CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 22735/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2025 della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto di cassare l'impugnata decisione nei soli capi e punti riguardanti esclusivamente il mantenimento del sequestro della [OSCURATO:PERSONA] 4S con targa provvisoria francese per violazione della legge penale con l'adozione di ogni consequenziale provvedimentoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Genova, in riforma della sentenza del Tribunale di Genova del 10 marzo 2024 - con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dal reato di cui agli artt. 282, lett. d), e 293 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e 70 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 6331, perché il fatto non costituisce reato ed era stata ordinata la confisca dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA] 4S avente targa provvisoria francese [OSCURATO:TARGA] - in accoglimento dell'appello dell'imputato, ha revocato la confisca dell'autovettura, ha disposto il mantenimento in sequestro della stessa e ha disposto la trasmissione degli atti relativi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, per unione al procedimento iscritto al r.g.n.r. 7679/2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con l'unico motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale e, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Deduce, in particolare, dopo aver premesso che il ricorrente è stato assolto dalla contestazione dì aver asportato, in qualità dì conducente dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] 4S dì proprietà della società [OSCURATO:PERSONA], tale veicolo dagli spazi doganali senza aver pagato o garantito il pagamento dei diritti dovuti a titolo di dazio, violazione dell'art. 323, comma 1, secondo periodo, cod. proc. pen. in quanto la sentenza di proscioglimento pronunciata nei suoi confronti ha determinato la perdita di efficacia del provvedimento di sequestro anche se non è ancora passata in giudicato. Deduce, conseguentemente, che deve essere disposta la restituzione del bene a chi ne ha diritto, che il provvedimento di dissequestro è immediatamente esecutivo e che non esiste nel codice un meccanismo di "rinvio" del sequestro da un procedimento a un altro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Occorre, in primo luogo rilevare, che in esito al giudizio di primo grado il Tribunale ha ritenuto integrato, sotto il profilo dell'elemento oggettivo, il contestato delitto di contrabbando doganale relativo ad autovettura [OSCURATO:PERSONA] recante targa straniera e ha ritenuto, sotto il profilo soggettivo, che l'imputato 2non avesse la consapevolezza di trasferire merce non unionale, tenuto conto che agiva su incarico altrui. Pertanto, il Tribunale ha assolto l'imputato [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non costituisce reato, ha disposto la confisca del sopra indicato veicolo e, inoltre, ha disposto la trasmissione di copia della sentenza e degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova per quanto di competenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello, a seguito di impugnazione dell'imputato avente a oggetto la confisca del mezzo, ha revocato tale misura di sicurezza e ha mantenuto il sequestro poiché «il veicolo in questione è risultato essere di proprietà della società [OSCURATO:PERSONA] srl di cui è legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], che a seguito della trasmissione atti effettuata dal Tribunale, risulta essere stato iscritto nel registro notizie di reato della Procura di Genova per i reati di cui agli art. 282, 293, 70 DPR n. 43/1973». Giova, poi, rammentare che l'interesse costituisce condizione di ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., che va individuate/nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2021, Marinaj, Rv. 251691 - 01). Il nucleo essenziale dell'interesse è incentrato sulla correlazione a effetti, primari e diretti, del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l'impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa rispetto a quella esistente (cfr. Sez. U, n. 42 del 13712/1995, Timpani, Rv. 203093 - 01). Ciò premesso, deve rilevarsi che il [OSCURATO:PERSONA], pur legittimato a proporre ricorso per cassazione in quanto imputato, non ha interesse a richiedere la restituzione dell'autovettura, posto che trattasi di persona che non vanta diritto di proprietà o, comunque, altro diritto sul veicolo né il ricorrente ha rappresentato un concreto e attuale interesse all'annullamento del provvedimento impugnato pur in mancanza della titolarità del bene. Il difetto di interesse all'impugnazione impone, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto senza versare in colpa nella determinazione della causa di 3inammissibilità, della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M