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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2022

Cassazione n. 21611/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: _ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1112/04/1956 avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RUOLO N. 142 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da: - (quanto all'accertamento della responsabilità penale; alla particolare tenuità del fatto) mere doglianze in punto di fatto e generiche rispetto alla motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 10-11) e ai motivi di appello (dalla sintesi a pag. 5 non emerge la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. né il ricorrente ha dedotto di aver proposto una tale censura); - nullità (del capo di imputazione per indeterminatezza) non eccepita tempestivamente (cfr. tra tante, Sez. 3, n. 19649 del 27/02/2019, Rv. 275749) e comunque irrilevanti (il delitto ex art. 55-quinquies del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 si consuma con la mera realizzazione, da parte dei pubblici dipendenti, di un comportamento fraudolento consistente nell'irregolare utilizzo dei sistemi di rilevazione delle presenze, cfr. tra tante, Sez. 3, n. 45696 del 27/10/2015, Rv. 265400 e successive conformi).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] idente Ersil anese [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] oggi, _ 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: _ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1112/04/1956 avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RUOLO N. 142 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da: - (quanto all'accertamento della responsabilità penale; alla particolare tenuità del fatto) mere doglianze in punto di fatto e generiche rispetto alla motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 10-11) e ai motivi di appello (dalla sintesi a pag. 5 non emerge la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. né il ricorrente ha dedotto di aver proposto una tale censura); - nullità (del capo di imputazione per indeterminatezza) non eccepita tempestivamente (cfr. tra tante, Sez. 3, n. 19649 del 27/02/2019, Rv. 275749) e comunque irrilevanti (il delitto ex art. 55-quinquies del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 si consuma con la mera realizzazione, da parte dei pubblici dipendenti, di un comportamento fraudolento consistente nell'irregolare utilizzo dei sistemi di rilevazione delle presenze, cfr. tra tante, Sez. 3, n. 45696 del 27/10/2015, Rv. 265400 e successive conformi). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] idente Ersil anese [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] oggi, _ 3
Sentenza Cassazione n. 21611/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris