momento che una società per azioni non ha un "responsabile", ma piuttosto un rappresentante o un amministratore).

Avrebbe dovuto, piuttosto, esaminare l'atto di chiamata in causa nella sua interezza per individuare la causa petendi della pretesa rivolta nei confronti del terzo chiamato in causa, e alla luce di essa stabilire se l'attore avesse inteso: a) chiamare in causa una società commerciale in persona del legale rappresentante; b) chiamare in causa la persona fisica di [OSCURATO:PERSONA]; ed in quest'ultimo caso stabilire quale fosse il fatto costitutivo della pretesa Ric. 2021 n. 00485 sez.

M3 - ud. 13-09-2022 -5- azionata nei confronti del terzo chiamato in causa: se la qualità di direttore responsabile ex art. 57 c.p. o altra causa.

In ogni caso, a tutto concedere, anche ad ammettere che l'atto di chiamata in causa fosse insuperabilmente ambiguo, il Tribunale avrebbe dovuto accertare se il Giudice di pace avesse o non avesse provveduto a sanare tale ambiguità fissando il termine di cui all'art. 164 c.p.c., oppure se la mancata fissazione di tale termine fosse stata dedotta come motivo di gravame da parte di [OSCURATO:PERSONA].

1.4. La sentenza impugnata va dunque cassata limitatamente alla posizione degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], e rinviata al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il quale tornerà ad esaminare l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], e provvederà: a) in primo luogo, a qualificare la domanda attorea, stabilendo se l'attore abbia rivolto la propria pretesa risarcitoria nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], oppure nei confronti della persona fisica di [OSCURATO:PERSONA], per avere ricoperto la carica di direttore responsabile del quotidiano edito dalla suddetta società; b) nella prima ipotesi (se ritenesse, cioè che la domanda fu rivolta contro una società commerciale) provvederà quindi a verificare se l'ente convenuto sia stato correttamente citato, ed eventualmente adottare i provvedimenti di cui agli artt. 291 o 353 c.p.c.; nella seconda ipotesi (se ritenesse, cioè, che la domanda fu rivolta contro [OSCURATO:PERSONA] quale direttore del quotidiano) provvederà ad esaminare il merito del gravame da questo proposto.

2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 6, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

Ric. 2021 n. 00485 sez.

