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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 31460/2026

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dimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale pressoquesta Corte, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che si riporta alla requisitoriadepositata e conclude per il rigetto del ricorso;uditi i difensori,l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per l'Avvocatura generale dello Stato, difensoredelle parti civili Ministero dell'Economia e delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Finanza, che si associa alle conclusioni del Procuratore generalee chiede il rigetto del ricorso e la conferma delle statuizioni civili; depositaconclusioni e nota spese;l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]’, difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che siriporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro, rideterminandonella misura ritenuta di giustizia la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] previoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha parzialmente riformatola sentenza del G.U.P. del Tribunale di Catanzaro che all’esito del rito abbreviatolo aveva dichiarato penalmente responsabile per il delitto di cui agli artt. 81,secondo comma, e 615-ter, cod. pen., a lui contestato per aver eseguito, qualemaresciallo della [OSCURATO:PERSONA] di Finanza in servizio presso il [OSCURATO:PERSONA] diCrotone, dodici accessi al sistema informatico interforze "Serpico", privi digiustificazione riconducibile a esigenze di ufficio.2.

Il ricorso per cassazione nell’interesse del Ferrara, a firma dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA], si compone di tre motivi.2.1.

Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 615-ter cod. pen. e all'art. 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione anche per omessoesame di prova documentale decisiva.

La Corte territoriale avrebbe attribuitovalore di piena prova al contenuto di un'informativa di polizia giudiziariarichiamante un file (l'allegato 37, contenente il c.d. log degli accessi) maiconcretamente acquisito al fascicolo processuale, nonostante le reiterate richiestedifensive, riscontrate anche da due note della Procura della Repubblica del 13maggio e del 24 luglio 2024, che ne avrebbero implicitamente riconosciuto lamancata acquisizione, così sopperendo, con la mera narrazione dell'organoinquirente, all'assenza del documento informatico sorgente, unica fonte di provaverificabile in ordine agli accessi contestati e alla relativa collocazione temporale.2.2.

Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione per illogicitàmanifesta e travisamento della prova, quanto alla valutazione degli elementi offertidalla difesa a sostegno dell'alibi del ricorrente.

Si lamenta, anzitutto, che la Corteterritoriale non abbia fornito alcuna risposta in ordine all'accesso contestato all'11marzo 2018, allorché il ricorrente si trovava documentalmente in ferie; quantoall'accesso del 24 aprile 2018, si censura che i giudici di appello, dopo aver essistessi riconosciuto l'incertezza tecnica circa la possibilità di ricavaredall'interrogazione del sistema l'orario delle sessioni, abbiano poi ritenutoplausibile che l'accesso fosse stato effettuato nelle prime ore del mattino, primadella partenza per l'estero fissata nel pomeriggio – dato temporale, questo, maiacquisito agli atti e frutto di mera congettura – incorrendo così in un'insanabilecontraddizione.

Si censura, infine, come illogica la valutazione di inverosimiglianzariservata alla tesi difensiva secondo cui le credenziali del ricorrente, annotate suun taccuino conservato in ufficio per il periodico aggiornamento della password,sarebbero state nella disponibilità di terzi, senza che la Corte territoriale abbiaconsiderato che proprio l'utilizzo di credenziali altrui costituisce modalità tipica dioccultamento della propria identità in accessi non istituzionali.2.3.

Il terzo motivo deduce violazione di legge, in relazione all'art. 615-ter, comma 2, n. 1, cod. pen. e ai principi enunciati dalle Sezioni Unite "Savarese":la sentenza impugnata avrebbe desunto l'abusività degli accessi dalla solamancata giustificazione ex post fornita dall'imputato a distanza di anni dai fatti,così operando un'indebita inversione dell'onere della prova, senza che il PubblicoMinistero avesse fornito alcun elemento positivo circa la loro finalità estranea alleragioni di istituto; si evidenzia, al contrario, che il ricorrente, quale militare inservizio presso la sala operativa del [OSCURATO:PERSONA] con compiti dicoordinamento, era istituzionalmente abilitato alla consultazione delle banche dati,e che la stessa esiguità numerica degli accessi contestati (dodici nell'arco di circaun anno) deporrebbe per la loro riconducibilità all'attività di servizio, piuttosto cheper un uso abusivo del sistema.3.Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato note diudienza, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.2.

Il primo motivo di ricorso, che nella sostanza lamenta carenza di prova dellaresponsabilità dell’imputato a cagione della mancata apprensione, agli atti delfascicolo procedimentale, dei cc.dd.

“file di log”, che costituiscono la traccia digitaledegli accessi abusivi attribuiti all’imputato, non coglie nel segno, sotto diversiprofili.2.1.

In primo luogo, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, lascelta del ricorrente di essere giudicato con le forme del rito abbreviato hacomportato il consenso all'utilizzo delle fonti e del materiale di prova presente nelfascicolo processuale.Nel giudizio abbreviato sono utilizzabili, e dunque valorizzabili come prova, leannotazioni e le relazioni di polizia giudiziaria presenti nel fascicolo, che facciano,in tutto od in parte, riferimento al contenuto di atti non ritualmente depositati dalpubblico ministero ex art. 416 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 42577 del 03/06/2015,Peluso, Rv. 264947; Sez.2, n. 32519 del 10/05/2011, Castiglioni e altri, Rv.250765; di recente, Sez.6, n. 17049 del 12/05/2026, Asonte e altri, n.m.; Sez.5,n. 16199 del 27/04/2022, Rocco, n.m.; Sez.5, n. 2232 del 19/01/2023, Amato ealtri, n.m.; Sez.7, ord. n. 476 del 10/01/2023, Greco, n.m.).

Sono inveroutilizzabili ai fini della decisione tutti gli atti che sono stati legittimamente acquisitial fascicolo del pubblico ministero (Sez.

U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv.216246; Sez.

U, n. 11060 del 01/10/1991, Sini e altro, Rv. 188581).

Pertanto, lamancanza nel fascicolo processuale dei file di log, relativi agli accessi al sistemainformatico attribuiti all’imputato, non è idonea ad inficiare, di per sé, l’affidabilitàdi quanto constatato e annotato dalla polizia giudiziaria, che al dato informaticoha fatto riferimento.2.2.Le relazioni di servizio della polizia giudiziaria, al pari degli atti che nedocumentano gli accertamenti svolti in fase di indagine, come le annotazioni e leinformative redatte su delega del pubblico ministero, sono atti pubblici fidefacenti;con esse, infatti, il pubblico ufficiale attesta, nell'esercizio delle sue funzioni, unacerta attività da lui espletata, ovvero che determinate circostanze sono cadutesotto la sua diretta percezione e vengono così rievocate (Sez. 5, n. 3557 del31/10/2007, dep. 2008, D’alba e altro, Rv. 238908; Sez. 5, n. 8252 del15/01/2010, Bassi e altro, Rv. 246157; Sez. 5, n. 12065 del 18/09/1991,Chintemi, Rv. 188675; Sez.5, n. 2889 del 07/02/1992, Speciale, Rv. 189906).Ne viene che del tutto legittimamente i giudici di merito hanno tratto la provadegli accessi abusivi oggetto dell’editto di accusa dalla nota di polizia giudiziaria edai suoi allegati, in assenza, in particolare, di concrete allegazioni a riguardo didifformità tra gli accertamenti esposti dagli investigatori e i dati memorizzati daldispositivo informatico (in questo solco interpretativo, del resto, si è posta Sez.3,n. 41055 del 01/10/2025, Malandrino, Rv. 289087, citata anche dal ricorrente).Avrebbe potuto, la difesa, subordinare la richiesta del rito abbreviato adun’integrazione probatoria ex art. 438, comma 5, cod. proc. pen., ovvero optareper il contraddittorio dibattimentale, che avrebbe consentito un confronto,eventualmente con il ricorso ad una perizia, tra la sorgente informatica e quantoriportato nell’informativa.2.3.

Sotto diverso, ma connesso profilo, la consultazione dell’incartoprocedimentale, consentita per la natura formale della questione posta (cfr. sez.U n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), ha permesso di accertare lapresenza dell’annotazione della [OSCURATO:PERSONA] di finanza di Crotone del 26 gennaio 2024,prot. 00293368, di avvenuta trasmissione “su supporto informatico, (de)i reportdel monitoraggio degli accessi al C.E.D. e alle banche dati ANAGRAFE TRIBUTARIA– SER.PI.CO., SISTER, MOTORIZZAZIONE CIVILE e INFOCAMERE/TELEMACO,richiamati nella comunicazione notizia di reato n. 371219/19 datata 20.11.2019del dipendente Gruppo”, corredata in calce da nota del Pubblico ministero titolare“Visto, si inoltri copia della presente e del materiale informatico al GUP.

Altra copiaallo scrivente.

Catanzaro, 26/1/24”.

Il documento in esame induce a ritenere cheil software incorporante i dati di riferimento, contrariamente a quanto sostenutonel ricorso, sia stato ritualmente appreso agli atti del fascicolo del giudizio.2.4.D’altro canto, quanto al versante della mancata adozione in secondo gradodi un provvedimento d’integrazione probatoria, occorre ricordare che, in lineagenerale, la rinnovazione dell'istruttoria in grado di appello ha, come noto,carattere eccezionale e, in tema di sindacato del diniego di rinnovazionedell'istruttoria dibattimentale in grado di appello nel caso in cui il giudizio di primogrado sia stato svolto con le forme del giudizio abbreviato, la giurisprudenza dilegittimità ha costantemente ribadito che nel giudizio abbreviato d'appello, le partisono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazioneistruttoria, esercitabile dal giudice "ex officio" nei limiti della assoluta necessità aisensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello nonpuò riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova intermini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudiziodi primo grado (ex multis, Sez. 2 n. 17103 del 24/03/2017, A. Rv. 270069 – 01;Sez.3, n. 12853 del 13/02/2003, Paccone, Rv.224865).

Nel giudizio di appelloavverso la sentenza emessa all'esito di rito abbreviato è ammessa la rinnovazioneistruttoria esclusivamente ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. (Sez.

Un. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203427), e, quindi, solo nel caso in cui ilgiudice ritenga l'assunzione della prova assolutamente necessaria, perchépotenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementiacquisiti.

Tale situazione di indispensabilità è stata implicitamente esclusa dallacorte territoriale in ragione della solidità del quadro probatorio, motivazione che,anche alla luce di quanto osservato, non presta il fianco a rilievi di manifestaillogicità.3.

Il secondo e il terzo motivo, a loro volta strettamente connessi al primo,possono essere trattati congiuntamente e non sono consentiti in sede dilegittimità.3.1.Deve in proposito essere ricordato che alla Corte di cassazione è preclusala possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanzeprocessuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenutalogica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tral'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli diragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U., n. 12 del 31/05/2000,Jakani, Rv. 216260 - 01; conf.

Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv.271623 - 01; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, Tosto, Rv. 250362 - 01).

Resta,dunque, esclusa, pur dopo la modifica dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen. la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, dacontrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversalettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzionestorica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità dellefonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01; Sez.2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 3, n. 12226 del22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, M.M., nonmassimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n.25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01; Sez. 2, n. 7380 del11/01/2007, Messina, Rv. 235716 - 01).3.2. [OSCURATO:PERSONA] conferma anche che la formula dell’”oltre ogni ragionevoledubbio” deve essere ricondotta alla necessità di considerare le tesi antagonisteproposte dalla difesa e che il mancato rispetto di tale regola (come anche di quellaindicata nell’art. 192 cod. proc. pen.) non può tradursi nella invocazione di unadiversa valutazione delle fonti di prova, ovvero di un’attività di riconsiderazionedel merito della responsabilità, esclusa dal perimetro della giurisdizione dilegittimità.

La violazione di tale regola può invece essere invocata in cassazionesolo ove trovi riscontro in una illogicità manifesta e demolitiva del tessutomotivazionale.

Ma, appunto, non ogni “dubbio” sulla ricostruzione probatoria fattapropria dalla Corte di merito si traduce in una “illogicità manifesta”, essendonecessario che sia rilevato un vizio logico che incrini, in modo severo, la tenutadella motivazione, così da esaltarne un’aporia non solo “manifesta”, ma anche“decisiva”, in quanto essenziale per la resistenza del ragionamento giustificativodella condanna.

