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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 settembre 2020

Cassazione n. 10346/2026

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persona dellegale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato pressol’avvocatura centrale dell’istituto, in [OSCURATO:PERSONA] 29,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in proprio ex art.86 cod. proc. civ., con diritto diricevere le notificazioni presso la sua PEC-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trento n. 34/2020 pubblicatail 22/09/2020.Numero registro generale 7552/2021Numero sezionale 1925/2026Numero di raccolta generale 10346/2026Data pubblicazione 20/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Le parti controvertono circa la sussistenza dei presupposti per losgravio contributivo ex art.25 della legge n.223/1991 nel caso diassunzione - avvenuta il 30/11/2016 - di una lavoratrice iscritta nelle listedi mobilità ex art.6 della legge n.223/1991 che, al momento dellaassunzione, percepiva l’indennità di disoccupazione NASpI.2.

Il Tribunale di Trento accolse l’opposizione ad avviso di addebitoproposta da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla pretesa dell’istitutoprevidenziale di recuperare i contributi previdenziali non versati per ilperiodo 12/2017-01/2018.3.

La Corte d’appello di Trento ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA]ed ha integralmente confermato la sentenza impugnata, ritenendo lasussistenza dei presupposti previsti per lo sgravio contributivo ex art.25della legge n.223/1991.4.

Per la cassazione della sentenza ricorre INPS, con ricorso affidato a ununico motivo, al quale la parte privata resiste con controricorso.5.

Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico mezzo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) ilricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.25 della leggen.223/1991 e dell’art.2 comma 10-bis della legge n.92/2012, aggiuntodall’art.7 comma 5 del d.l. n.76/2013, convertito con modificazioni dallalegge n.99/2013.2.

Il ricorrente sostiene che la fattispecie doveva essere sussuntanell’ambito dell’art.2, comma 10-bis della legge n.92/2012, perché alNumero registro generale 7552/2021Numero sezionale 1925/2026Numero di raccolta generale 10346/2026Data pubblicazione 20/04/2026momento della sua assunzione la lavoratrice assunta percepiva l’indennitàNASpI.3.

Sulla questione controversa il Collegio intende dare continuità ai principidi diritto di Cass. n.8483/2025 secondo il quale in tema di sgravicontributivi, il regime di cui all'art. 25 comma 9 della legge n.223/1991,più favorevole rispetto a quello previsto dall'art. 2 comma 10 bis dellalegge n.92/2012, è applicabile alle fattispecie perfezionatesi sotto la suavigenza (cioè, fino al 31 dicembre 2016) ed ha come unico presuppostol'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste dimobilità, non essendo invece richiesta, in positivo, la concreta percezionedell'indennità di mobilità, né, in negativo, la mancata percezione di undiverso trattamento di disoccupazione.4.

Nel caso esaminato dalla Corte territoriale la lavoratrice iscritta nelleliste di mobilità è stata assunta il 30/11/2016, e facendo applicazione delprincipio di diritto sopra richiamato deve concludersi che [OSCURATO:PERSONA]- in relazione a tale assunzione - avesse diritto allo sgravio contributivo exart.25 comma 9 della legge n.223/1991 con riferimento al periodo daldicembre 2017 al gennaio 2018.5.

P.Q.M6.

La decisione della controversia sulla base di un principio di dirittoformatosi dopo la proposizione del ricorso giustifica la compensazionedelle spese del giudizio di legittimità tra le parti.P.Q.M.La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Aisensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/04/2026.Numero registro generale 7552/2021Numero sezionale 1925/2026Numero di raccolta generale 10346/2026Data pubblicazione 20/04/2026La PresidenteRossana Mancino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
persona dellegale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato pressol’avvocatura centrale dell’istituto, in [OSCURATO:PERSONA] 29,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in proprio ex art.86 cod. proc. civ., con diritto diricevere le notificazioni presso la sua PEC-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trento n. 34/2020 pubblicatail 22/09/2020.Numero registro generale 7552/2021Numero sezionale 1925/2026Numero di raccolta generale 10346/2026Data pubblicazione 20/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Le parti controvertono circa la sussistenza dei presupposti per losgravio contributivo ex art.25 della legge n.223/1991 nel caso diassunzione - avvenuta il 30/11/2016 - di una lavoratrice iscritta nelle listedi mobilità ex art.6 della legge n.223/1991 che, al momento dellaassunzione, percepiva l’indennità di disoccupazione NASpI.2. Il Tribunale di Trento accolse l’opposizione ad avviso di addebitoproposta da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla pretesa dell’istitutoprevidenziale di recuperare i contributi previdenziali non versati per ilperiodo 12/2017-01/2018.3. La Corte d’appello di Trento ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA]ed ha integralmente confermato la sentenza impugnata, ritenendo lasussistenza dei presupposti previsti per lo sgravio contributivo ex art.25della legge n.223/1991.4. Per la cassazione della sentenza ricorre INPS, con ricorso affidato a ununico motivo, al quale la parte privata resiste con controricorso.5. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico mezzo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) ilricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.25 della leggen.223/1991 e dell’art.2 comma 10-bis della legge n.92/2012, aggiuntodall’art.7 comma 5 del d.l. n.76/2013, convertito con modificazioni dallalegge n.99/2013.2. Il ricorrente sostiene che la fattispecie doveva essere sussuntanell’ambito dell’art.2, comma 10-bis della legge n.92/2012, perché alNumero registro generale 7552/2021Numero sezionale 1925/2026Numero di raccolta generale 10346/2026Data pubblicazione 20/04/2026momento della sua assunzione la lavoratrice assunta percepiva l’indennitàNASpI.3. Sulla questione controversa il Collegio intende dare continuità ai principidi diritto di Cass. n.8483/2025 secondo il quale in tema di sgravicontributivi, il regime di cui all'art. 25 comma 9 della legge n.223/1991,più favorevole rispetto a quello previsto dall'art. 2 comma 10 bis dellalegge n.92/2012, è applicabile alle fattispecie perfezionatesi sotto la suavigenza (cioè, fino al 31 dicembre 2016) ed ha come unico presuppostol'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste dimobilità, non essendo invece richiesta, in positivo, la concreta percezionedell'indennità di mobilità, né, in negativo, la mancata percezione di undiverso trattamento di disoccupazione.4. Nel caso esaminato dalla Corte territoriale la lavoratrice iscritta nelleliste di mobilità è stata assunta il 30/11/2016, e facendo applicazione delprincipio di diritto sopra richiamato deve concludersi che [OSCURATO:PERSONA]- in relazione a tale assunzione - avesse diritto allo sgravio contributivo exart.25 comma 9 della legge n.223/1991 con riferimento al periodo daldicembre 2017 al gennaio 2018.5. P.Q.M6. La decisione della controversia sulla base di un principio di dirittoformatosi dopo la proposizione del ricorso giustifica la compensazionedelle spese del giudizio di legittimità tra le parti.P.Q.M.La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Aisensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/04/2026.Numero registro generale 7552/2021Numero sezionale 1925/2026Numero di raccolta generale 10346/2026Data pubblicazione 20/04/2026La PresidenteRossana Mancino
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