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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2024

Cassazione n. 05597/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; « udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici del merito sulla configurabilità nella condotta tenuta dall'imputato del reato di cui all'art. 378 cod. pen. e perché si tratta di reato consumato poiché la condotta favoreggiatrice non si esaurisce in quella materialmente ascrivibile all'imputato ma va coordinata con quella del correo.

Manifestamente infondato anche il secondo motivo, sul diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, punto della sentenza di condanna in primo grado oggetto di specifico esame (pag. 3 della sentenza impugnata) che si sottrae a rilievi in sede di legittimità, che potrebbero rilevare solo o come vizi di motivazione o come vizio di legge per effetto della erronea applicazione della legge penale, dal momento che il giudice del merito ha rilevato la insussistenza di elementi positivamente apprezzabili (diversamente dall'atteggiamento processuale del coimputato).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 gennaio 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; « udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici del merito sulla configurabilità nella condotta tenuta dall'imputato del reato di cui all'art. 378 cod. pen. e perché si tratta di reato consumato poiché la condotta favoreggiatrice non si esaurisce in quella materialmente ascrivibile all'imputato ma va coordinata con quella del correo. Manifestamente infondato anche il secondo motivo, sul diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, punto della sentenza di condanna in primo grado oggetto di specifico esame (pag. 3 della sentenza impugnata) che si sottrae a rilievi in sede di legittimità, che potrebbero rilevare solo o come vizi di motivazione o come vizio di legge per effetto della erronea applicazione della legge penale, dal momento che il giudice del merito ha rilevato la insussistenza di elementi positivamente apprezzabili (diversamente dall'atteggiamento processuale del coimputato). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2024
Sentenza Cassazione n. 05597/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris