CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 34709/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 4632-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro M_AROTTA DIEGO, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 9030/20/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 19/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 04632 sez. MT - ud. 12-10-2022 -2- Rg 4632/2020 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] che: L'Agenzia delle entrate ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Campania, indicata in epigrafe, che ha respinto l'appello dell'Ufficio in controversia su impugnazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di avviso di accertamento ai fini Irpef, Iva, Irap anno 2012, emesso a seguito di verifica fiscale nell'ambito di un processo penale che accertava l'emissione di fatture per operazioni inesistenti a carico della MEC appalti srl nei confronti della TOP [OSCURATO:PERSONA] srl per lavori, eseguiti invece dal Marotta. La C.T.R. ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva rilevato la mancanza di riscontri esterni cd. individualizzanti sulla persona del Marotta, costituiti esclusivamente dalla dichiarazione di terzo, [OSCURATO:PERSONA] - secondo il quale l'esecutore dei lavori sarebbe stato il Marotta- ritenendo insufficiente il quadro probatorio a carico del contribuente anche a seguito della archiviazione del processo penale a suo carico, dai cui atti emergeva che il Marotta non aveva avuto alcun ruolo nella esecuzione dei lavori. Ha poi reputato che l'apposizione del nome del Marotta su alcuni assegni non avesse significato univoco, considerando pertanto tale prova insufficiente. Il contribuente si costituisce con controricorso. Considerato che: 1.Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.654 c.p.p., ex art. 360 n. 3 c.p.c., stante l'autonomia fra il processo penale e il processo tributario, non essendo il giudice tributario vincolato dalle risultanze del processo penale e dato il diverso regime probatorio vigente nel processo tributario, con i limiti imposti dall'art. 7 d.lgs. 546/92 e il rilievo probatorio in materia di IVA. 2.11 motivo è infondato: nella fattispecie la C.T.R. non ha posto a base della sua decisione esclusivamente le risultanze del processo penale, ma ha valutato il quadro probatorio generale, rafforzato dagli elementi desumibili dal processo penale. 2.1.Va premesso che tra giudizio penale e giudizio tributario vi è autonomia, per la diversità di mezzi di prova acquisibili nei due ambiti processuali e dei criteri di valutazione delle prove, oltre che per l'operare solo nel giudizio tributario delle presunzioni: pertanto la verifica del coinvolgimento del contribuente nell'operazione fraudolenta di emissione di fatture per operazioni inesistenti fra le due società non può essere condotta in ambito tributario unicamente alla stregua delle risultanze del processo penale. 2.2.In particolare il giudice tributario, pur potendo trarre elementi di convincimento dai fatti materiali accertati nel giudizio penale, è tenuto sempre ad operare una valutazione critica di dette circostanze fattuali in relazione al complessivo materiale probatorio acquisito al giudizio tributario: «nessuna automatica autorità di cosa giudicata può più attribuirsi nel separato giudizio tributario alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati tributari, ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l'Amministrazione finanziaria ha promosso l'accertamento nei confronti del contribuente. Pertanto, il giudice tributario non può limitarsi a rilevare l'esistenza di una sentenza definitiva in materia di reati tributari, estendendone automaticamente gli effetti con riguardo all'azione accertatrice del singolo ufficio tributario, ma, nell'esercizio dei propri autonomi poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti (art. 116 cod. proc. civ.), deve, in ogni caso, verificarne la rilevanza nell'ambito specifico in cui esso è destinato ad operare» (così, testualmente, Cass. 12/02/2014, n. 3105; Cass. n. 27814 del 04/12/2020; Cass. 24/11/2017, n. 28174; Cass. 28/06/2017, n. 16262; Cass. 23/05/2012, n. 8129). 2.3.Una valutazione del genere è stata effettuata dalla CTR nel caso in esame: la sentenza impugnata afferma infatti che "il quadro probatorio a carico del contribuente .. si è ulteriormente indebolito a seguito della archiviazione del processo penale motivato proprio dalla assenza di riscontri alle dichiarazioni accusatorie del Longo verso il Marotta". [OSCURATO:PERSONA] ha pertanto verificato la rilevanza degli esiti del processo penale nell'ambito specifico in cui esso è destinato ad operare, in aderenza con gli indicati principi. 3.Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e 116 c.p.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c., non avendo la CTR tenuto conto di altri elementi probatori rilevanti contenuti nell'accertamento, prodotti dall'Ufficio. 4. Questo motivo è fondato. 4.1.La CTR, nell'affermare che "la circostanza che su alcuni degli assegni restituiti dal Longo vi fosse apposta la dicitura Marotta non può avere significato univoco", ha violato i principi dell'onere della prova in materia, posto che una volta che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass. n. 28628 del 18/10/2021, Cass. n. 11873/2018; n. 1116/2018). 4.La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al secondo motivo del ricorso, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il secondo motivo del ricorso; rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, anche per le spese del pre