CassazionesentenzaSezione UDecisione del 1 marzo 2021
Cassazione n. 37405/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24912-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 42, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 25; [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 66/2021 della [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO - ROMA, depositata il 01/03/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte voglia dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Sezione giurisdizionale regionale per la [OSCURATO:PERSONA] della Corte dei conti, in parziale accoglimento della domanda svolta dalla Procura Regionale della Corte dei Conti per il [OSCURATO:PERSONA] nell'esercizio dell'azione contabile, condannava la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro 800.000,00 e, in solido con essa, [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di presidente della stessa, al minor importo di 400.000,00 euro, oltre rivalutazione e interessi, nonché u [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di revisore dei conti, al pagamento della somma di euro 120.000,00, comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di responsabilità sussidiaria. \ Ric. 2021 n. 24912 sez. SU - ud. 25-10-2022 -2- 2. La condanna conseguiva ad uno sviamento dalle finalità pubbliche impresse ad un contributo ricevuto dalla Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA] con la finalità di realizzare un progetto di "completamento immobili a servizio dell'attività" socio-assistenziale svolta dalla Fondazione. 3. Veniva infatti accertato che i lavori non erano stati realizzati e che i fondi percepiti erano stati, dalla [OSCURATO:PERSONA], dirottati sulla spesa corrente, così contravvenendo al vincolo di destinazione imposto dal disciplinare di concessione. 4. Avverso la sentenza di primo grado proponevano appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], censurando la decisione sotto diversi profili, tra cui il difetto di giurisdizione del Giudice contabile. 5. La Seconda Sezione centrale di appello della Corte dei Conti, riuniti i due ricorsi, li rigettava, confermando la sentenza di primo grado. 6. In particolare, per il giudice contabile, per quanto in questa sede rileva: - era indubbio che il rapporto di servizio funzionale, idoneo a radicare la giurisdizione contabile rispetto all'impiego di fondi pubblici fosse, nel caso di specie, configurabile tanto nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] alla quale era legato da un rapporto di immedesimazione organica, ancorché di tipo onorario, quanto nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA], revisore dei conti in rapporto di servizio funzionale con l'ente presso il quale era stato deputato a svolgere attività di controllo contabile; - con dirimente evidenza, l'esistenza del danno era da ravvisarsi, da un lato, nella mancata realizzazione dell'investimento finanziato attraverso il contributo regionale, dall'altro, nella mancata restituzione del contributo stesso alla [OSCURATO:PERSONA] e, in sintesi, nel depauperamento del patrimonio regionale senza alcuna contropartita in termini di utilità pubblica, da parametrarsi con lo scopo per il quale il finanziamento era stato concesso, esclusa rilevanza esimente al fatto che i fondi fossero potenzialmente restituibili, grazie al sufficiente attivo di bilancio; la circostanza che non fosse stata effettuata alcuna rifusione delle risorse finanziarie ricevute, nonostante l'omessa realizzazione Ric. 2021 n. 24912 sez. SU - ud. 25-10-2022 -3- dell'opera di progetto, escludeva qualsiasi dubbio in ordine alla legittimazione ad agire del Procuratore regionale a tutela del patrimonio pubblico e alla stessa esistenza del danno; - quanto all'addebitabilità in termini di responsabilità erariale, [OSCURATO:PERSONA], autore della domanda rivolta alla Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA] per la concessione di un contributo finanziario da destinare alla realizzazione di una ben definita opera di ristrutturazione, era logicamente a conoscenza del fatto che la sua iniziativa fosse finalizzata ad ottenere fondi di provenienza comunitaria, dunque vincolati sia in relazione al quomodo che in riferimento al quando del loro effettivo impiego; - a tale iniziativa l'interessato aveva provveduto, su deliberazione del consiglio di amministrazione; allo stesso, in quanto posto al vertice amministrativo dell'ente, spettava il compito di propiziare il corretto utilizzo dei fondi erogati nei termini previsti dal disciplinare di concessione, se del caso anche proponendo l'adozione dei provvedimenti deliberativi rientranti nella competenza dell'organo consiliare eventualmente necessari, ma in ogni caso attivandosi, nell'esercizio delle prerogative connesse alla carica rivestita, per un più tempestivo e proficuo iter procedimentale finalizzato alla realizzazione del centro diurno; - investito dei più ampi poteri di gestione amministrativa, in forza di quanto deliberato dal consiglio di amministrazione (in data 15 maggio 2009) di un ente privo di un direttore generale, pur prospettando "assunzioni di mutui finalizzate a sostenere i predetti lavori", non si era mai fatto carico di fare seguire a ciò "la presentazione in Consiglio di amministrazione di un progetto esecutivo"; - la condotta causale era imputabile al presidente pro-tempore dell'ente e, sebbene fosse cessato dalla carica di presidente pro-tempore della Fondazione a partire dal mese di marzo del 2014, la condotta omissiva aveva segnato in negativo le sorti del finanziamento per tutte le annualità; Ric. 2021 n. 24912 sez. SU - ud. 25-10-2022 -4- quanto al riconoscimento del diritto di regresso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], tale diritto era in re ipsa nella pronuncia di condanna che sancisce l'obbligazione risarcitoria col vincolo della solidarietà passiva tra i coobbligati, senza contare, inoltre, che l'esercizio di tale diritto, per la parte del debito effettivamente pagata ex art. 1299 c.c., poteva costituire oggetto di disciplina interna all'esito di un contenzioso estraneo, però, alla sfera di competenza della giurisdizione contabile, per rientrare in quella esclusiva del giudice ordinario. 7. Propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo, cui resistono, con controricorso, il Procuratore generale rappresentante il pubblico ministero presso la Corte dei Conti e la [OSCURATO:PERSONA], ulteriormente illustrato con memoria. 8. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. 9. Il ricorso per cassazione è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis, co.1 cod.proc.civ. 10. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 11. Preliminarmente va rigettata l'istanza di oscuramento proposta dalla parte ricorrente, sia perché non sorretta da qualsivoglia argomento a sostegno, sia perché non si versa nelle ipotesi previste dalla legge o nella trattazione di materia di per sé sensibile o caratterizzata, in re ipsa, da particolare delicatezza. 12. Con il motivo di ricorso si denuncia il difetto di giurisdizione, in quanto la Corte dei Conti non avrebbe giurisdizione nei confronti del legale rappresentante dell'ente beneficiario del contributo; avrebbe erroneamente affermato la sussistenza della giurisdizione contabile nei confronti, oltre che dell'ente di natura privata beneficiaria del contributo, anche del legale rappresentante dello stesso che avrebbe agito nell'ambito dei propri compiti istituzionali quale rappresentante organico senza travalicare da tali compiti e nell'interesse dell'ente rappresentato anziché proprio di soggetti terzi. Ric. 2021 n. 24912 sez. SU - ud. 25-10-2022 -5- 13. Assume il ricorrente che il principio, di cui si chiede l'affermazione, è che il rapporto di servizio, sussistente fra la P.A. e l'ente che beneficia di fondi pubblici, sussiste altresì fra la prima e l'amministratore del secondo solo se egli agisce in relazione a tali fondi al di fuori dell'ambito istituzionale e per finalità esterne, con comportamento fraudolento finalizzato all'appropriazione dei fondi, ponendo in essere atti artificiosi o simulati; non sussiste, invece, allorquando l'amministratore ha esercitato il proprio ruolo nell'ambito dell'ente e nell'interesse di questo, stante la di lui immedesimazione organica nell'ambito del medesimo e stante pure la riferibilità del rapporto alla sola persona giuridica parte sostanziale dello stesso, non anche a chi della persona giuridica ha assunto la rappresentanza. 14. Solo in tal modo, infatti, resta salvo il principio generale per cui chi agisce quale rappresentante della persona giuridica impegna solo quest'ultima e non se stesso (salva la sua responsabilità nei confronti della persona giuridica, ma mai nei confronti della controparte). 15. Questa interpretazione consente, ad avviso del ricorrente, di ricondurre ad armonia ogni vicenda caratterizzata dall'utilizzazione indebita di fondi pubblici, con corrispondente danno all'ente che li ha erogati: la responsabilità amministrativo-contabile, nascente dalla fattispecie, deve da un lato condurre al ripristino della situazione anteriore dell'ente erogante, dall'altro gravare su un soggetto diverso dall'ente cui il contributo è stato erogato solo qualora egli abbia tratto beneficio da tale erogazione. 16. Talché, allorquando soltanto l'ente ha fruito e beneficiato del contributo, ancorché per finalità differenti rispetto a quelle cui esso è stato finalizzato, l'obbligazione deve gravare solo su di esso, e tale è il caso di specie. 17. Viceversa, allorquando chi ha agito in rappresentanza dell'ente ha distratto il contributo a finalità e beneficio propri (o di terzi), anziché dell'ente rappresentato, l'obbligazione in esame deve gravare in solido anche sul medesimo. 18. Il motivo è infondato. Ric. 2021 n. 24912 sez. SU - ud. 25-10-2022 -6- 19. L'assunto secondo cui, nelle azioni di responsabilità aventi ad oggetto la distrazione di contributi pubblici da parte delle persone giuridiche beneficiarie, gli amministratori di queste ultime sarebbero soggetti alla giurisdizione contabile solo nel caso in cui abbiano direttamente concorso alla produzione del danno all'erario, mediante la loro personale condotta, non trova riscontro nei precedenti di queste Corte regolatrice (v., da ultimo, Cass., Sez.Un., 25 maggio 2021, n. 26655). 20. Nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite è, infatti, consolidato l'indirizzo secondo cui si configura un rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice di un contributo o finanziamento statale e i legali rappresentanti di società di persone giuridiche private percettrici dei medesimi, ovvero coloro che con quelle intrattengano un rapporto organico, che, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito dalla P.A., distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate, senza, peraltro, che un'eventuale responsabilità della società o di altri soggetti elida di per sé sola quella dei legali rappresentanti stessi, al più operando il concorso dell'una e dell'altra ed applicandosi l'art. 2055 cod.civ. (cfr. Cass., Sez.Un., nn. 18991/2017, 30526/2019, 6461/2020, 19086/2020). 21. Neppure ha pregio l'argomento incentrato sulla non addebitabilità di attività personalmente riferibili all'attuale ricorrente. 22. Deve infatti osservarsi che [OSCURATO:PERSONA], con la domanda rivolta alla [OSCURATO:PERSONA] per la concessione di un contributo finanziario da destinare alla realizzazione di una ben definita opera di ristrutturazione, a tale iniziativa aveva provveduto su deliberazione del consiglio di amministrazione, e allo stesso, in quanto posto al vertice amministrativo dell'ente, spettava il compito di propiziare il corretto utilizzo dei fondi erogati nei termini previsti dal disciplinare di concessione, se del caso anche proponendo l'adozione dei provvedimenti deliberativi rientranti nella competenza dell'organo consiliare eventualmente necessari, ma in ogni caso attivandosi, nell'esercizio delle Ric. 2021 n. 24912 sez. SU - ud. 25-10-2022 -7- prerogative connesse alla carica rivestita, per un più tempestivo e proficuo iter procedimentale finalizzato alla realizzazione del centro diurno; investito dei più ampi poteri di gestione amministrativa, in forza di quanto deliberato del consiglio di amministrazione in data 15 maggio 2009, da un ente privo di un direttore generale, pur prospettando "assunzioni di mutui finalizzate a sostenere i predetti lavori", non si era mai fatto carico di fare seguire a ciò "la presentazione in Consiglio di amministrazione di un progetto esecutivo" e tali condotte non possono che essere imputate, quando esse siano state poste in essere da una Fondazione, al presidente della stessa. Donde la configurabilità del rapporto di servizio nei confronti del Presidente della Fondazione e la conseguente sussistenza della giurisdizione contabile come correttamente ritenuto con la sentenza impugnata. 23. Il ricorso, in definitiva, va rigettato. 24. Non vi è luogo a regolazione delle spese di questo giudizio, perché, nei giudizi dinanzi alle Sezioni Unite in sede di ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione, il Procuratore Generale presso la Corte dei conti ha natura di parte solo in senso formale, sicché è esclusa l'ammissibilità di una pronuncia sulle spese processuali (cfr., da ultimo, Cass.,Sez.Un., n. 5589/2020). 25. Nondimeno non si provvede alla regolazione delle spese in favore della Fondazione in considerazione dell'inammissibilità del controricorso svolto da parte estranea al giudizio di merito. 26. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, I. n. 228/12, si dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteri