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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 34518/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]° Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata il 30/09/2021, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del 04/10/2018 con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di furto aggravato dalla violenza sulle cose (per essersi impossessato della somma di 558 euro contenuta all'interno delle slot machines di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA]. ubicate nel proprio bar: capo a, il 13/08/2015) e di simulazione di reato aggravata (per aver affermato falsamente, con una denuncia, l'avvenuto furto del denaro da parte di ignoti: capo b, il 13/08/2015) e, con le circostanze attenuanti generiche, la continuazione e la diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena di mesi 8 di reclusione.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il primo motivo denuncia, con riferimento all'imputazione sub b), violazioni di legge e vizi di motivazione.

Non è verosimile che i titolari della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., saputo del furto, non abbiano immediatamente visionato i filmati per accertare modalità del fatto e autore, ma i filmati furono prodotti ai Carabinieri solo il 19/08/2015 da parte della società, senza svelare a Volponi la presenza di microcamere e indurlo a sporgere inconsapevolmente la denuncia del 13/08/2015, sicché l'imputato non ha mai avuto la coscienza e volontà di simulare il reato, ma si trovò alternativamente ad ammettere le proprie colpe o a difendersi e scelse questa seconda via.

La sentenza impugnata è carente di motivazione in ordine all'elemento oggettivo del reato (in quanto Volponi nella denuncia indicò solo una data diversa e rivolse la denuncia contro ignoti, conformemente al diritto di difesa e al nemo tenetur se detegere), all'elemento soggettivo del reato (non ricorrendo in capo all'imputato, il dolo, posto che, al momento della denuncia, si trovava nell'alternativa secca tra auto-accusarsi e rivolgere la denuncia verso ignoti) e alla circostanza aggravante del reato (poiché l'imputato presentò una denuncia dalla quale non avrebbe tratto nessuna utilità e per la quale non aveva alcun interesse).

2.2. Il secondo motivo denuncia, con riferimento all'imputazione sub a), violazioni di legge e vizi di motivazione, in quanto la sentenza impugnata non considera la situazione finanziaria ed economica che intercorreva tra Volponi e [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., che vedeva il primo rivolgere alla seconda continue sollecitazioni per ottenere il pagamento delle proprie spettanze, sicché il primo vantava legittime ragioni di credito relative al pagamento degli arretrati, con conseguente riqualificabilità del fatto a norma dell'art. 392 cod. pen., per il quale non è mai stata presentata querela.

2.3. Il terzo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alla sospensione condizionale della pena e alle circostanze attenuanti generiche, oggetto di richiesta sia nelle conclusioni del giudizio di primo grado, sia nell'atto di appello, ma non presa in considerazione dalla sentenza impugnata.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è fondato.

2. Le doglianze relative all'imputazione di simulazione di reato non sono fondate, pur presentando vari profili di inammissibilità.

Del tutto congetturali risultano le deduzioni circa l'immediata visione dei filmati da parte della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., laddove l'anteriorità della falsa denuncia all'esibizione dei filmati dedotta dallo stesso ricorrente conferma il rilievo della Corte distrettuale circa la ravvisabilità, in capo a Volponi, del dolo generico, ossia della volontà, per riprendere le parole della sentenza impugnata, di affermare falsamente l'avvenuta consumazione di un reato nelle sue connotazioni essenziali (il che rende ragione della sussistenza dell'elemento oggettivo del reato).

Né meritano accoglimento le ulteriori doglianze fondate sulla prospettata - ma inesistente (risultando la denuncia collegata all'assicurazione contro il furto) - alternativa tra ammettere le proprie colpe o a difendersi (attraverso la falsa denuncia), tanto più che, come questa Corte, con orientamento costante ha avuto modo di puntualizzare in materia falso documentale (ma con argomentazioni senz'altro riferibili alla fattispecie in esame), non può essere invocata la scriminante di cui all'art. 51 cod. pen., nella forma del principio nemo tenetur se detegere, per aver il pubblico ufficiale estensore dell'atto attestato il falso in ordine a quanto ivi rappresentato, al fine di non far emergere la propria responsabilità, non potendo la finalità probatoria dell'atto pubblico essere sacrificata all'interesse del singolo di sottrarsi alle conseguenze di un delitto (Sez. 5, n. 23672 del 19/04/2021, Pinchera, Rv. 281406).

Prive di consistenza risultano le deduzioni circa la pretesa assenza di interessi in capo all'imputato, chiaramente intenzionato a distogliere da sé stesso i sospetti per il furto commesso.

3. Il secondo motivo non è fondato, presentando anch'esso plurimi profili di inammissibilità.

La Corte distrettuale ha rilevato, per un verso, che, anche sulla base della documentazione prodotta dall'imputato, si evince che la proprietà del denaro custodito all'interno delle slot machines rimaneva nella titolarità della società [OSCURATO:SOCIETA] e, per altro verso, che lo stesso imputato, ammessa la materialità del fatto, aveva dichiarato di aver sottratto il denaro per fronteggiare difficoltà economiche e pagare l'affitto.

Il ricorso, oltre ad articolare censure del tutto generiche circa i rapporti con la società proprietaria delle slot machines (e del denaro ivi custodito), omette di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, deducendo la configurabilità del reato di cui all'art. 392 cod. pen., il cui dolo specifico è orientato all'esercizio di un preteso diritto (Sez. 2, n. 50045 del 19/09/2018, Bitondo, Rv. 275513) e non al conseguimento di un profitto a sua volta finalizzato a ripianare debiti.

4. Il terzo motivo è inammissibile.

Anche a voler prescindere dalla caotica esposizione delle doglianze (Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, dep. 2014, Hussien, Rv. 259063), tale per cui la rubrica del motivo fa riferimento all'art. 163 cod. pen. (e, dunque, alla sospensione condizionale della pena), mentre il contenuto dello stesso al diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, la censura relativa alla sospensione condizionale è del tutto generica (non dando conto dell'insussistenza di cause ostative, tanto più che nel giudizio di primo grado, l'imputato aveva chiesto la concessione dei benefici "concedibili"), laddove manifestamente infondata è quella relativa alle circostanze attenuanti generiche, già applicate in primo grado.

5. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]° Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 30/09/2021, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del 04/10/2018 con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di furto aggravato dalla violenza sulle cose (per essersi impossessato della somma di 558 euro contenuta all'interno delle slot machines di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA]. ubicate nel proprio bar: capo a, il 13/08/2015) e di simulazione di reato aggravata (per aver affermato falsamente, con una denuncia, l'avvenuto furto del denaro da parte di ignoti: capo b, il 13/08/2015) e, con le circostanze attenuanti generiche, la continuazione e la diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena di mesi 8 di reclusione. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia, con riferimento all'imputazione sub b), violazioni di legge e vizi di motivazione. Non è verosimile che i titolari della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., saputo del furto, non abbiano immediatamente visionato i filmati per accertare modalità del fatto e autore, ma i filmati furono prodotti ai Carabinieri solo il 19/08/2015 da parte della società, senza svelare a Volponi la presenza di microcamere e indurlo a sporgere inconsapevolmente la denuncia del 13/08/2015, sicché l'imputato non ha mai avuto la coscienza e volontà di simulare il reato, ma si trovò alternativamente ad ammettere le proprie colpe o a difendersi e scelse questa seconda via. La sentenza impugnata è carente di motivazione in ordine all'elemento oggettivo del reato (in quanto Volponi nella denuncia indicò solo una data diversa e rivolse la denuncia contro ignoti, conformemente al diritto di difesa e al nemo tenetur se detegere), all'elemento soggettivo del reato (non ricorrendo in capo all'imputato, il dolo, posto che, al momento della denuncia, si trovava nell'alternativa secca tra auto-accusarsi e rivolgere la denuncia verso ignoti) e alla circostanza aggravante del reato (poiché l'imputato presentò una denuncia dalla quale non avrebbe tratto nessuna utilità e per la quale non aveva alcun interesse). 2.2. Il secondo motivo denuncia, con riferimento all'imputazione sub a), violazioni di legge e vizi di motivazione, in quanto la sentenza impugnata non considera la situazione finanziaria ed economica che intercorreva tra Volponi e [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., che vedeva il primo rivolgere alla seconda continue sollecitazioni per ottenere il pagamento delle proprie spettanze, sicché il primo vantava legittime ragioni di credito relative al pagamento degli arretrati, con conseguente riqualificabilità del fatto a norma dell'art. 392 cod. pen., per il quale non è mai stata presentata querela. 2.3. Il terzo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alla sospensione condizionale della pena e alle circostanze attenuanti generiche, oggetto di richiesta sia nelle conclusioni del giudizio di primo grado, sia nell'atto di appello, ma non presa in considerazione dalla sentenza impugnata. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato. 2. Le doglianze relative all'imputazione di simulazione di reato non sono fondate, pur presentando vari profili di inammissibilità. Del tutto congetturali risultano le deduzioni circa l'immediata visione dei filmati da parte della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., laddove l'anteriorità della falsa denuncia all'esibizione dei filmati dedotta dallo stesso ricorrente conferma il rilievo della Corte distrettuale circa la ravvisabilità, in capo a Volponi, del dolo generico, ossia della volontà, per riprendere le parole della sentenza impugnata, di affermare falsamente l'avvenuta consumazione di un reato nelle sue connotazioni essenziali (il che rende ragione della sussistenza dell'elemento oggettivo del reato). Né meritano accoglimento le ulteriori doglianze fondate sulla prospettata - ma inesistente (risultando la denuncia collegata all'assicurazione contro il furto) - alternativa tra ammettere le proprie colpe o a difendersi (attraverso la falsa denuncia), tanto più che, come questa Corte, con orientamento costante ha avuto modo di puntualizzare in materia falso documentale (ma con argomentazioni senz'altro riferibili alla fattispecie in esame), non può essere invocata la scriminante di cui all'art. 51 cod. pen., nella forma del principio nemo tenetur se detegere, per aver il pubblico ufficiale estensore dell'atto attestato il falso in ordine a quanto ivi rappresentato, al fine di non far emergere la propria responsabilità, non potendo la finalità probatoria dell'atto pubblico essere sacrificata all'interesse del singolo di sottrarsi alle conseguenze di un delitto (Sez. 5, n. 23672 del 19/04/2021, Pinchera, Rv. 281406). Prive di consistenza risultano le deduzioni circa la pretesa assenza di interessi in capo all'imputato, chiaramente intenzionato a distogliere da sé stesso i sospetti per il furto commesso. 3. Il secondo motivo non è fondato, presentando anch'esso plurimi profili di inammissibilità. La Corte distrettuale ha rilevato, per un verso, che, anche sulla base della documentazione prodotta dall'imputato, si evince che la proprietà del denaro custodito all'interno delle slot machines rimaneva nella titolarità della società [OSCURATO:SOCIETA] e, per altro verso, che lo stesso imputato, ammessa la materialità del fatto, aveva dichiarato di aver sottratto il denaro per fronteggiare difficoltà economiche e pagare l'affitto. Il ricorso, oltre ad articolare censure del tutto generiche circa i rapporti con la società proprietaria delle slot machines (e del denaro ivi custodito), omette di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, deducendo la configurabilità del reato di cui all'art. 392 cod. pen., il cui dolo specifico è orientato all'esercizio di un preteso diritto (Sez. 2, n. 50045 del 19/09/2018, Bitondo, Rv. 275513) e non al conseguimento di un profitto a sua volta finalizzato a ripianare debiti. 4. Il terzo motivo è inammissibile. Anche a voler prescindere dalla caotica esposizione delle doglianze (Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, dep. 2014, Hussien, Rv. 259063), tale per cui la rubrica del motivo fa riferimento all'art. 163 cod. pen. (e, dunque, alla sospensione condizionale della pena), mentre il contenuto dello stesso al diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, la censura relativa alla sospensione condizionale è del tutto generica (non dando conto dell'insussistenza di cause ostative, tanto più che nel giudizio di primo grado, l'imputato aveva chiesto la concessione dei benefici "concedibili"), laddove manifestamente infondata è quella relativa alle circostanze attenuanti generiche, già applicate in primo grado. 5. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ric
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