CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 ottobre 2022
Cassazione n. 37378/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 2132-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'ANNA; 2022 - ricorrente principale - 3391 contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' che lo rappresentano e difendono; - con troricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1763/2017 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 20/07/2017 R.G.N. 1277/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione - per affermata prescrizione del credito - dinanzi al Tribunale del lavoro di Brindisi avverso la cartella di pagamento, notificata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. su richiesta dell'INAIL il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e relativa al mancato pagamento di premi dovuti per il periodo compreso tra il 1989 ed il 1994, oggetto di successiva e correlata intimazione di pagamento; il Tribunale accolse la domanda, ritenendo prescritto il diritto; EQUITALIA Sud ed INAIL impugnarono separatamente la sentenza; la Corte d'appello di Lecce, con sentenza n. 1763 del 2017 pubblicata il 20 luglio 2017, ha rigettato i gravami riuniti, ritenendo applicabile il termine prescrizionale più breve previsto per i crediti originari, e non quello decennale; la sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA], avente causa di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. s.p.a., sulla base di un motivo relativo (ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 3), c.p.c.) alla violazione dell'art. 2946 c.c. in ragione della mancata applicazione del termine ordinario decennale di prescrizione trattandosi di credito oggetto di cartella di pagamento notificata e non opposta dal debitore; Inail ha proposto controricorso e ricorso incidentale, notificato il 20 luglio 2018, sulla base di un motivo sostanzialmente adesivo a quello oggetto del ricorso principale in quanto relativo alla affermata violazione degli artt. 2943, 2945 e 2946 c.c., dell'art. 3, commi 9 e 10, I. n. 335 del 1995; [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva; Considerato che: Rileva il Collegio, in via pregiudiziale ed assorbente rispetto ad altre questioni, sollevate nella presente fase del giudizio, l'inammissibilità del ricorso proposto da Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA], in conseguenza del difetto di legittimazione processuale del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA]Anna del libero foro, per invalidità della procura speciale ad litem; tanto alla stregua del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 30008 del 19/11/2019) secondo cui "ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA], impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, nè della delibera prevista dal R.D. cit., art. 43, comma 4, - nel rispetto del D.Lgs. n. 50 del 2016, artt. 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 225 del 2016, - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità"; la legittimazione processuale dell'Avvocatura dello Stato, trova, infatti, fondamento nella attuazione delle norme di legge sopra richiamate, che hanno introdotto una forma convenzionale di definizione di patrocinio cd. autorizzato, che solo entro tali limiti rimane organico ed esclusivo, attuazione realizzata attraverso la stipula del "Protocollo d'intesa del 22/06/2017 tra [OSCURATO:PERSONA] ed Avvocatura Generale dello Stato", nel quale le parti hanno valutato le rispettive esigenze organizzative, pure in considerazione dell'organico e dei carichi di lavoro rappresentati dall'Avvocatura dello Stato, per poi di comune accordo individuare le tipologie di controversie da affidare al patrocinio dell'Avvocatura, con conseguente determinazione del concreto modus operandi del patrocinio pubblico nei rapporti con l'agente della riscossione, a seconda della tipologia del contenzioso" (SS.UU. n. 30008/2019 cit. in motiv.), a tal fine essendo previsto, per quanto qui interessa, che, nelle liti concernenti "l'attività di riscossione" pendenti avanti alla Corte di cassazione civile e tributaria (paragr. 3.4 Protocollo), e comunque nelle controversie in cui vengono in rilievo "questioni di massima o particolarmente rilevanti, in considerazione del valore economico o dei principi di diritto in discussione" (ibidem paragr. 3.2), sussiste l'obbligo dell'Avvocatura dello Stato di assumere il patrocinio dell'Ente; da ciò deriva, come rilevato nella sentenza delle Sezioni Unite, che "il nuovo assetto normativo ha prescritto, per il patrocinio di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di legittimità, un rapporto di regola ad eccezione tra la difesa pubblica dell'Avvocatura dello Stato e la difesa svolta da avvocati del libero foro"; come peraltro confermato anche dal "Regolamento di amministrazione dell'[OSCURATO:PERSONA], deliberato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 19/05/2018, (che) qualifica, al suo art. 4, e sul presupposto della soggezione dell'ente al controllo della Corte dei conti, l'avvalimento di avvocati del libero foro come ipotesi residuale, rispetto al patrocinio pubblico e quando questo non sia assunto dall'Avvocatura erariale in conformità ad apposita convenzione" (SS.UU. n. 30008/2019, cit., in motiv.); derogare al patrocinio autorizzato riservato in via esclusiva all'Avvocatura dello Stato, per avvalersi dell'opera di liberi professionisti, è quindi subordinato all'adozione di una specifica e motivata deliberazione dell'ente, la cui mancanza determina la nullità del mandato alle liti, non rilevando che esso sia stato conferito con le modalità prescritte dal regolamento o dallo statuto dell'ente, fonti di rango secondario insuscettibili di derogare alla legislazione primaria; nel caso in esame, alcun riferimento è contenuto nel ricorso o nella procura speciale ad litem alle ragioni della necessità di una deroga rispetto al patrocinio autorizzato in via esclusiva all'Avvocatura erariale a difendere l'Agenzia Entrate [OSCURATO:SOCIETA] nelle liti avanti la Corte di cassazione civile, nè tanto meno è fatta indicazione di una delibera assunta dagli organi dell'ente pubblico, neppure richiamata soltanto con menzione dei dati identificativi; ne consegue che, in difetto dei presupposti legali, deve ritenersi invalidamente conferita la procura speciale al difensore, in quanto Avvocato del libero Foro, invalidità che determina il difetto di valida costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA], con conseguente nullità di tutti gli atti difensivi compiuti da quel difensore; il conseguente difetto di legittimazione processuale del difensore è quindi rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, non escluso il giudizio di cassazione, investendo un presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale; sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile; il ricorso incidentale dell'INAIL va pure dichiarato inammissibile; la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 20.7.2017, mentre la notifica del ricorso incidentale è stata effettuata in data 20.2.2018, oltre il termine di sei mesi fissato dall'art. 327, comma primo c.p.c.; trattasi di ricorso incidentale tardivo che avendo un contenuto adesivo a quello del ricorso principale, è sottratto all'applicabilità dell'art. 334 c.p.c. e doveva esser proposto nel termine ordinario (Cass. n. 6807 del 2007; Cass. n. n. 41254 del 2021; Cass. n. 17614 del 2020); le regole della impugnazione tardiva, in osservanza dell'art.334 c.p.c. e in base al combinato disposto degli articoli 370 e 371 c.p.c., operano esclusivamente per l'impugnazione incidentale in senso stretto, e cioè proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione principale, solo alla quale è consentito presentare ricorso nelle forme e nei termini di quello incidentale, per l'interesse a contraddire e a presentare, contestualmente con il controricorso, l'eventuale ricorso incidentale anche tardivo (Cass. n.1120 del 2014; Cass. 20040 n. 2015; Cass. 6807/2007; per l'applicabilità del principio anche in ipotesi di cause inscindibili: Cass. SS.UU. 3191 del 1991); nel caso in esame, il ricorso incidentale è invece proposto a tutela di un interesse sorto non dall'impugnazione principale (né è diretta contro di essa), ma dall' emanazione della sentenza e non si sottrae - quindi - all'osservanza dei termini ordinari di impugnazione neppure ove contenga censure aggiuntive rispetto a quelle contenute nel ricorso principale (Cass. n. 24155/2017; Cass. 26505/2009); in definitiva, sia il ricorso principale che quello incidentale sono inammissibili; nulla va disposto sulle spese in difetto di attività difensiva da parte dell'intimato [OSCURATO:PERSONA]. P.Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e quello incidentale. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello