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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 ottobre 2024

Cassazione n. 30487/2024

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- Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 11448/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrenti - avverso la sentenza n. 437/2022 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];Cameradi consiglio del 25 ottobre 2024 – R.G. n. 11448/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 3/3/2022, la Corte d’appello di Catania, trale restanti statuizioni, per quel che ancora rileva in questa sede, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dei danni subiti questi ultimi in conseguenza della commissione, da parte del Reale, nella qualità di dirigente dell’Ufficio tecnico e del Dipartimento di pianificazione urbanistica del Comune di Siracusa, di taluni reati nel corso di un procedimento amministrativo vòlto al conseguimento, da parte degli attori, di provvedimenti amministrativi concernenti l’attività di edificazionesu un proprio terreno; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevatola correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui, ferma l’avvenuta pronuncia, da parte del giudice penale, della condannagenerica del Reale al risarcimento dei danni in favore degli odierni controricorrenti, aveva identificato la natura e l’entità di tali danni specificandone l’importo nella complessiva somma di euro 50.000,00,oltre accessori; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso; entrambele parti hanno depositato memoria; consideratoche, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2059, 2697 Cameradi consiglio del 25 ottobre 2024 – R.G. n. 11448/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri c.c.e 185 c.p. (in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.), per avere lacorte territoriale erroneamente riconosciuto il diritto delle controparti alrisarcimento dei danni non patrimoniali, non avendo le stesse fornito alcuna prova dell’effettivo ricorso di conseguenze dannose concretamentesofferte per effetto del fatto illecito dagli stessi dedotto ingiudizio; invia subordinata, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, per avere corte territoriale erroneamente quantificato l’entità del risarcimento riconosciuto in favore delle controparti, sulla base di una valutazione illegittima e arbitraria e determinandone nell’importo in assenza di alcuna ragione giustificativa; ilmotivo è parzialmente fondato , nei limiti di cui appresso; dev’essere in primo luogo disattesa la censura avanzata dal ricorrentecon riguardo alla dedotta ( pretesa ) mancata dimostrazione , daparte degli attori, dei danni non patrimoniali subiti per effetto del fatto illecito in esame , avendo la corte territoriale avut o cura di specificare la natura e l’entità delle conseguenze pregiudizievoli d’indole morale subit e dagli attori , ragionevolmente desumibili, sul piano presuntivo, dal valore significativo delle circostanze di fatto costituitedall’“estrema gravità dei reati commessi dal Reale ” eseguiti attraversola frapposizione di “ ogni tipo di ostacolo (infine falsamente attestandolo smarrimento delle pratiche) per impedire l’accoglimento delleistanze dei Caporale ”, i quali, “ a loro volta, hanno visto disattese –a cagione del comportamento del dipendente comunale – le proprie legittime aspettative, ben potendosi ritenere maturato un senso di impotenza e di frustrazione crescente, man mano che trascorreva il tempo, che effettuavano inutili accessi agli uffici pubblici e vane richiestedi giustificazioni per la mancata adozione dei provvedimenti, Cameradi consiglio del 25 ottobre 2024 – R.G. n. 11448/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri chesi sforzavano di ricercare vie d’uscita, pur dovendo prendere atto dell’impossibilità di trovarne.

Ciò, nella consapevolezza che tale situazione avrebbe avuto conseguenze sul contratto preliminare, ed avrebbero potuto rendere impossibile (come poi è avvenuto) la stipulazione del contratto definitivo ” (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); si tratta di un ragionamento probatorio pienamente congruo e corretto sul piano logico - giuridic o , avendo la corte territoriale opportunamentevalorizzato la significativa incidenza di circostanze di fatto di per sé sufficientemente idonee a dar conto, in chiave dimostrativa,dell’effettiva sussistenza delle complessive conseguenze dannosed’indole morale concretamente subite dagli attori; dev’essere,viceversa, accolta la doglianza avanzata dal ricorrente conriguardo al punto concernente la quantificazione del danno morale ; sul punto, la corte territoriale si è limitata a rilevare come, con riguardo alla “ quantificazione del danno morale, deve tenersi conto dell’esitodel procedimento civile instaurato (che, in prima battuta, non essendoancora passata in giudicato la sentenza penale che accertava la commissione dei reati da parte del Reale, vedeva i Caporale condannati alla restituzione della caparra, di ammontare assai rilevante) e nel conseguente pignoramento delle quote della [OSCURATO:PERSONA],fonte di sofferenza, ancorché transeunte.

Quanto al profilo sub d), pur se gli effetti dannosi della condotta illecita del Reale si sono evidenziati(per come si legge nella sentenza della sezione penale della Cortedi appello di Catania) dal settembre 1995, allorquando il Reale assunse la direzione del dipartimento di pianificazione urbanistica, occupandosi personalmente della pratica a dispetto del conflitto di interesse che ad essa lo legava, osserva comunque la Corte che il danno liquidato nel suo complesso è corretto, avuto riguardo al Cameradi consiglio del 25 ottobre 2024 – R.G. n. 11448/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri pregiudizio subito dagli attori, siccome sopra specificato, ed alla estremagravità degli illeciti commessi dal Reale, soggetto che, per la qualifica che rivestiva, avrebbe dovuto garantire imparzialità e correttezza,piuttosto che abusare della propria posizione ” ( cfr. pag. 6 lasentenza impugnata) ; osserva il riguardo il Collegio, come l'articolazione argomentativa intal guisa elaborata dalla corte territoriale non sia idonea a dar conto in termini esaustivi del procedimento logico seguito dal giudice di merito per l ’ esatta determinazione monetaria dell'importo equitativamenteliquidato a titolo risarcitorio ; inparticolare, varrà sottolineare come , ai sensi dell’art. 1226 c.c., l’impossibilità di comprovare un danno nel suo preciso ammontare (come intuitivamente accade in relazione a un pregiudizio di natura non patrimoniale) autorizza il giudice a liquidarlo con valutazione equitativa; la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. (richiamato, per la responsabilitàextracontrattuale, dall’art. 2056 c.c.) presuppone che, a frontedell’avvenuta dimostrazione dell’esistenza e dell’entità materiale deldanno, per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo esatto ammontare, ferma restando la necessità di riferirsi all’integralità dei pregiudizi accertati (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 31546 del 06/12/2018, Rv. 667795- 02) ; tale liquidazione equitativa, anche nella sua forma c.d. ‘pura’, consistein un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell’esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamatoa dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognunodi essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito Cameradi consiglio del 25 ottobre 2024 – R.G. n. 11448/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri nella propria determinazione e consentire il sindacato sul rispetto dei principidel danno effettivo e dell’integralità del risarcimento ; neconsegue che, allorché non siano indicate le ragioni dell’operato apprezzamentoe non siano richiamati gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione, la sentenza incorre sia nel vizio di nullità per difetto di motivazione (indebitamente ridotta al disotto del ‘minimo costituzionale’richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.) sia nel vizio di violazionedell’art. 1226 c.c. (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18795 del 02/07/2021, Rv. 661913 – 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22272 del 13/09/2018,Rv. 650596 - 01) ; l’esercizio,in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice diliquidare il danno in via equitativa diviene dunque insuscettibile di sindacatoin sede di legittimità quando la motivazione della decisione diaadeguatamente conto dell’uso di tale facoltà, attraverso la specifica indicazionedel processo logico e valutativo seguito (cfr. anche Cass. Sez.3, Sentenza n. 24070 del 13/10/2017, Rv. 645831 - 01) ; al fine di rendere più concreto il senso delle indicazioni sin qui fornite sulla base della consolidata giurisprudenza di questa Corte, ritiene il Collegio opportuno sottolineare come, al fine di rendere ‘realmente’ controllabile il processo logico e valutativo seguito dal giudice della liquidazione equitativa (nel caso in esame, nella liquidazione equitativa di un danno non patrimoniale), occorra necessariamentemuovere dalla fissazione di un parametro di natura quantitativa da rendere in termini strettamente monetari, sostanziandosi propriamente, la ‘liquidazione’ di un danno, nell’articolazione di un linguaggio monetario quale ‘minimo comune’ destinato a ‘rimodulare’ (sottoforma di moneta) qualsivoglia argomentazione originariamente elaborata su un piano logico o in terminidi puro valore giuridico o etico - sociale ;Cameradi consiglio del 25 ottobre 2024 – R.G. n. 11448/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri peraltro, la scelta di tale iniziale parametro quantitativo dovrà necessariamenteesibire un profilo di diretto o indiretto collegamento conla natura degli interessi incisi dal fatto dannoso, sì da presentarsi in una relazione di ragionevole (e oggettivamente controllabile) congruitàtra natura del danno e parametro monetario di riferimento ; unavolta fissato, con l’indicazione delle ragioni della sua scelta, un tale parametro di natura monetaria, spetterà al giudice adeguarne l’entità, al fine di giungere all’importo ritenuto appropriato quale risarcimento del danno, aumentandone o diminuendone la cifra (attraversooperazioni aritmetiche di moltiplicazione o di divisione) in funzione dell’incidenza modulare di altri fattori di riferimento concretamenteapprezzabili in considerazione dello specifico danno così come materialmente accertato; fattori a loro volta caratterizzati (necessariamente) da: 1) oggettività; 2) controllabilità e 3) non manifestaincongruità (né per eccesso, né per difetto) ; conriguardo al caso di specie, la corte territoriale, mentre ha avuto cura di evidenziare adeguatamente il concreto ricorso di una serie di fattoridi per sé pienamente dotati di oggettività, controllabilità e non manifesta incongruità (segnatamente con riguardo alle specifiche circostanze connesse alle modalità di commissione del reato, alla gravitàdel comportamento lesivo del danneggiante, ai riflessi sulla vita emotiva e patrimoniale delle vittime, etc.) , ha del tutto omesso di fornirealcuna spiegazione circa il relativo funzionamento in chiave di ‘adeguamento’, trascurando di individuare un punto di riferimento oggettivo di natura monetaria (direttamente o indirettamente connessoalla natura degli interessi lesi dal fatto illecito) sul quale agire attraverso l’azione combinata dei ridetti fattori, così sottraendosi al dovere di spiegare (e dunque di dar conto in termini oggettivi e controllabili del) l’ iter attraverso il quale la stessa corte è giunta alla Cameradi consiglio del 25 ottobre 2024 – R.G. n. 11448/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri determinazione della specifica entità monetaria (euro 50.000,00) liquidataquale danno riconoscibile in favore degli originari attori; nelrestituire gli atti al giudice del rinvio al fine di procedere a tale liquidazione, varrà pertanto ribadire il principio ai sensi del quale, ai fini della liquidazione equitativa di un danno non patrimoniale , è necessario che il giudice di merito proceda, dapprima, all'individuazione di un parametro di natura quantitativa, in termini monetari, direttamente o indirettamente collegato alla natura degli interessi incisi dal fatto dannoso e, di seguito, all'adeguamento quantitativo di detto parametro monetario attraverso il riferimento a unoo più fattori oggettivi, controllabili e non manifestamente incongrui (né per eccesso, né per difetto), idonei a consentire a posteriori il controllo dell'intero percorso di specificazione dell'importo liquidato (Sez. 3, Sentenza n. 28429 del 11/10/2023 , Rv. 668947 - 01 ; conf.

Sez.1, Ordinanza n. 20871 del 26/07/2024 , Rv. 672085 - 01) ; conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata peromesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto didiscussione tra le parti (in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.), nonchéper violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di tener conto, ai fini della decisione, delle circostanze di fatto analiticamente richiamate in ricorso (rimaste incontestate tra le parti), la cui considerazione avrebbe determinato una diversa decisione, con l’esclusione della responsabilità civile del Reale; conil terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.),per avere la corte territoriale illegittimamente respinto l’istanza diammissione della prova testimoniale richiamata in ricorso;Cameradi consiglio del 25 ottobre 2024 – R.G. n. 11448/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono inammissibili ; osservain primo luogo il Collegio come, avendo la corte territoriale confermatola sentenza di primo grado sull a base delle stesse ragioni, inerentialle questioni di fatto, indicate a fondamento della decisione impugnata, l’evocazione, in sede di legittimità, del vizio di cui all’art. 360n. 5 c.p.c. deve ritenersi inammissibile, trovando applicazione al riguardo il divieto di cui all’art. 348 - ter c.p.c. ai sensi del quale, in presenza di una doppia decisione conforme in fatto, il ricorso per cassazionepuò essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'art . 360 cit. ; sotto altro profilo - ferma la considerazione dell’assorbente circostanza secondo cui, in ogni caso, l’affermazione della responsabilità civile del Reale de ve ritenersi superata dall’avvenuta pronuncia,passata in giudicato, della condanna generica dello stesso alrisarcimento del danno - varrà rilevare come la censura illustrata dal ricorrentenon contenga alcuna denuncia del paradigma di cui all'art.115c.p.c., limitandosi a denunciare unicamente una pretesa erronea valutazionedi risultanze probatorie; sul punto, è appena il caso di rimarcare il principio fatto proprio dalleSezioni Unite di questa Corte di legittimità, ai sensi del quale, per dedurre la violazione del paradigma dell'art. 115 c.p.c., è necessario denunciareche il giudice non abbia posto a fondamento della decisione leprove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve aver giudicato, o contraddicendo espressamente la regoladi cui alla norma (cioè dichiarando di non doverla osservare), o contraddicendolaimplicitamente, cioè giudicando sulla base di prove nonintrodotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori Cameradi consiglio del 25 ottobre 2024 – R.G. n. 11448/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri deicasi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzoprobatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella meracircostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle partiattribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art.116c.p.c., che non a caso è rubricato alla ‘valutazione delle prove’ (cfr. Sez.U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037; Sez. 6 - 3, Ordinanzan. 26769 del 23/10/2018, Rv. 650892 - 01); quanto alla dedotta violazione dell’art. 116 c.p.c., converrà sottolinearecome l ’ ammissibilità della doglianza relativa alla violazione di tale norma sia consentita solo ove si alleghi che il giudice, nel valutareuna prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato- in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo ‘prudenteapprezzamento’, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova,la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma,n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente ilsindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Sez.

U, Sentenza n. 20867del 30/09/2020, Rv. 659037 - 02); nellaspecie, il ricorrente, lungi dal denunciare il mancato rispetto, daparte del giudice a quo , del principio del libero apprezzamento delle prove (ovvero del vincolo di apprezzamento imposto da una fonte di Cameradi consiglio del 25 ottobre 2024 – R.G. n. 11448/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri provalegale), si è limitato a denunciare un (pretesa) cattivo esercizio, daparte della corte territoriale, del potere di apprezzamento del fatto sulla base delle prove selezionate, spingendosi a prospettare una diversa lettura nel merito dei fatti di causa, in coerenza ai tratti di un’operazione critica del tutto inammissibile in questa sede di legittimità; conil quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione dell’art. 91 c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1°, n.3, c.p.c.), dovendo ritenersi che, laddove la corte d’appello avesse applicatoi principi richiamati nei precedenti motivi di ricorso, la stessa avrebbecondannato la controparte al rimborso, in proprio favore, delle spesedi tutti i gradi e le fasi del giudizio; ilmotivo è inammissibile; alriguardo - ferm o il rilievo concernente l’assoluto difetto di profili di argomentazione critica avanzati , attraverso la proposizione della censura in esame, nei confronti della decisione impugnata - v a rrà rilevare l’assorbimento di qualsivoglia rilievo della doglianza, in considerazione dell’avvenuto parziale accoglimento del primo motivo del ricorso, nella specie tale da imporre la rimessione, al giudice del rinvio,dell’impegno alla nuova liquidazione delle spese di lite ; sullabase di tali premesse, rilevata la fondatezza del primo motivo neilimiti di cui motivazione e l’inammissibilità del secondo e del terzo motivo (assorbito il quarto), dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione alla censura accolta, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione,cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spesedel presente giudizi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 11448/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrenti - avverso la sentenza n. 437/2022 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];Cameradi consiglio del 25 ottobre 2024 – R.G. n. 11448/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 3/3/2022, la Corte d’appello di Catania, trale restanti statuizioni, per quel che ancora rileva in questa sede, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dei danni subiti questi ultimi in conseguenza della commissione, da parte del Reale, nella qualità di dirigente dell’Ufficio tecnico e del Dipartimento di pianificazione urbanistica del Comune di Siracusa, di taluni reati nel corso di un procedimento amministrativo vòlto al conseguimento, da parte degli attori, di provvedimenti amministrativi concernenti l’attività di edificazionesu un proprio terreno; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevatola correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui, ferma l’avvenuta pronuncia, da parte del giudice penale, della condannagenerica del Reale al risarcimento dei danni in favore degli odierni controricorrenti, aveva identificato la natura e l’entità di tali danni specificandone l’importo nella complessiva somma di euro 50.000,00,oltre accessori; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso; entrambele parti hanno depositato memoria; consideratoche, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2059, 2697 Cameradi consiglio del 25 ottobre 2024 – R.G. n. 11448/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri c.c.e 185 c.p. (in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.), per avere lacorte territoriale erroneamente riconosciuto il diritto delle controparti alrisarcimento dei danni non patrimoniali, non avendo le stesse fornito alcuna prova dell’effettivo ricorso di conseguenze dannose concretamentesofferte per effetto del fatto illecito dagli stessi dedotto ingiudizio; invia subordinata, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, per avere corte territoriale erroneamente quantificato l’entità del risarcimento riconosciuto in favore delle controparti, sulla base di una valutazione illegittima e arbitraria e determinandone nell’importo in assenza di alcuna ragione giustificativa; ilmotivo è parzialmente fondato , nei limiti di cui appresso; dev’essere in primo luogo disattesa la censura avanzata dal ricorrentecon riguardo alla dedotta ( pretesa ) mancata dimostrazione , daparte degli attori, dei danni non patrimoniali subiti per effetto del fatto illecito in esame , avendo la corte territoriale avut o cura di specificare la natura e l’entità delle conseguenze pregiudizievoli d’indole morale subit e dagli attori , ragionevolmente desumibili, sul piano presuntivo, dal valore significativo delle circostanze di fatto costituitedall’“estrema gravità dei reati commessi dal Reale ” eseguiti attraversola frapposizione di “ ogni tipo di ostacolo (infine falsamente attestandolo smarrimento delle pratiche) per impedire l’accoglimento delleistanze dei Caporale ”, i quali, “ a loro volta, hanno visto disattese –a cagione del comportamento del dipendente comunale – le proprie legittime aspettative, ben potendosi ritenere maturato un senso di impotenza e di frustrazione crescente, man mano che trascorreva il tempo, che effettuavano inutili accessi agli uffici pubblici e vane richiestedi giustificazioni per la mancata adozione dei provvedimenti, Cameradi consiglio del 25 ottobre 2024 – R.G. n. 11448/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri chesi sforzavano di ricercare vie d’uscita, pur dovendo prendere atto dell’impossibilità di trovarne. Ciò, nella consapevolezza che tale situazione avrebbe avuto conseguenze sul contratto preliminare, ed avrebbero potuto rendere impossibile (come poi è avvenuto) la stipulazione del contratto definitivo ” (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); si tratta di un ragionamento probatorio pienamente congruo e corretto sul piano logico - giuridic o , avendo la corte territoriale opportunamentevalorizzato la significativa incidenza di circostanze di fatto di per sé sufficientemente idonee a dar conto, in chiave dimostrativa,dell’effettiva sussistenza delle complessive conseguenze dannosed’indole morale concretamente subite dagli attori; dev’essere,viceversa, accolta la doglianza avanzata dal ricorrente conriguardo al punto concernente la quantificazione del danno morale ; sul punto, la corte territoriale si è limitata a rilevare come, con riguardo alla “ quantificazione del danno morale, deve tenersi conto dell’esitodel procedimento civile instaurato (che, in prima battuta, non essendoancora passata in giudicato la sentenza penale che accertava la commissione dei reati da parte del Reale, vedeva i Caporale condannati alla restituzione della caparra, di ammontare assai rilevante) e nel conseguente pignoramento delle quote della [OSCURATO:PERSONA],fonte di sofferenza, ancorché transeunte. Quanto al profilo sub d), pur se gli effetti dannosi della condotta illecita del Reale si sono evidenziati(per come si legge nella sentenza della sezione penale della Cortedi appello di Catania) dal settembre 1995, allorquando il Reale assunse la direzione del dipartimento di pianificazione urbanistica, occupandosi personalmente della pratica a dispetto del conflitto di interesse che ad essa lo legava, osserva comunque la Corte che il danno liquidato nel suo complesso è corretto, avuto riguardo al Cameradi consiglio del 25 ottobre 2024 – R.G. n. 11448/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri pregiudizio subito dagli attori, siccome sopra specificato, ed alla estremagravità degli illeciti commessi dal Reale, soggetto che, per la qualifica che rivestiva, avrebbe dovuto garantire imparzialità e correttezza,piuttosto che abusare della propria posizione ” ( cfr. pag. 6 lasentenza impugnata) ; osserva il riguardo il Collegio, come l'articolazione argomentativa intal guisa elaborata dalla corte territoriale non sia idonea a dar conto in termini esaustivi del procedimento logico seguito dal giudice di merito per l ’ esatta determinazione monetaria dell'importo equitativamenteliquidato a titolo risarcitorio ; inparticolare, varrà sottolineare come , ai sensi dell’art. 1226 c.c., l’impossibilità di comprovare un danno nel suo preciso ammontare (come intuitivamente accade in relazione a un pregiudizio di natura non patrimoniale) autorizza il giudice a liquidarlo con valutazione equitativa; la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. (richiamato, per la responsabilitàextracontrattuale, dall’art. 2056 c.c.) presuppone che, a frontedell’avvenuta dimostrazione dell’esistenza e dell’entità materiale deldanno, per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo esatto ammontare, ferma restando la necessità di riferirsi all’integralità dei pregiudizi accertati (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 31546 del 06/12/2018, Rv. 667795- 02) ; tale liquidazione equitativa, anche nella sua forma c.d. ‘pura’, consistein un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell’esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamatoa dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognunodi essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito Cameradi consiglio del 25 ottobre 2024 – R.G. n. 11448/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri nella propria determinazione e consentire il sindacato sul rispetto dei principidel danno effettivo e dell’integralità del risarcimento ; neconsegue che, allorché non siano indicate le ragioni dell’operato apprezzamentoe non siano richiamati gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione, la sentenza incorre sia nel vizio di nullità per difetto di motivazione (indebitamente ridotta al disotto del ‘minimo costituzionale’richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.) sia nel vizio di violazionedell’art. 1226 c.c. (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18795 del 02/07/2021, Rv. 661913 – 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22272 del 13/09/2018,Rv. 650596 - 01) ; l’esercizio,in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice diliquidare il danno in via equitativa diviene dunque insuscettibile di sindacatoin sede di legittimità quando la motivazione della decisione diaadeguatamente conto dell’uso di tale facoltà, attraverso la specifica indicazionedel processo logico e valutativo seguito (cfr. anche Cass. Sez.3, Sentenza n. 24070 del 13/10/2017, Rv. 645831 - 01) ; al fine di rendere più concreto il senso delle indicazioni sin qui fornite sulla base della consolidata giurisprudenza di questa Corte, ritiene il Collegio opportuno sottolineare come, al fine di rendere ‘realmente’ controllabile il processo logico e valutativo seguito dal giudice della liquidazione equitativa (nel caso in esame, nella liquidazione equitativa di un danno non patrimoniale), occorra necessariamentemuovere dalla fissazione di un parametro di natura quantitativa da rendere in termini strettamente monetari, sostanziandosi propriamente, la ‘liquidazione’ di un danno, nell’articolazione di un linguaggio monetario quale ‘minimo comune’ destinato a ‘rimodulare’ (sottoforma di moneta) qualsivoglia argomentazione originariamente elaborata su un piano logico o in terminidi puro valore giuridico o etico - sociale ;Cameradi consiglio del 25 ottobre 2024 – R.G. n. 11448/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri peraltro, la scelta di tale iniziale parametro quantitativo dovrà necessariamenteesibire un profilo di diretto o indiretto collegamento conla natura degli interessi incisi dal fatto dannoso, sì da presentarsi in una relazione di ragionevole (e oggettivamente controllabile) congruitàtra natura del danno e parametro monetario di riferimento ; unavolta fissato, con l’indicazione delle ragioni della sua scelta, un tale parametro di natura monetaria, spetterà al giudice adeguarne l’entità, al fine di giungere all’importo ritenuto appropriato quale risarcimento del danno, aumentandone o diminuendone la cifra (attraversooperazioni aritmetiche di moltiplicazione o di divisione) in funzione dell’incidenza modulare di altri fattori di riferimento concretamenteapprezzabili in considerazione dello specifico danno così come materialmente accertato; fattori a loro volta caratterizzati (necessariamente) da: 1) oggettività; 2) controllabilità e 3) non manifestaincongruità (né per eccesso, né per difetto) ; conriguardo al caso di specie, la corte territoriale, mentre ha avuto cura di evidenziare adeguatamente il concreto ricorso di una serie di fattoridi per sé pienamente dotati di oggettività, controllabilità e non manifesta incongruità (segnatamente con riguardo alle specifiche circostanze connesse alle modalità di commissione del reato, alla gravitàdel comportamento lesivo del danneggiante, ai riflessi sulla vita emotiva e patrimoniale delle vittime, etc.) , ha del tutto omesso di fornirealcuna spiegazione circa il relativo funzionamento in chiave di ‘adeguamento’, trascurando di individuare un punto di riferimento oggettivo di natura monetaria (direttamente o indirettamente connessoalla natura degli interessi lesi dal fatto illecito) sul quale agire attraverso l’azione combinata dei ridetti fattori, così sottraendosi al dovere di spiegare (e dunque di dar conto in termini oggettivi e controllabili del) l’ iter attraverso il quale la stessa corte è giunta alla Cameradi consiglio del 25 ottobre 2024 – R.G. n. 11448/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri determinazione della specifica entità monetaria (euro 50.000,00) liquidataquale danno riconoscibile in favore degli originari attori; nelrestituire gli atti al giudice del rinvio al fine di procedere a tale liquidazione, varrà pertanto ribadire il principio ai sensi del quale, ai fini della liquidazione equitativa di un danno non patrimoniale , è necessario che il giudice di merito proceda, dapprima, all'individuazione di un parametro di natura quantitativa, in termini monetari, direttamente o indirettamente collegato alla natura degli interessi incisi dal fatto dannoso e, di seguito, all'adeguamento quantitativo di detto parametro monetario attraverso il riferimento a unoo più fattori oggettivi, controllabili e non manifestamente incongrui (né per eccesso, né per difetto), idonei a consentire a posteriori il controllo dell'intero percorso di specificazione dell'importo liquidato (Sez. 3, Sentenza n. 28429 del 11/10/2023 , Rv. 668947 - 01 ; conf. Sez.1, Ordinanza n. 20871 del 26/07/2024 , Rv. 672085 - 01) ; conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata peromesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto didiscussione tra le parti (in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.), nonchéper violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di tener conto, ai fini della decisione, delle circostanze di fatto analiticamente richiamate in ricorso (rimaste incontestate tra le parti), la cui considerazione avrebbe determinato una diversa decisione, con l’esclusione della responsabilità civile del Reale; conil terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.),per avere la corte territoriale illegittimamente respinto l’istanza diammissione della prova testimoniale richiamata in ricorso;Cameradi consiglio del 25 ottobre 2024 – R.G. n. 11448/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono inammissibili ; osservain primo luogo il Collegio come, avendo la corte territoriale confermatola sentenza di primo grado sull a base delle stesse ragioni, inerentialle questioni di fatto, indicate a fondamento della decisione impugnata, l’evocazione, in sede di legittimità, del vizio di cui all’art. 360n. 5 c.p.c. deve ritenersi inammissibile, trovando applicazione al riguardo il divieto di cui all’art. 348 - ter c.p.c. ai sensi del quale, in presenza di una doppia decisione conforme in fatto, il ricorso per cassazionepuò essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'art . 360 cit. ; sotto altro profilo - ferma la considerazione dell’assorbente circostanza secondo cui, in ogni caso, l’affermazione della responsabilità civile del Reale de ve ritenersi superata dall’avvenuta pronuncia,passata in giudicato, della condanna generica dello stesso alrisarcimento del danno - varrà rilevare come la censura illustrata dal ricorrentenon contenga alcuna denuncia del paradigma di cui all'art.115c.p.c., limitandosi a denunciare unicamente una pretesa erronea valutazionedi risultanze probatorie; sul punto, è appena il caso di rimarcare il principio fatto proprio dalleSezioni Unite di questa Corte di legittimità, ai sensi del quale, per dedurre la violazione del paradigma dell'art. 115 c.p.c., è necessario denunciareche il giudice non abbia posto a fondamento della decisione leprove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve aver giudicato, o contraddicendo espressamente la regoladi cui alla norma (cioè dichiarando di non doverla osservare), o contraddicendolaimplicitamente, cioè giudicando sulla base di prove nonintrodotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori Cameradi consiglio del 25 ottobre 2024 – R.G. n. 11448/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri deicasi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzoprobatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella meracircostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle partiattribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art.116c.p.c., che non a caso è rubricato alla ‘valutazione delle prove’ (cfr. Sez.U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037; Sez. 6 - 3, Ordinanzan. 26769 del 23/10/2018, Rv. 650892 - 01); quanto alla dedotta violazione dell’art. 116 c.p.c., converrà sottolinearecome l ’ ammissibilità della doglianza relativa alla violazione di tale norma sia consentita solo ove si alleghi che il giudice, nel valutareuna prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato- in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo ‘prudenteapprezzamento’, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova,la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma,n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente ilsindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Sez. U, Sentenza n. 20867del 30/09/2020, Rv. 659037 - 02); nellaspecie, il ricorrente, lungi dal denunciare il mancato rispetto, daparte del giudice a quo , del principio del libero apprezzamento delle prove (ovvero del vincolo di apprezzamento imposto da una fonte di Cameradi consiglio del 25 ottobre 2024 – R.G. n. 11448/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri provalegale), si è limitato a denunciare un (pretesa) cattivo esercizio, daparte della corte territoriale, del potere di apprezzamento del fatto sulla base delle prove selezionate, spingendosi a prospettare una diversa lettura nel merito dei fatti di causa, in coerenza ai tratti di un’operazione critica del tutto inammissibile in questa sede di legittimità; conil quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione dell’art. 91 c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1°, n.3, c.p.c.), dovendo ritenersi che, laddove la corte d’appello avesse applicatoi principi richiamati nei precedenti motivi di ricorso, la stessa avrebbecondannato la controparte al rimborso, in proprio favore, delle spesedi tutti i gradi e le fasi del giudizio; ilmotivo è inammissibile; alriguardo - ferm o il rilievo concernente l’assoluto difetto di profili di argomentazione critica avanzati , attraverso la proposizione della censura in esame, nei confronti della decisione impugnata - v a rrà rilevare l’assorbimento di qualsivoglia rilievo della doglianza, in considerazione dell’avvenuto parziale accoglimento del primo motivo del ricorso, nella specie tale da imporre la rimessione, al giudice del rinvio,dell’impegno alla nuova liquidazione delle spese di lite ; sullabase di tali premesse, rilevata la fondatezza del primo motivo neilimiti di cui motivazione e l’inammissibilità del secondo e del terzo motivo (assorbito il quarto), dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione alla censura accolta, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione,cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spesedel presente giudizi
Sentenza Cassazione n. 30487/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris