CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 2023
Cassazione n. 23794/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova, con sentenza emessa in data 27/09/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Genova in data 26/11/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell' imputato ed in relazione al trattamento sanzionatorio inflitto (anche con riguardo al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche), non è consentito in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata; ritenuto che le doglianze difensive non si confrontano con le pertinenti argomentazioni dei giudici del gravame che, a pag. 1 della sentenza impugnata, hanno confermato la ricostruzione operata in primo grado in relazione alla ritenuta sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della condotta ex art. 646 cod. pe., non ritenendo verosimile la ricostruzione alternativa dei fatti fornita dal ricorrente sulla rottamazione degli arredi per loro inidoneità, atteso che lo stesso ricorrente aveva dato atto del non modico valore dei beni sottratti e si era impegnato a restituirli in 15 giorni, fatto poi non verificatosi (v. ff.1-2); osservato, altresì, che i giudici di appello hanno correttamente disatteso il chiesto riconoscimento delle attenuanti generiche in considerazione delle modalità insidiose della condotta, del danno cagionato, della carenza assoluta di positivi elementi apprezzabili in capo ad un soggetto già gravato da precedenti penali e dell'assenza di un impegno risarcitorio, se non quello iniziale che - alla luce del comportamento successivo - è legittimamente apparso "un mezzo per procrastinare le azioni della controparte"; tenuto conto che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato dalla Corte territoriale in considerazione delle modalità del fatto e degli altri indicatori anzidetti, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge ed ai canoni di logica, in aderenza ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo di motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione degli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; i rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/03/2023 [OSCURATO:PERSONA]