CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41453/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /I [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. 1. Ritenuto che l'unico motivo dedotto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] a base dell'impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, Il ricorrente censura la forza dimostrativa di una prova - il video riproducente i fatti di causa - già positivamente vagliata dal Magistrato di sorveglianza nell'ambito del procedimento disciplinare con decisione divenuta irrevocabile, senza confrontarsi criticamente con l'argomentazione dell'ordinanza impugnata secondo cui, a prescindere dalla sussistenza di tutti gli estremi del pur accertato illecito disciplinare, il detenuto, come attestato dal personale intervenuto, aveva, comunque, tenuto atteggiamenti scorretti ed arbitrari, pretendendo di occupare da solo la camera detentiva anche a costo di creare sorgere disagi all'interno del reparto. Trattasi di condotte da sole sufficienti a giustificare il rigetto del beneficio perché, all'evidenza, sintomatiche della mancata disponibilità al trattamento rieducativo (Sez. 1, n. 13233 del 08/10/2020, dep. 2021, Piccininni. Rv. 280985 - 01) 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 14 settembre 20