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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15181/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];35591/25 Ritenuto che con sentenza del 30 settembre 2025 il GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi otto di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1) e 61 n. 2, 337, secondo comma, 582, 585 in relazione all'art. 576, nn. 1 e 5-bis, cod. pen. (capo 2) unificati ex art. 81, secondo comma, cod. pen.; commessi in Corato, 1'11 giugno 2025; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata lamentando, con unico motivo, mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza di tutti gli elementi integranti la fattispecie in contestazione e alle argomentazioni che possono sostenere un eventuale proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; Considerato che il ricorso è inammissibile. che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; che il dedotto difetto di motivazione non rientra nei casi deducibili ai sensi della suindicata disposizione (per il caso dell'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. si richiama Sez. 2, n. 4727 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Oboroeanu, Rv. 272014 — 01); che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte Costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara in P.Q.M28 jRi26 Fui-ì-ze 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];35591/25 Ritenuto che con sentenza del 30 settembre 2025 il GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi otto di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1) e 61 n. 2, 337, secondo comma, 582, 585 in relazione all'art. 576, nn. 1 e 5-bis, cod. pen. (capo 2) unificati ex art. 81, secondo comma, cod. pen.; commessi in Corato, 1'11 giugno 2025; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata lamentando, con unico motivo, mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza di tutti gli elementi integranti la fattispecie in contestazione e alle argomentazioni che possono sostenere un eventuale proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; Considerato che il ricorso è inammissibile. che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; che il dedotto difetto di motivazione non rientra nei casi deducibili ai sensi della suindicata disposizione (per il caso dell'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. si richiama Sez. 2, n. 4727 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Oboroeanu, Rv. 272014 — 01); che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte Costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara in P.Q.M28 jRi26 Fui-ì-ze 2
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