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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2022

Cassazione n. 36982/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, che ha parzialmente riformato la condanna dell'imputato per il reato di lesioni personali e minaccia aggravata, rideterminando la pena in quella di mesi quattro e giorni venti di reclusione; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'entità della pena comminata, è del tutto generico perché il relativo punto della sentenza è stato congruamente motivato, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nel caso in esame la pena è stata determinata in misura vicina al minimo e quindi inferiore alla media edittale, cosicchè non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, in data 11 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, che ha parzialmente riformato la condanna dell'imputato per il reato di lesioni personali e minaccia aggravata, rideterminando la pena in quella di mesi quattro e giorni venti di reclusione; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'entità della pena comminata, è del tutto generico perché il relativo punto della sentenza è stato congruamente motivato, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nel caso in esame la pena è stata determinata in misura vicina al minimo e quindi inferiore alla media edittale, cosicchè non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 11 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 36982/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris