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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43219/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno del 27 settembre 2022 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto aggravato e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti e, ritenuta la sola recidiva specifica e infraquinquennale ed esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., ritenuta la continuazione tra i reati ai capi 1) e 2) e ai capi 3) e 4), l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputata, che si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra tutti i reati in contestazione, è inammissibile, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, e non scandito da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, che ha evidenziato come l'imputata in ciascuna vicenda approfittava di un'improvvisa non preordinata occasione che le si era presentata per commettere il reato, senza seguire un medesimo disegno criminoso, elemento indefettibile per l'applicazione della disciplina sul reato continuato; - che il secondo motivo, con cui la ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in questa sede di legittimità in quanto attinente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione da parte della Corte di appello, la quale ha affermato che la confessione dell'imputata veniva resa in limine litis, quando risultava ormai acquisito un quadro indiziario già grave ed univoco a proprio carico, senza aggiungere alcun ulteriore utile indicazione investigativa (si veda, in particolare, pagina 7 del provvedimento impugnato); - che il terzo motivo di ricorso, con cui la ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della propria responsabilità penale, è manifestamente infondato in quanto volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, oltre ad essere caratterizzato da estrema genericità e poca chiarezza espositiva; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno del 27 settembre 2022 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto aggravato e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti e, ritenuta la sola recidiva specifica e infraquinquennale ed esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., ritenuta la continuazione tra i reati ai capi 1) e 2) e ai capi 3) e 4), l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputata, che si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra tutti i reati in contestazione, è inammissibile, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, e non scandito da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, che ha evidenziato come l'imputata in ciascuna vicenda approfittava di un'improvvisa non preordinata occasione che le si era presentata per commettere il reato, senza seguire un medesimo disegno criminoso, elemento indefettibile per l'applicazione della disciplina sul reato continuato; - che il secondo motivo, con cui la ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in questa sede di legittimità in quanto attinente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione da parte della Corte di appello, la quale ha affermato che la confessione dell'imputata veniva resa in limine litis, quando risultava ormai acquisito un quadro indiziario già grave ed univoco a proprio carico, senza aggiungere alcun ulteriore utile indicazione investigativa (si veda, in particolare, pagina 7 del provvedimento impugnato); - che il terzo motivo di ricorso, con cui la ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della propria responsabilità penale, è manifestamente infondato in quanto volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, oltre ad essere caratterizzato da estrema genericità e poca chiarezza espositiva; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen
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