M3 - ud. 13-09-2022 -6- P.q.m. (-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in persona di altro magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 485-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 113, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] tutti quali eredi del sig. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; — C011trOliCOITC1Iti — nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 407/2020 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2011 [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] dei Normanni la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., sostenendo che il quotidiano edito dalla società convenuta aveva pubblicato un articolo diffamatorio in suo pregiudizio, e chiedendone la condanna al risarcimento dei danni. 2. Secondo quanto riferisce la sentenza impugnata, dinanzi al Giudice di pace non si costituì la società "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].", in persona dei propri organi rappresentativi, ma tale [OSCURATO:PERSONA], "in qualità di direttore reiponsabile della testata giornalistica convenuta". In corso di causa il Giudice di pace (il ricorso non riferisce se d'ufficio o su istanza di parte) autorizzò la chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA], indicato nella sentenza d'appello come "reiponsabile pro tempore della società editrice '[OSCURATO:SOCIETA].". Il terzo chiamato restò contumace. 3. Con sentenza 9 gennaio 2014 n. 3 il Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] dei Normanni condannò in solido [OSCURATO:PERSONA] ("quale direttore reiponsabile del [OSCURATO:PERSONA] di Puglzd') e [OSCURATO:PERSONA] ("quale Ric. 2021 n. 00485 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -2- direttore responsabile della società editrice [OSCURATO:SOCIETA]."), al risarcimento del danno in favore dell'attore. La sentenza venne appellata dai soccombenti. 4. Con sentenza 3 marzo 2020 n. 407 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accolse il gravame e rigettò la domanda. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ritenne che questi era stato citato in giucli7io non nella veste "di legale rappresentante della testata", ma quale direttore responsabile del quotidiano, ex articolo 57 c.p.. Sicché, accertato che all'epoca della pubblicazione dell'articolo [OSCURATO:PERSONA] non era direttore responsabile della testata "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]", rigettò la domanda. 5. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale rigettò la domanda con una motivazione così riassumibile: -) il Giudice di pace aveva autorizzato l'attore a chiamare in causa "il responsabile pro tempore della società editrice [OSCURATO:SOCIETA]."; -) tuttavia la persona che l'attore aveva chiamato in causa in esecuzione di tale ordine, e cioè [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dei fatti non era il legale rappresentante della suddetta società editrice, ma era il direttore responsabile del giornale edito da quella società; -) [OSCURATO:PERSONA] quindi era stato "citato e condannato" in una veste e per una qualità che non aveva mai rivestito, cioè quella di legale rappresentante della società editrice; -) di conseguenza la chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA] doveva ritenersi "insanabilmente vi.ziatd', perché avvenuta nei confronti di "un soggetto diverso da quello indicato nell'autotione" alla chiamata in causa adottata dal Giudice di pace. Ric. 2021 n. 00485 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -3- 6. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA], con ricorso fondato un solo motivo. Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], venuto a mancare nelle more del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] prospetta il vizio di nullità della sentenza impugnata "per violazione dell'articolo 164 Nella illustrazione del motivo si sostiene una tesi così riassumibile: -) l'atto di chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA] era effettivamente affetto da un vizio di nullità: il terzo chiamato, infatti, venne citato in giudizio "quale responsabile della società editrice Quotidiano di Puglid', invece che, come si sarebbe dovuto, quale direttore responsabile della testata giornalistica "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]"; -) tale nullità, tuttavia, era stata sanata dalla circostanza che il chiamato in causa, rimasto contumace in primo grado, propose appello avverso la sentenza del Giudice di pace; -) il Tribunale, pertanto, non avrebbe potuto dichiarare tout court nullo l'atto di chiamata in causa e rigettare la domanda, ma avrebbe dovuto decidere la domanda nel merito. 1.1. Il motivo è fondato, in quanto il Tribunale ha rilevato la nullità d'un atto processuale (l'atto di chiamata in causa) senza verificare se esso avesse raggiunto lo scopo e senza disporre la rinnovazione dell'atto nullo. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] di pace, infatti, in primo grado autorizzò l'attore a chiamare in causa [OSCURATO:PERSONA]; l'attore provvide a tale Ric. 2021 n. 00485 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -4- incombente notificando l'atto alla suddetta persona "nella qualità di responsabile pro tempore della società editrice [OSCURATO:SOCIETA].". Il Tribunale, accertato che [OSCURATO:PERSONA] non era mai stato legale rappresentante della suddetta società, ha concluso che l'atto di chiamata in causa era stato notificato "ad un soggetto diverso da quello indicato nell'autorizione del Giudice di pace", e che di conseguenza fosse "insanabilmente nullo". 1.3. Così giudicando, tuttavia, il Tribunale è effettivamente incorso in un error in procedendo. L'interpretazione e la qualificazione degli atti processuali, infatti, non possono essere compiuti sulla base soltanto di elementi formali, né estrapolando da essi segmenti non correlati alle restanti parti dell'atto. Nel caso di specie, a fronte della identità soggettiva della persona chiamata in causa con quella per cui era stata concessa l'autorizzazione alla chiamata, il Tribunale non avrebbe potuto limitarsi a dare rilievo ad una espressione tanto ambigua quanto insignificante (e cioè l'espressione "nella qualità di responsabile pro tempore della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].", dal momento che una società per azioni non ha un "responsabile", ma piuttosto un rappresentante o un amministratore). Avrebbe dovuto, piuttosto, esaminare l'atto di chiamata in causa nella sua interezza per individuare la causa petendi della pretesa rivolta nei confronti del terzo chiamato in causa, e alla luce di essa stabilire se l'attore avesse inteso: a) chiamare in causa una società commerciale in persona del legale rappresentante; b) chiamare in causa la persona fisica di [OSCURATO:PERSONA]; ed in quest'ultimo caso stabilire quale fosse il fatto costitutivo della pretesa Ric. 2021 n. 00485 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -5- azionata nei confronti del terzo chiamato in causa: se la qualità di direttore responsabile ex art. 57 c.p. o altra causa. In ogni caso, a tutto concedere, anche ad ammettere che l'atto di chiamata in causa fosse insuperabilmente ambiguo, il Tribunale avrebbe dovuto accertare se il Giudice di pace avesse o non avesse provveduto a sanare tale ambiguità fissando il termine di cui all'art. 164 c.p.c., oppure se la mancata fissazione di tale termine fosse stata dedotta come motivo di gravame da parte di [OSCURATO:PERSONA]. 1.4. La sentenza impugnata va dunque cassata limitatamente alla posizione degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], e rinviata al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il quale tornerà ad esaminare l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], e provvederà: a) in primo luogo, a qualificare la domanda attorea, stabilendo se l'attore abbia rivolto la propria pretesa risarcitoria nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], oppure nei confronti della persona fisica di [OSCURATO:PERSONA], per avere ricoperto la carica di direttore responsabile del quotidiano edito dalla suddetta società; b) nella prima ipotesi (se ritenesse, cioè che la domanda fu rivolta contro una società commerciale) provvederà quindi a verificare se l'ente convenuto sia stato correttamente citato, ed eventualmente adottare i provvedimenti di cui agli artt. 291 o 353 c.p.c.; nella seconda ipotesi (se ritenesse, cioè, che la domanda fu rivolta contro [OSCURATO:PERSONA] quale direttore del quotidiano) provvederà ad esaminare il merito del gravame da questo proposto. 2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 6, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. Ric. 2021 n. 00485 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -6- P.q.m. (-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in persona di altro magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così de
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