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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2021

Cassazione n. 40644/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di Napoli con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza resa il 4 aprile 2013 dal Tribunale di Napoli, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di detenzione per la vendita di prodotti recanti marchi contraffatti e ha rideterminato la pena inflitta per il delitto di ricettazione addebitato a [OSCURATO:PERSONA].

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge poiché doveva essere dichiarata la prescrizione anche del delitto di ricettazione; - violazione di legge poiché le attenuanti generiche dovevano essere concesse nella loro massima estensione con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché, considerata la ritenuta recidiva reiterata infraquinquennale, il delitto di ricettazione si prescrive in oltre 15 anni, sicché il termine previsto dagli articoli 157 e 161 cod.pen. non è a tutt'oggi maturato.

Il secondo motivo è inammissibile poiché non è stato dedotto con i motivi di appello.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa .delle ammende.

Così deciso il 28/09/2021 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di Napoli con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza resa il 4 aprile 2013 dal Tribunale di Napoli, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di detenzione per la vendita di prodotti recanti marchi contraffatti e ha rideterminato la pena inflitta per il delitto di ricettazione addebitato a [OSCURATO:PERSONA]. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge poiché doveva essere dichiarata la prescrizione anche del delitto di ricettazione; - violazione di legge poiché le attenuanti generiche dovevano essere concesse nella loro massima estensione con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché, considerata la ritenuta recidiva reiterata infraquinquennale, il delitto di ricettazione si prescrive in oltre 15 anni, sicché il termine previsto dagli articoli 157 e 161 cod.pen. non è a tutt'oggi maturato. Il secondo motivo è inammissibile poiché non è stato dedotto con i motivi di appello. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa .delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 40644/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris