CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2023
Cassazione n. 14377/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che - per quanto ancora qui di interesse - ha confermato la responsabilità della suddetta imputata per il reato di furto pluriaggravato; - che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando l'illogicità della motivazione sulla base della diva-sa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto genericamente formulato, non prospettando neanche le ragioni in forza delle quali la motivazione dovrebbe ritenersi viziata, limitandosi ad ancorare la deduzione ad astratti enunciati; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in quanto le circostanze attenuanti generiche sono state già concesse nei confronti della suddetta imputata e la ricorrente non si confronta con la motivazione offerta dalla corte territoriale in ordine al giudizio di comparazione (si veda pag. 3 della sentenza impugnata); - che le doglianze di cui al secondo motivo di ricorso, con le quali la ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. non sono consentite in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 3 e 4 della sentenza impugnata), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso„ se incompleto o non corretto; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2023 I Consiciliere estensore