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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28934/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letto il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, perché inerente al tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo, che non assegna rilievo decisivo alla comune indole dei reati; il giudice a quo ha ravvisato nel cospicuo iato temporale, nelle diverse modalità esecutive e nelle disparate contingenze che avevano propiziato le condotte di acquisto e di spaccio di stupefacente, indici del carattere estemporaneo delle risoluzioni a delinquere e tale valutazione, non implausibile, è incensurabile in sede di legittimità; che il dedotto stato intermedio di carcerazione è stato analiticamente apprezzato e, con argomentazione adeguata, ritenuto inconcludente ai fni in disciorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letto il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, perché inerente al tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo, che non assegna rilievo decisivo alla comune indole dei reati; il giudice a quo ha ravvisato nel cospicuo iato temporale, nelle diverse modalità esecutive e nelle disparate contingenze che avevano propiziato le condotte di acquisto e di spaccio di stupefacente, indici del carattere estemporaneo delle risoluzioni a delinquere e tale valutazione, non implausibile, è incensurabile in sede di legittimità; che il dedotto stato intermedio di carcerazione è stato analiticamente apprezzato e, con argomentazione adeguata, ritenuto inconcludente ai fni in disciorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 28934/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris