CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 agosto 2025
Cassazione n. 24265/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAComposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: *[OSCURATO:PERSONA] Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15558/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 2 SPA, in liquidazione, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Sicilia n. 6943/2020 depositata il 01/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Numero registro generale 15558/2021 Numero sezionale 1007/2025 Numero di raccolta generale 24265/2025 Data pubblicazione 31/08/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della decisione di primo grado rigettava il ricorso introduttivo del contribuente; la CTP aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente relativamente alla applicazione dell’IVA sulla TIA del 2009; 2. ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con quattro motivi; 3. resiste [OSCURATO:PERSONA]. 2, s.p.a. con controricorso e chiede di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso risulta fondato solo nel quarto motivo (errata applicazione dell’art. 238, d. lgs. 152 del 2006, contraddittoria ed errata motivazione relativamente all’applicazione dell’IVA sulla TIA), in quanto nessun appello sul punto, neppure incidentale, aveva proposto la [OSCURATO:PERSONA]. 2, s.p.a.; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto sul punto, la questione può essere decisa con la cassazione della sentenza in parte qua e la decisione nel merito di questa Corte di Cassazione, di conferma della decisione di primo grado che tale applicazione aveva escluso. Il ricorso risulta infondato nel resto; le spese possono compensarsi rilevato il suo parziale accoglimento, per giunta su questione controversa risolta solo in corso di causa da questa Corte di legittimità. 2. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente prospetta la prescrizione della pretesa e la motivazione apparente (violazione dell’art. 1, comma 161, l. 296 del 2006, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.). Per il ricorrente l’avviso sarebbe stato notificato il 12 gennaio 2015, per la TIA del 2009, dopo oltre cinque anni. La decisione impugnata correttamente rileva che per il notificante vale la spedizione avvenuta il 23 dicembre 2014, quindi entro i cinque anni. Si tratta di decadenza ex art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006: «Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio Numero registro generale 15558/2021 Numero sezionale 1007/2025 Numero di raccolta generale 24265/2025 Dat pubblicazione 31/08/2025 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati». Conseguentemente, «In tema di notificazione dell'atto impositivo operata mediante la [OSCURATO:PERSONA], ai fini del rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza, in applicazione del principio di scissione degli effetti della notificazione, la data nella quale il mittente ha consegnato il plico- bolgetta a un ufficio postale, e non quella, successiva, della consegna, curata da quest'ultimo, all'ufficio centralizzato che concretamente poi provvede agli inoltri ai singoli destinatari» (Sez. 5 - , Ordinanza n. 17722 del 27/06/2024, Rv. 671620 – 01; vedi anche Sez. U, Sentenza n. 24822 del 09/12/2015, Rv. 637603 – 01 e Cass. Sez. U., 17/12/2021, n. 40543, Rv. 663252 - 01). 3. Con il secondo motivo il ricorrente prospetta la nullità della sentenza per violazione degli art. 1, comma 87, l. n. 549 del 1995, 2697 cod. civ., 112, 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.). Il motivo, prima che infondato, è inammissibile. La decisione impugnata motiva adeguatamente sul punto, rilevando come la firma era stata apposta a stampa con l’indicazione del nome del firmatario, funzionario dell’ente delegato (delibera Comune di Agrigento del 24 settembre 2010 n. 108 e determina del 16 novembre 2011 n. 219). Il ricorso non si confronta con questa motivazione, conforme, peraltro, alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, ma si limita a reiterare i motivi dell’appello: «In tema di atti di liquidazione e accertamento di tributi regionali e locali, prodotti da sistemi informativi automatizzati, ai sensi dell'art. 1, comma 87, della l. n. 549 del 1995, alla firma autografa è equiparata l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, il quale deve essere individuato, unitamente alla fonte dei dati utilizzati, con un apposito provvedimento di livello Numero registro generale 15558/2021 Numero sezionale 1007/2025 Numero di raccolta generale 24265/2025 Data pubblicazione 31/08/2025 dirigenziale, sicché non è necessaria alcuna autorizzazione della sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del soggetto predetto» (Sez. 5 - , Ordinanza n. 11045 del 24/04/2024, Rv. 671066 - 01). 4. Con il terzo motivo il ricorrente prospetta la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 148 cod. proc. civ. e della l. 890 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; motivazione apparente. Il ricorrente sostiene la inesistenza della notifica per la mancata sottoscrizione del messo notificatore degli avvisi di accertamento. Mancherebbe anche il numero cronologico delle notifiche. Per la sentenza impugnata la costituzione in giudizio avrebbe, comunque sanato l’irregolarità della notifica. Tuttavia, nessuna inesistenza o invalidità della notifica sussiste: «In tema di accertamento tributario, la mancanza della sottoscrizione dell'addetto postale non assume rilevanza ai fini della validità della notifica, per la quale è richiesto l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, poiché la presenza sul frontespizio della ricevuta del timbro dell'addetto alle poste e del timbro postale è idonea a garantire la sicura riferibilità dell'attività di spedizione della raccomandata informativa alle Poste e, per esse, al singolo addetto che ha curato gli incombenti della notificazione» (Sez. 5 - , Ordinanza n. 30945 del 03/12/2024, Rv. 673051 – 01; vedi anche Cass. Sez. 5, 24/08/2018, n. 21071, Rv. 650056 - 01). 5. Relativamente al motivo n. 4, si deve rilevare che – come anticipato - lo stesso è fondato. Nella sentenza impugnata non si rappresenta l’appello, della odierna controricorrente, alla sentenza di primo grado, ma la sola sua costituzione in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. nel controricorso in cassazione prospetta la sussistenza del suo appello alla decisione di primo grado, ma non allega la copia dell’atto, e non indica specificamente la parte interessata all’appello, per Numero registro generale 15558/2021 Numero sezionale 1007/2025 Numero di raccolta generale 24265/2025 Data pubblicazione 31/08/2025 vincere quanto rappresentato nella decisione impugnata («In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, in virtù del principio di autosufficienza, indicare in quale specifico atto del grado precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel "thema decidendum" del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito e non rilevabili di ufficio» Sez. L - , Ordinanza n. 18018 del 01/07/2024, Rv. 671850 - 01). Comunque, la censura sarebbe fondata, nel merito, in quanto trattandosi di ‘TIA 1’, l’IVA non è dovuta: «La tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, istituita dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, oggi abrogato, avendo natura tributaria, non è assoggettabile all'IVA, che mira a colpire la capacità contributiva insita nel pagamento del corrispettivo per l'acquisto di beni o servizi e non in quello di un'imposta, sia pure destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il medesimo contribuente» (Cass. Sez. U., 15/03/2016, n. 5078, Rv. 639013 – 01). Per l’anno 2009, vedi avviso di accertamento depositato dal ricorrente, allegato al ricorso per cassazione, l’iva, infatti, non era dovuta, trattandosi di TIA 1: «Le controversie riguardanti la debenza della tariffa di igiene ambientale (cd. "prima TIA" o "TIA-1"), regolata dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 - che, pur essendo stata soppressa, in virtù dell'art. 238, commi 1 e 11, del d.lgs. n. 152 del 2006, è rimasta vigente fino all'emanazione del regolamento, destinato a disciplinare i criteri generali sulla base dei quali sono stabilite le componenti dei costi ed è definita la tariffa, nonché fino al Numero registro generale 15558/2021 Numero sezionale 1007/2025 Numero di raccolta generale 24265/2025 Data pubblicazione 31/08/2025 compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa stessa - sono devolute alla giurisdizione tributaria, tenuto conto che, come evidenziato dalla Corte Cost. (da ultimo: ordinanza del 22 febbraio 2010 n. 64), tale tariffa non costituisce un'entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della TARSU, prevista dall'art. 58 del d.P.R. n. 507 del 1993, di cui conserva la qualifica di tributo. (La S.C., nell'affermare il principio, ha rilevato che, nella specie, il sopra menzionato regolamento era stato adottato, ma con effetto dal 2011, sicché le annualità 2009 e 2010, oggetto di giudizio, dovevano senza dubbio essere assoggettate alla disciplina propria della "prima TIA" o "TIA-1")» (Cass. Sez. U., 10/04/2018, n. 8822, Rv. 647914 - 01) P.Q.M accoglie il quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, conferma la non debenza dell’Iva sulla Tia. Spese tutte compensate. Così deciso in Roma, il 12/02/2025 . Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 15558/2021 Numero sezionale 1007/2025 Numero di raccolta generale 24265/2025 Data pubblicazione 31/08/2025