Si ritiene, cioè, che il parametro di valutazione indicato nell’art.533 cod. proc. pen. che richiede che la condanna sia pronunciata se è fugato ogni“dubbio ragionevole”, operi in modo diverso nella fase di merito e in quella dilegittimità: solo innanzi alla giurisdizione di merito tale parametro può essereevocato per ottenere una rivisitazione alternativa delle prove; diversamente, insede di legittimità, la violazione delle regole di valutazione delle prove e,segnatamente, del criterio indicato dall’art. 533 cod. proc. pen. è deducibile soloquando si risolva in una illogicità manifesta del percorso argomentativo (Sez. 2,n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108).Nel caso di specie, ci si trova in presenza di una decisione in doppia conformesulla responsabilità, che consente alla Corte di cassazione di attingereindifferentemente al rispettivo contenuto, che si fonde in un unicumargomentativo.Ebbene, la sentenza del primo giudice ha messo in risalto che le interrogazionieffettuate dall’imputato alle varie banche dati in uso al Corpo della guardia difinanza non erano conseguenza di richieste provenienti dall’Amministrazione diappartenenza, ma da soggetti terzi (pag. 6 della sentenza del g.u.p. del [OSCURATO:PERSONA]) e che l’accesso alle Banche dati, consentito al sottufficiale, eraprotetto da chiave identificativa (un login) e non soltanto da una password, inguisa da garantire l’identità dell’utente e da eludere furti di identità.Tali elementi, già fortemente indicativi dell’illegittimità degli accessi al servizioinformatico e della corretta individuazione dell’autore, non sono stati suffragatisoltanto dall’inesistenza di plausibili giustificazioni che il ricorrente non ha fornitopur in un contesto di “prossimità temporale” delle intromissioni nel sistemarispetto alle indagini della Procura, ma anche dalla accertata distonia tra il ruoloistituzionale a lui assegnato - quello di presidiare la sala operativa del ComandoProvinciale della [OSCURATO:PERSONA] di finanza di Crotone, a cui sono attribuiti compiti dimonitoraggio e coordinamento dei servizi di vigilanza ed intervento sul territorio– e le operazioni tipiche di un’attività prettamente investigativa, che comportanol’intrusione autorizzata nelle dotazioni informatiche a ciò destinate (pag. 4 e seg.primo grado, pag. 6 e 7 sentenza d’appello).

Il quadro siffatto è stato arricchitodalla illustrazione delle ulteriori emergenze di riscontro, rappresentate dalcompendio intercettativo e dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] a riguardo deirapporti illeciti intrattenuti dal ricorrente con taluni malavitosi di Isola di CapoRizzuto (es. pag. 4 e 5 sentenza di primo grado)Quanto, invece, ai due episodi temporalmente collocati nelle date del 11marzo 2018 e del 24 aprile 2018 – in disparte ogni digressione sulla carenza diuno specifico interesse a coltivare l’impugnazione, essendo stato comminato ilminimo assoluto della pena edittale prevista per il delitto addebitato - èconvergente, piana e certo non illogica l’inferenza che ha svalutato le obiezionidifensive, poiché la fruizione formale di un giorno di ferie o l’organizzazione di unviaggio all’estero in orario pomeridiano non sono incompatibili con la presenza o il“passaggio” in caserma dell’imputato, che ben avrebbe potuto, comunque,realizzare i segmenti della plurima condotta a lui contestata (pag. 6 sentenzaimpugnata; pag. 9 sentenza di primo grado).

I secondi giudici, peraltro, si sonosoffermati anche sulla scarsa verosimiglianza della tesi difensiva che ha dedottol’indebito utilizzo della password personale di accesso da parte di non meglioindicati colleghi; apprezzamento che si reputa congruo, al lume, in particolare,della peculiarità delle descritte modalità di identificazione dell’utente comeregolamentate nel sistema di elaborazione dati.Al cospetto del panorama argomentativo dei provvedimenti in rassegna lecritiche mosse nell’atto di impugnazione sono dunque destinate ad infrangersisenza esito, perché declinate in fatto e orientate a sollecitare il collegio dilegittimità ad incunearsi nella rivalutazione delle fonti di prova, percorso nonautorizzato in tale sede.4.Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato,con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.5.

L’imputato deve essere infine condannato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, il cuidifensore ha partecipato alla discussione orale e depositato conclusioni e notaspese, attraverso le quali ha contrastato la pretesa dell’imputato per la tutela deipropri interessi (cfr. Sez.

U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez.

Un. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino); spese che, tenuto conto dellanatura del processo e dell’opera prestata, si liquidano in euro 4000, oltre accessoridi legge.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro4000,00, oltre accessori di legge.Così deciso il 09/07/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteTiziano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale pressoquesta Corte, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che si riporta alla requisitoriadepositata e conclude per il rigetto del ricorso;uditi i difensori,l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per l'Avvocatura generale dello Stato, difensoredelle parti civili Ministero dell'Economia e delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Finanza, che si associa alle conclusioni del Procuratore generalee chiede il rigetto del ricorso e la conferma delle statuizioni civili; depositaconclusioni e nota spese;l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]’, difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che siriporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro, rideterminandonella misura ritenuta di giustizia la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] previoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha parzialmente riformatola sentenza del G.U.P. del Tribunale di Catanzaro che all’esito del rito abbreviatolo aveva dichiarato penalmente responsabile per il delitto di cui agli artt. 81,secondo comma, e 615-ter, cod. pen., a lui contestato per aver eseguito, qualemaresciallo della [OSCURATO:PERSONA] di Finanza in servizio presso il [OSCURATO:PERSONA] diCrotone, dodici accessi al sistema informatico interforze "Serpico", privi digiustificazione riconducibile a esigenze di ufficio.2. Il ricorso per cassazione nell’interesse del Ferrara, a firma dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA], si compone di tre motivi.2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 615-ter cod. pen. e all'art. 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione anche per omessoesame di prova documentale decisiva. La Corte territoriale avrebbe attribuitovalore di piena prova al contenuto di un'informativa di polizia giudiziariarichiamante un file (l'allegato 37, contenente il c.d. log degli accessi) maiconcretamente acquisito al fascicolo processuale, nonostante le reiterate richiestedifensive, riscontrate anche da due note della Procura della Repubblica del 13maggio e del 24 luglio 2024, che ne avrebbero implicitamente riconosciuto lamancata acquisizione, così sopperendo, con la mera narrazione dell'organoinquirente, all'assenza del documento informatico sorgente, unica fonte di provaverificabile in ordine agli accessi contestati e alla relativa collocazione temporale.2.2. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione per illogicitàmanifesta e travisamento della prova, quanto alla valutazione degli elementi offertidalla difesa a sostegno dell'alibi del ricorrente. Si lamenta, anzitutto, che la Corteterritoriale non abbia fornito alcuna risposta in ordine all'accesso contestato all'11marzo 2018, allorché il ricorrente si trovava documentalmente in ferie; quantoall'accesso del 24 aprile 2018, si censura che i giudici di appello, dopo aver essistessi riconosciuto l'incertezza tecnica circa la possibilità di ricavaredall'interrogazione del sistema l'orario delle sessioni, abbiano poi ritenutoplausibile che l'accesso fosse stato effettuato nelle prime ore del mattino, primadella partenza per l'estero fissata nel pomeriggio – dato temporale, questo, maiacquisito agli atti e frutto di mera congettura – incorrendo così in un'insanabilecontraddizione. Si censura, infine, come illogica la valutazione di inverosimiglianzariservata alla tesi difensiva secondo cui le credenziali del ricorrente, annotate suun taccuino conservato in ufficio per il periodico aggiornamento della password,sarebbero state nella disponibilità di terzi, senza che la Corte territoriale abbiaconsiderato che proprio l'utilizzo di credenziali altrui costituisce modalità tipica dioccultamento della propria identità in accessi non istituzionali.2.3. Il terzo motivo deduce violazione di legge, in relazione all'art. 615-ter, comma 2, n. 1, cod. pen. e ai principi enunciati dalle Sezioni Unite "Savarese":la sentenza impugnata avrebbe desunto l'abusività degli accessi dalla solamancata giustificazione ex post fornita dall'imputato a distanza di anni dai fatti,così operando un'indebita inversione dell'onere della prova, senza che il PubblicoMinistero avesse fornito alcun elemento positivo circa la loro finalità estranea alleragioni di istituto; si evidenzia, al contrario, che il ricorrente, quale militare inservizio presso la sala operativa del [OSCURATO:PERSONA] con compiti dicoordinamento, era istituzionalmente abilitato alla consultazione delle banche dati,e che la stessa esiguità numerica degli accessi contestati (dodici nell'arco di circaun anno) deporrebbe per la loro riconducibilità all'attività di servizio, piuttosto cheper un uso abusivo del sistema.3.Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato note diudienza, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.2. Il primo motivo di ricorso, che nella sostanza lamenta carenza di prova dellaresponsabilità dell’imputato a cagione della mancata apprensione, agli atti delfascicolo procedimentale, dei cc.dd. “file di log”, che costituiscono la traccia digitaledegli accessi abusivi attribuiti all’imputato, non coglie nel segno, sotto diversiprofili.2.1. In primo luogo, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, lascelta del ricorrente di essere giudicato con le forme del rito abbreviato hacomportato il consenso all'utilizzo delle fonti e del materiale di prova presente nelfascicolo processuale.Nel giudizio abbreviato sono utilizzabili, e dunque valorizzabili come prova, leannotazioni e le relazioni di polizia giudiziaria presenti nel fascicolo, che facciano,in tutto od in parte, riferimento al contenuto di atti non ritualmente depositati dalpubblico ministero ex art. 416 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 42577 del 03/06/2015,Peluso, Rv. 264947; Sez.2, n. 32519 del 10/05/2011, Castiglioni e altri, Rv.250765; di recente, Sez.6, n. 17049 del 12/05/2026, Asonte e altri, n.m.; Sez.5,n. 16199 del 27/04/2022, Rocco, n.m.; Sez.5, n. 2232 del 19/01/2023, Amato ealtri, n.m.; Sez.7, ord. n. 476 del 10/01/2023, Greco, n.m.). Sono inveroutilizzabili ai fini della decisione tutti gli atti che sono stati legittimamente acquisitial fascicolo del pubblico ministero (Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv.216246; Sez. U, n. 11060 del 01/10/1991, Sini e altro, Rv. 188581). Pertanto, lamancanza nel fascicolo processuale dei file di log, relativi agli accessi al sistemainformatico attribuiti all’imputato, non è idonea ad inficiare, di per sé, l’affidabilitàdi quanto constatato e annotato dalla polizia giudiziaria, che al dato informaticoha fatto riferimento.2.2.Le relazioni di servizio della polizia giudiziaria, al pari degli atti che nedocumentano gli accertamenti svolti in fase di indagine, come le annotazioni e leinformative redatte su delega del pubblico ministero, sono atti pubblici fidefacenti;con esse, infatti, il pubblico ufficiale attesta, nell'esercizio delle sue funzioni, unacerta attività da lui espletata, ovvero che determinate circostanze sono cadutesotto la sua diretta percezione e vengono così rievocate (Sez. 5, n. 3557 del31/10/2007, dep. 2008, D’alba e altro, Rv. 238908; Sez. 5, n. 8252 del15/01/2010, Bassi e altro, Rv. 246157; Sez. 5, n. 12065 del 18/09/1991,Chintemi, Rv. 188675; Sez.5, n. 2889 del 07/02/1992, Speciale, Rv. 189906).Ne viene che del tutto legittimamente i giudici di merito hanno tratto la provadegli accessi abusivi oggetto dell’editto di accusa dalla nota di polizia giudiziaria edai suoi allegati, in assenza, in particolare, di concrete allegazioni a riguardo didifformità tra gli accertamenti esposti dagli investigatori e i dati memorizzati daldispositivo informatico (in questo solco interpretativo, del resto, si è posta Sez.3,n. 41055 del 01/10/2025, Malandrino, Rv. 289087, citata anche dal ricorrente).Avrebbe potuto, la difesa, subordinare la richiesta del rito abbreviato adun’integrazione probatoria ex art. 438, comma 5, cod. proc. pen., ovvero optareper il contraddittorio dibattimentale, che avrebbe consentito un confronto,eventualmente con il ricorso ad una perizia, tra la sorgente informatica e quantoriportato nell’informativa.2.3. Sotto diverso, ma connesso profilo, la consultazione dell’incartoprocedimentale, consentita per la natura formale della questione posta (cfr. sez.U n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), ha permesso di accertare lapresenza dell’annotazione della [OSCURATO:PERSONA] di finanza di Crotone del 26 gennaio 2024,prot. 00293368, di avvenuta trasmissione “su supporto informatico, (de)i reportdel monitoraggio degli accessi al C.E.D. e alle banche dati ANAGRAFE TRIBUTARIA– SER.PI.CO., SISTER, MOTORIZZAZIONE CIVILE e INFOCAMERE/TELEMACO,richiamati nella comunicazione notizia di reato n. 371219/19 datata 20.11.2019del dipendente Gruppo”, corredata in calce da nota del Pubblico ministero titolare“Visto, si inoltri copia della presente e del materiale informatico al GUP. Altra copiaallo scrivente. Catanzaro, 26/1/24”. Il documento in esame induce a ritenere cheil software incorporante i dati di riferimento, contrariamente a quanto sostenutonel ricorso, sia stato ritualmente appreso agli atti del fascicolo del giudizio.2.4.D’altro canto, quanto al versante della mancata adozione in secondo gradodi un provvedimento d’integrazione probatoria, occorre ricordare che, in lineagenerale, la rinnovazione dell'istruttoria in grado di appello ha, come noto,carattere eccezionale e, in tema di sindacato del diniego di rinnovazionedell'istruttoria dibattimentale in grado di appello nel caso in cui il giudizio di primogrado sia stato svolto con le forme del giudizio abbreviato, la giurisprudenza dilegittimità ha costantemente ribadito che nel giudizio abbreviato d'appello, le partisono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazioneistruttoria, esercitabile dal giudice "ex officio" nei limiti della assoluta necessità aisensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello nonpuò riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova intermini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudiziodi primo grado (ex multis, Sez. 2 n. 17103 del 24/03/2017, A. Rv. 270069 – 01;Sez.3, n. 12853 del 13/02/2003, Paccone, Rv.224865). Nel giudizio di appelloavverso la sentenza emessa all'esito di rito abbreviato è ammessa la rinnovazioneistruttoria esclusivamente ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. Un. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203427), e, quindi, solo nel caso in cui ilgiudice ritenga l'assunzione della prova assolutamente necessaria, perchépotenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementiacquisiti. Tale situazione di indispensabilità è stata implicitamente esclusa dallacorte territoriale in ragione della solidità del quadro probatorio, motivazione che,anche alla luce di quanto osservato, non presta il fianco a rilievi di manifestaillogicità.3. Il secondo e il terzo motivo, a loro volta strettamente connessi al primo,possono essere trattati congiuntamente e non sono consentiti in sede dilegittimità.3.1.Deve in proposito essere ricordato che alla Corte di cassazione è preclusala possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanzeprocessuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenutalogica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tral'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli diragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U., n. 12 del 31/05/2000,Jakani, Rv. 216260 - 01; conf. Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv.271623 - 01; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, Tosto, Rv. 250362 - 01). Resta,dunque, esclusa, pur dopo la modifica dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen. la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, dacontrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversalettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzionestorica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità dellefonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01; Sez.2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 3, n. 12226 del22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, M.M., nonmassimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n.25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01; Sez. 2, n. 7380 del11/01/2007, Messina, Rv. 235716 - 01).3.2. [OSCURATO:PERSONA] conferma anche che la formula dell’”oltre ogni ragionevoledubbio” deve essere ricondotta alla necessità di considerare le tesi antagonisteproposte dalla difesa e che il mancato rispetto di tale regola (come anche di quellaindicata nell’art. 192 cod. proc. pen.) non può tradursi nella invocazione di unadiversa valutazione delle fonti di prova, ovvero di un’attività di riconsiderazionedel merito della responsabilità, esclusa dal perimetro della giurisdizione dilegittimità. La violazione di tale regola può invece essere invocata in cassazionesolo ove trovi riscontro in una illogicità manifesta e demolitiva del tessutomotivazionale. Ma, appunto, non ogni “dubbio” sulla ricostruzione probatoria fattapropria dalla Corte di merito si traduce in una “illogicità manifesta”, essendonecessario che sia rilevato un vizio logico che incrini, in modo severo, la tenutadella motivazione, così da esaltarne un’aporia non solo “manifesta”, ma anche“decisiva”, in quanto essenziale per la resistenza del ragionamento giustificativodella condanna. Si ritiene, cioè, che il parametro di valutazione indicato nell’art.533 cod. proc. pen. che richiede che la condanna sia pronunciata se è fugato ogni“dubbio ragionevole”, operi in modo diverso nella fase di merito e in quella dilegittimità: solo innanzi alla giurisdizione di merito tale parametro può essereevocato per ottenere una rivisitazione alternativa delle prove; diversamente, insede di legittimità, la violazione delle regole di valutazione delle prove e,segnatamente, del criterio indicato dall’art. 533 cod. proc. pen. è deducibile soloquando si risolva in una illogicità manifesta del percorso argomentativo (Sez. 2,n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108).Nel caso di specie, ci si trova in presenza di una decisione in doppia conformesulla responsabilità, che consente alla Corte di cassazione di attingereindifferentemente al rispettivo contenuto, che si fonde in un unicumargomentativo.Ebbene, la sentenza del primo giudice ha messo in risalto che le interrogazionieffettuate dall’imputato alle varie banche dati in uso al Corpo della guardia difinanza non erano conseguenza di richieste provenienti dall’Amministrazione diappartenenza, ma da soggetti terzi (pag. 6 della sentenza del g.u.p. del [OSCURATO:PERSONA]) e che l’accesso alle Banche dati, consentito al sottufficiale, eraprotetto da chiave identificativa (un login) e non soltanto da una password, inguisa da garantire l’identità dell’utente e da eludere furti di identità.Tali elementi, già fortemente indicativi dell’illegittimità degli accessi al servizioinformatico e della corretta individuazione dell’autore, non sono stati suffragatisoltanto dall’inesistenza di plausibili giustificazioni che il ricorrente non ha fornitopur in un contesto di “prossimità temporale” delle intromissioni nel sistemarispetto alle indagini della Procura, ma anche dalla accertata distonia tra il ruoloistituzionale a lui assegnato - quello di presidiare la sala operativa del ComandoProvinciale della [OSCURATO:PERSONA] di finanza di Crotone, a cui sono attribuiti compiti dimonitoraggio e coordinamento dei servizi di vigilanza ed intervento sul territorio– e le operazioni tipiche di un’attività prettamente investigativa, che comportanol’intrusione autorizzata nelle dotazioni informatiche a ciò destinate (pag. 4 e seg.primo grado, pag. 6 e 7 sentenza d’appello). Il quadro siffatto è stato arricchitodalla illustrazione delle ulteriori emergenze di riscontro, rappresentate dalcompendio intercettativo e dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] a riguardo deirapporti illeciti intrattenuti dal ricorrente con taluni malavitosi di Isola di CapoRizzuto (es. pag. 4 e 5 sentenza di primo grado)Quanto, invece, ai due episodi temporalmente collocati nelle date del 11marzo 2018 e del 24 aprile 2018 – in disparte ogni digressione sulla carenza diuno specifico interesse a coltivare l’impugnazione, essendo stato comminato ilminimo assoluto della pena edittale prevista per il delitto addebitato - èconvergente, piana e certo non illogica l’inferenza che ha svalutato le obiezionidifensive, poiché la fruizione formale di un giorno di ferie o l’organizzazione di unviaggio all’estero in orario pomeridiano non sono incompatibili con la presenza o il“passaggio” in caserma dell’imputato, che ben avrebbe potuto, comunque,realizzare i segmenti della plurima condotta a lui contestata (pag. 6 sentenzaimpugnata; pag. 9 sentenza di primo grado). I secondi giudici, peraltro, si sonosoffermati anche sulla scarsa verosimiglianza della tesi difensiva che ha dedottol’indebito utilizzo della password personale di accesso da parte di non meglioindicati colleghi; apprezzamento che si reputa congruo, al lume, in particolare,della peculiarità delle descritte modalità di identificazione dell’utente comeregolamentate nel sistema di elaborazione dati.Al cospetto del panorama argomentativo dei provvedimenti in rassegna lecritiche mosse nell’atto di impugnazione sono dunque destinate ad infrangersisenza esito, perché declinate in fatto e orientate a sollecitare il collegio dilegittimità ad incunearsi nella rivalutazione delle fonti di prova, percorso nonautorizzato in tale sede.4.Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato,con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.5. L’imputato deve essere infine condannato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, il cuidifensore ha partecipato alla discussione orale e depositato conclusioni e notaspese, attraverso le quali ha contrastato la pretesa dell’imputato per la tutela deipropri interessi (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez. Un. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino); spese che, tenuto conto dellanatura del processo e dell’opera prestata, si liquidano in euro 4000, oltre accessoridi legge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro4000,00, oltre accessori di legge.Così deciso il 09/07/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteTiziano [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31460/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris