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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 giugno 2026

Cassazione n. 18639/2026

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roComune di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore;-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n.4263/2019 depositata il 15/07/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] del Lazio dichiaravainammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisionedi primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalcontribuente contro l'avviso di accertamento emesso dal Comune diPomezia relativo ad ICI per l'anno 2010.

Rilevava la CTR che il ricorso diprimo grado era stato notificato a mezzo pec il 20 luglio 2015, mentre ilprocesso tributario telematico era entrato in vigore nella Regione Laziosolo dal 15 aprile 2017, sicchè la notifica del ricorso doveva ritenersiinesistente e insuscettibile di sanatoria.Numero registro generale 6736/2020Numero sezionale 1777/2026Numero di raccolta generale 18639/2026Data pubblicazione 08/06/20262.

Il contribuente ha proposto ricorso in cassazione contro la sentenzadi 2° grado, affidandosi a tre motivi.3.

Il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] non ha depositato difese.4.

In prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente si duole, sotto il profilo dell’art.3601° comma n.3 c.p.c., della violazione e falsa applicazione dell’articolo 1della Legge n. 53/1994, dell’art. 3-bis della legge n. 53/1994 comemodificato dall’art. 16 quater del D. L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertitocon modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012 n. 221, assumendo l’erroneitàdella sentenza nella parte in cui ha ritenuto non applicabile nel processotributario la norma generale che abilita gli avvocati alla notificazione degli2.

Con il secondo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazionedell'articolo 156 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma, 1, n. 3 c.p.c.,sostenendo l’erroneità della sentenza nella parte in cui non ha consideratola costituzione del Comune di [OSCURATO:SOCIETA] ai fini del raggiungimento delloscopo della notifica.3.

Con il terzo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione dell'articolo 92 c.p.c. in relazione all’art.360, comma, 1, n. 3 c.p.c., assumendo che il giudice di appello avesseerrato nel condannare il contribuente al pagamento delle spese di lite,anziché quanto meno compensarle, in ragione del preteso manifestocontrasto di giurisprudenza sul punto.3.1.

Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento deirestanti.3.2.

Come già ritenuto da questa Corte (vedi Cass.n.2851/2021) in temadi notificazione a mezzo PEC nell’ambito del processo tributario, ancheprima dell’entrata in funzione dal 15 aprile 2017 del processo telematicoNumero registro generale 6736/2020Numero sezionale 1777/2026Numero di raccolta generale 18639/2026Data pubblicazione 08/06/2026nella Regione Lazio, occorre tener conto che è sopravvenuta la norma dicui al D.L. n. 119 del 2018, art. 16, comma 2, convertito con modificazionidalla L. n. 136 del 2018, la quale ha introdotto una norma diinterpretazione autentica -da valere quindi anche per il passato- del D.Lgs.n. 546 del 1992, art. 16-bis, comma 3, concernente il processo tributariotelematico; in base a detta norma di interpretazione autentica, la normada ultimo citata va interpretata nel senso che le parti possono utilizzare inogni grado di giudizio le modalità di notificazione a mezzo PEC, previstedal D.M. n. 163 del 2013 e dai relativi decreti attuativi" a prescindere dallemodalità prescelta da controparte, nonché a prescindere dall'avvenutosvolgimento del giudizio in primo grado con modalità analogiche (cfr.Cass. n. 30185 del 2019).3.3.

Ne consegue che la notificazione del ricorso introduttivo a mezzoPEC del processo tributario, secondo le modalità previste dal D.M.163/2013, anche prima dell’entrata in funzione del processo tributariotelematico non solo non è inesistente, ma pienamente valida in virtùdell’interpretazione autentica dell’art.16-bis, comma 3, del D.Lgs.n.546/1992 da parte dell’art.16 comma 2 del D.L. n. 119 del 2018,convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018, che dispieganaturaliter un'efficacia retroattiva, con esclusione dei soli rapporti esauriti,intervenendo su profili applicativi che hanno dato luogo ad incertezze,mediante l'enunciazione di una regola di giudizio destinata ad operare intermini generali sia per le controversie già avviate ed ancora pendenticome per quelle future.3.4.

In ragione di ciò, la sentenza impugnata non risulta conforme adiritto, avendo ritenuto inesistente la notificazione del ricorso introduttivodel contribuente avvenuta a mezzo PEC in data anteriore al 15 aprile2017.3.5.

In definitiva, va accolto il primo motivo, restando assorbiti i restanti,e, pertanto, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivoNumero registro generale 6736/2020Numero sezionale 1777/2026Numero di raccolta generale 18639/2026Data pubblicazione 08/06/2026accolto e la causa va rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di 2° gradodel Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese delpresente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti i restanti, cassala sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa allaCorte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Lazio, in diversa composizione,che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezioneTributaria, in data 26/02/2026IL [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
roComune di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore;-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n.4263/2019 depositata il 15/07/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] del Lazio dichiaravainammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisionedi primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalcontribuente contro l'avviso di accertamento emesso dal Comune diPomezia relativo ad ICI per l'anno 2010. Rilevava la CTR che il ricorso diprimo grado era stato notificato a mezzo pec il 20 luglio 2015, mentre ilprocesso tributario telematico era entrato in vigore nella Regione Laziosolo dal 15 aprile 2017, sicchè la notifica del ricorso doveva ritenersiinesistente e insuscettibile di sanatoria.Numero registro generale 6736/2020Numero sezionale 1777/2026Numero di raccolta generale 18639/2026Data pubblicazione 08/06/20262. Il contribuente ha proposto ricorso in cassazione contro la sentenzadi 2° grado, affidandosi a tre motivi.3. Il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] non ha depositato difese.4. In prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente si duole, sotto il profilo dell’art.3601° comma n.3 c.p.c., della violazione e falsa applicazione dell’articolo 1della Legge n. 53/1994, dell’art. 3-bis della legge n. 53/1994 comemodificato dall’art. 16 quater del D. L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertitocon modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012 n. 221, assumendo l’erroneitàdella sentenza nella parte in cui ha ritenuto non applicabile nel processotributario la norma generale che abilita gli avvocati alla notificazione degli2. Con il secondo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazionedell'articolo 156 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma, 1, n. 3 c.p.c.,sostenendo l’erroneità della sentenza nella parte in cui non ha consideratola costituzione del Comune di [OSCURATO:SOCIETA] ai fini del raggiungimento delloscopo della notifica.3. Con il terzo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione dell'articolo 92 c.p.c. in relazione all’art.360, comma, 1, n. 3 c.p.c., assumendo che il giudice di appello avesseerrato nel condannare il contribuente al pagamento delle spese di lite,anziché quanto meno compensarle, in ragione del preteso manifestocontrasto di giurisprudenza sul punto.3.1. Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento deirestanti.3.2. Come già ritenuto da questa Corte (vedi Cass.n.2851/2021) in temadi notificazione a mezzo PEC nell’ambito del processo tributario, ancheprima dell’entrata in funzione dal 15 aprile 2017 del processo telematicoNumero registro generale 6736/2020Numero sezionale 1777/2026Numero di raccolta generale 18639/2026Data pubblicazione 08/06/2026nella Regione Lazio, occorre tener conto che è sopravvenuta la norma dicui al D.L. n. 119 del 2018, art. 16, comma 2, convertito con modificazionidalla L. n. 136 del 2018, la quale ha introdotto una norma diinterpretazione autentica -da valere quindi anche per il passato- del D.Lgs.n. 546 del 1992, art. 16-bis, comma 3, concernente il processo tributariotelematico; in base a detta norma di interpretazione autentica, la normada ultimo citata va interpretata nel senso che le parti possono utilizzare inogni grado di giudizio le modalità di notificazione a mezzo PEC, previstedal D.M. n. 163 del 2013 e dai relativi decreti attuativi" a prescindere dallemodalità prescelta da controparte, nonché a prescindere dall'avvenutosvolgimento del giudizio in primo grado con modalità analogiche (cfr.Cass. n. 30185 del 2019).3.3. Ne consegue che la notificazione del ricorso introduttivo a mezzoPEC del processo tributario, secondo le modalità previste dal D.M.163/2013, anche prima dell’entrata in funzione del processo tributariotelematico non solo non è inesistente, ma pienamente valida in virtùdell’interpretazione autentica dell’art.16-bis, comma 3, del D.Lgs.n.546/1992 da parte dell’art.16 comma 2 del D.L. n. 119 del 2018,convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018, che dispieganaturaliter un'efficacia retroattiva, con esclusione dei soli rapporti esauriti,intervenendo su profili applicativi che hanno dato luogo ad incertezze,mediante l'enunciazione di una regola di giudizio destinata ad operare intermini generali sia per le controversie già avviate ed ancora pendenticome per quelle future.3.4. In ragione di ciò, la sentenza impugnata non risulta conforme adiritto, avendo ritenuto inesistente la notificazione del ricorso introduttivodel contribuente avvenuta a mezzo PEC in data anteriore al 15 aprile2017.3.5. In definitiva, va accolto il primo motivo, restando assorbiti i restanti,e, pertanto, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivoNumero registro generale 6736/2020Numero sezionale 1777/2026Numero di raccolta generale 18639/2026Data pubblicazione 08/06/2026accolto e la causa va rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di 2° gradodel Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese delpresente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti i restanti, cassala sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa allaCorte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Lazio, in diversa composizione,che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezioneTributaria, in data 26/02/2026IL [OSCURATO:PERSONA]
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