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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 42884/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza.[OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 29 settembre 2022 del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli, che ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo alle seguenti violazioni, per le quali risultano emarginate, a carico dell'istante: a) sentenza del GIP del Tribunale di Nola, riformata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza in data 29 gennaio 2021, irrevocabile il 16 marzo 2021, di condanna alla pena di anni quattro mesi uno di reclusione ed euro 800,00 di multa per i reati di cui agli artt. 628 cod. pen. e 7 L. n. 895 del 1967; b) sentenza del GIP del Tribunale di Napoli, confermata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza in data 21 giugno 2021, irrevocabile il 3 novembre 2021, di condanna alla pena di anni sei mesi otto di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per i delitti di cui agli artt. 628 e 56, 575 cod. pen.

Il giudice dell'esecuzione, evidenziando la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra i reati oggetto dell'istanza, ha rideterminato la pena finale in anni dieci mesi quattro di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, sulla base del seguente calcolo: pena base anni otto di reclusione ed euro 3.000,00 di multa per il reato di cui al capo n. 1) della sentenza sub b), aumentata di anni due di reclusione per il delitto di cui al capo n. 2) della sentenza sub b), di anni quattro di reclusione ed euro 500,00 di multa per il delitto di cui al capo a) della sentenza sub a), di anni uno di reclusione ed euro 500,00 di multa per il delitto di cui al capo b) della sentenza sub a), nonché di mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa per il delitto di cui al capo c) della sentenza sub a), operando la riduzione di un terzo per la scelta del rito.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando l'inesistenza della motivazione con riferimento agli aumenti di pena stabiliti per i reati satellite, tenuto conto, in particolare, dell'eccessivo aumento di pena pari ad anni quattro di reclusione ed euro 500,00 di multa per il delitto di cui al capo a) della sentenza sub a) a fronte, invece, dell'aumento di un solo anno di reclusione ed euro 500 di multa per il reato di cui al capo b) della medesima sentenza.

Invero, una tale disparità relativa al trattamento sanzionatorio avrebbe dovuto essere sorretta da una puntuale e specifica motivazione tenuto conto del valore dei beni sottratti, atteso che l'aumento maggiore di pena è stato effettuato con riferimento alla sottrazione di un borsello contenente effetti personali (capo a) della sentenza sub a) mentre, per il reato di cui al capo b), relativo all'impossessamento di una moto di più significativo valore economico, è stata irrogata una pena ben più mite.

CONSIDEFtATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei seguenti termini.1.1.

Giova in diritto premettere che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269).

Su un piano generale, è consolidato il principio secondo cui, nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 cod. pen." deve ritenersi motivazione sufficiente per dimostrare l'adeguatezza della pena all'entità del fatto; invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464).

E, per converso, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189).

1.2. Principi non dissimili sono stati espressi con riferimento alle pene determinate in materia di continuazione: se per i reati satellite è irrogata una pena notevolmente inferiore al minimo edittale della fattispecie legale di reato, l'obbligo di motivazione si riduce, mentre, qualora la pena coincida con il minimo edittale della fattispecie legale di reato o addirittura lo superi, l'obbligo motivazionale si fa più stringente ed il giudice deve dare conto specifica- mente del criterio adottato, tanto più quando abbia determinato la pena base per il reato ritenuto più grave applicando il minimo edittale e/o quando abbia applicato una misura di pena in aumento sproporzionata, pur in presenza delle medesime fattispecie di reato (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, non mass. sul punto).

Va ancora ricordato che il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideternninazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez.

U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735), in quanto è immanente la necessità di rispettare le determinazioni in punto di pena assunte dal giudice della cognizione, che discende dal carattere integrativo e sussidiario della funzione esecutiva, pur sempre subordinata alla decisione del giudice del processo per ogni accertamento finalizzato all'applicazione della continuazione.

2. Nella specie l'ordinanza impugnata non ha dato conto, con motivazione adeguata, degli elementi che sono stati oggetto del suo ragionamento e dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. seguiti nell'esercizio del suo potere discrezionale.

Ed infatti, pur procedendo in maniera corretta all'individuazione del reato più grave, non sono stati motivati gli aumenti per continuazione dei reati satellite, così da illustrare la valutazione specifica di tali episodi ai fini della quantificazione dei singoli aumenti di pena.

In particolare, risulta illogica la notevole diversità di pena tra le due rapine giudicate nella prima sentenza, trattandosi di vicende analoghe (si evidenzia, però, che anche nella prima rapina vi era stata apprensione di una motocicletta), e che tale sperequazione non è stata in alcun modo giustificata dal giudice dell'esecuzione.

Inoltre, risulta che siano stati superati gli aumenti di pena detentiva individuati dal giudice di cognizione per i reati già satellite di cui ai capi B) e C) della sentenza della Corte di appello del 29/1/2021, in violazione del principio posto dalle Sezioni Unite Nocerino.

3. È dunque necessario annullare l'impugnata ordinanza con riguardo al trattamento sanzionatorio derivante dalla riconosciuta continuazione, rinviando il punto critico all'esame del giudice dell'esecuzione, in diversa persona fisica in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 3/7/2013, il quale si atterrà ai richiamati principi di diritto nella determinazione della pena per il reato continuato.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio su tale punto al GIP del Tribunale di Napoli.

Così deciso, il g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 29 settembre 2022 del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli, che ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo alle seguenti violazioni, per le quali risultano emarginate, a carico dell'istante: a) sentenza del GIP del Tribunale di Nola, riformata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza in data 29 gennaio 2021, irrevocabile il 16 marzo 2021, di condanna alla pena di anni quattro mesi uno di reclusione ed euro 800,00 di multa per i reati di cui agli artt. 628 cod. pen. e 7 L. n. 895 del 1967; b) sentenza del GIP del Tribunale di Napoli, confermata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza in data 21 giugno 2021, irrevocabile il 3 novembre 2021, di condanna alla pena di anni sei mesi otto di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per i delitti di cui agli artt. 628 e 56, 575 cod. pen. Il giudice dell'esecuzione, evidenziando la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra i reati oggetto dell'istanza, ha rideterminato la pena finale in anni dieci mesi quattro di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, sulla base del seguente calcolo: pena base anni otto di reclusione ed euro 3.000,00 di multa per il reato di cui al capo n. 1) della sentenza sub b), aumentata di anni due di reclusione per il delitto di cui al capo n. 2) della sentenza sub b), di anni quattro di reclusione ed euro 500,00 di multa per il delitto di cui al capo a) della sentenza sub a), di anni uno di reclusione ed euro 500,00 di multa per il delitto di cui al capo b) della sentenza sub a), nonché di mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa per il delitto di cui al capo c) della sentenza sub a), operando la riduzione di un terzo per la scelta del rito. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando l'inesistenza della motivazione con riferimento agli aumenti di pena stabiliti per i reati satellite, tenuto conto, in particolare, dell'eccessivo aumento di pena pari ad anni quattro di reclusione ed euro 500,00 di multa per il delitto di cui al capo a) della sentenza sub a) a fronte, invece, dell'aumento di un solo anno di reclusione ed euro 500 di multa per il reato di cui al capo b) della medesima sentenza. Invero, una tale disparità relativa al trattamento sanzionatorio avrebbe dovuto essere sorretta da una puntuale e specifica motivazione tenuto conto del valore dei beni sottratti, atteso che l'aumento maggiore di pena è stato effettuato con riferimento alla sottrazione di un borsello contenente effetti personali (capo a) della sentenza sub a) mentre, per il reato di cui al capo b), relativo all'impossessamento di una moto di più significativo valore economico, è stata irrogata una pena ben più mite. CONSIDEFtATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei seguenti termini.1.1. Giova in diritto premettere che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). Su un piano generale, è consolidato il principio secondo cui, nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 cod. pen." deve ritenersi motivazione sufficiente per dimostrare l'adeguatezza della pena all'entità del fatto; invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464). E, per converso, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189). 1.2. Principi non dissimili sono stati espressi con riferimento alle pene determinate in materia di continuazione: se per i reati satellite è irrogata una pena notevolmente inferiore al minimo edittale della fattispecie legale di reato, l'obbligo di motivazione si riduce, mentre, qualora la pena coincida con il minimo edittale della fattispecie legale di reato o addirittura lo superi, l'obbligo motivazionale si fa più stringente ed il giudice deve dare conto specifica- mente del criterio adottato, tanto più quando abbia determinato la pena base per il reato ritenuto più grave applicando il minimo edittale e/o quando abbia applicato una misura di pena in aumento sproporzionata, pur in presenza delle medesime fattispecie di reato (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, non mass. sul punto). Va ancora ricordato che il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideternninazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735), in quanto è immanente la necessità di rispettare le determinazioni in punto di pena assunte dal giudice della cognizione, che discende dal carattere integrativo e sussidiario della funzione esecutiva, pur sempre subordinata alla decisione del giudice del processo per ogni accertamento finalizzato all'applicazione della continuazione. 2. Nella specie l'ordinanza impugnata non ha dato conto, con motivazione adeguata, degli elementi che sono stati oggetto del suo ragionamento e dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. seguiti nell'esercizio del suo potere discrezionale. Ed infatti, pur procedendo in maniera corretta all'individuazione del reato più grave, non sono stati motivati gli aumenti per continuazione dei reati satellite, così da illustrare la valutazione specifica di tali episodi ai fini della quantificazione dei singoli aumenti di pena. In particolare, risulta illogica la notevole diversità di pena tra le due rapine giudicate nella prima sentenza, trattandosi di vicende analoghe (si evidenzia, però, che anche nella prima rapina vi era stata apprensione di una motocicletta), e che tale sperequazione non è stata in alcun modo giustificata dal giudice dell'esecuzione. Inoltre, risulta che siano stati superati gli aumenti di pena detentiva individuati dal giudice di cognizione per i reati già satellite di cui ai capi B) e C) della sentenza della Corte di appello del 29/1/2021, in violazione del principio posto dalle Sezioni Unite Nocerino. 3. È dunque necessario annullare l'impugnata ordinanza con riguardo al trattamento sanzionatorio derivante dalla riconosciuta continuazione, rinviando il punto critico all'esame del giudice dell'esecuzione, in diversa persona fisica in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 3/7/2013, il quale si atterrà ai richiamati principi di diritto nella determinazione della pena per il reato continuato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio su tale punto al GIP del Tribunale di Napoli. Così deciso, il g
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