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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2021

Cassazione n. 03200/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha rigettato il reclamo di [OSCURATO:PERSONA], ristretto in regime di art. 41-bis ord. pen., avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Udine ha rigettato la richiesta di contattare telefonicamente il difensore all'utenza fissa.

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge.

3. Il Tribunale di sorveglianza ha affermato che agli atti vi è il provvedimento di rigetto dell'istanza di effettuare una chiamata telefonica all'utenza fissa del difensore, motivato con il rilievo che è modalità di comunicazione con il difensore non consentita.

Ha quindi evidenziato che dal reclamo non è dato comprendere: se l'utenza fissa indicata fosse effettivamente quella del difensore; quale fosse il contenuto del provvedimento a cui, con il reclamo al Magistrato di sorveglianza, l'interessato aveva fatto riferimento - una asserita autorizzazione rilasciatagli da un non meglio precisato giudice per le indagini preliminari -.

Su queste premesse ha correttamente rigettato il reclamo, rilevando l'assenza di qualsivoglia corredo probatorio.

Il ricorrente, di contro, ha omesso di operare le necessarie allegazioni per contrastare l'assunto del Tribunale di sorveglianza circa l'assenza di quei dati documentali solo genericamente indicati.

È pertanto incorso nel difetto di specificità dei motivi di ricorso, che va dichiarato inammissibile.

4. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Cos' deciso il 9 novembre 2021 Il csj glie stensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] c, TA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha rigettato il reclamo di [OSCURATO:PERSONA], ristretto in regime di art. 41-bis ord. pen., avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Udine ha rigettato la richiesta di contattare telefonicamente il difensore all'utenza fissa. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge. 3. Il Tribunale di sorveglianza ha affermato che agli atti vi è il provvedimento di rigetto dell'istanza di effettuare una chiamata telefonica all'utenza fissa del difensore, motivato con il rilievo che è modalità di comunicazione con il difensore non consentita. Ha quindi evidenziato che dal reclamo non è dato comprendere: se l'utenza fissa indicata fosse effettivamente quella del difensore; quale fosse il contenuto del provvedimento a cui, con il reclamo al Magistrato di sorveglianza, l'interessato aveva fatto riferimento - una asserita autorizzazione rilasciatagli da un non meglio precisato giudice per le indagini preliminari -. Su queste premesse ha correttamente rigettato il reclamo, rilevando l'assenza di qualsivoglia corredo probatorio. Il ricorrente, di contro, ha omesso di operare le necessarie allegazioni per contrastare l'assunto del Tribunale di sorveglianza circa l'assenza di quei dati documentali solo genericamente indicati. È pertanto incorso nel difetto di specificità dei motivi di ricorso, che va dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Cos' deciso il 9 novembre 2021 Il csj glie stensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] c, TA
Sentenza Cassazione n. 03200/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris