CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 maggio 2023
Cassazione n. 27511/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi proposti in ricorso sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v., in particolare, pag. 2 della ordinanza impugnata, che rileva che il costo richiesto al ricorrente nel caso in esame, che in concreto si traduce in 18 centesimi al foglio, non è sproporzionato rispetto a quello di mercato, anche atteso che la deduzione del ricorrente, circa la possibilità di ritenere che si sia formato un comune consenso in ordine alla circostanza che sul libero mercato italiano delle copisterie ogni fotocopia costi 5 centesimi al foglio, è sfornita del requisito dell'autosufficienza del ricorso); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 maggio 2023