CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02308/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 7050-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LABO' ARMANDA, [OSCURATO:PERSONA], CERAl\[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 82, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] .AVAGLIANO, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrend - [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 4573/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] È stato proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano, che ha rigettato l'impugnazione del lodo proposta da [OSCURATO:PERSONA] (lodo emesso in relazione a contratti preliminari, che il collegio arbitrale ha dichiarato risolti per inadempimento del promissario Patch condannato al pagamento della somma di € 150.000,00, a titolo di penale in forza di clausola prevista in uno dei due contratti). Il ricorso è proposto sulla base di cinque motivi, cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], hanno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio motivazionale nella parte in cui la Corte d'appello non ha accolto la ragione di censura proposta contro il lodo, nella parte in cui gli arbitri avevano riconosciuto la sussistenza della competenza arbitrale. Il motivo è inammissibile. Come riconosciuto dalla Corte d'appello, la valutazione della validità della clausola era stata già compiuta dal Tribunale di Vigevano nella causa promossa dal Patelli; il Tribunale dichiarò la propria incompetenza e la relativa statuizione è stata confermata dalla Suprema Corte, investita del ricorso del Patelli. Il ricorrente ritiene che il richiamo delle vicende giudiziarie pregresse, operato dalla Corte d'appello, non sia idoneo a giustificare la Ric. 2017 n. 07050 sez. 52 - ud. 10-12-2021 -2- decisione, che avrebbe dovuto considerare la validità della clausola in rapporto alla statuizione resa dagli arbitri. L'assunto è frutto di un palese equivoco, perché «il giudicato formatosi sulla competenza degli arbitri preclude ogni discussione non solo sull'atto che ne sta alla base (la clausola compromissoria), ma anche sulla pronuncia arbitrale che ne costituisce lo sviluppo, ove non impugnata per ragioni ulteriori e diverse da quelle riguardanti la competenza» (Cass. n. 23176/2015). 2. Gli altri motivi, sotto complessa rubrica, censurano la sentenza perché la Corte d'appello non avrebbe rilevato l'intrinseca contraddittorietà che caratterizzava la decisione arbitrale (secondo motivo); inoltre per avere riconosciuto, contrariamente al vero, che la decisione arbitrale fosse consentisse l'identificazione della ratio decidendi (terzo motivo); ancora per avere avallato la condanna del Patelli in forza di clausola contrattuale inficiata da contrarietà all'ordine pubblico (quarto motivo); infine per non avere riconosciuto che era incorsa la violazione del contraddittorio, che è ravvisata dal ricorrente nel diniego, opposto dagli arbitri, alla richiesta di nomina di un consulente tecnico (quinto motivo). 3. Il secondo motivo e il terzo motivo, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili. La Corte d'appello ha riconosciuto che, sotto la veste della denuncia di una contrasto fra le disposizioni del lodo, ciò che costituiva oggetto di denuncia era piuttosto la valutazione delle risultanze istruttorie. Tale statuizione, che costituisce la ratio decidendi, non ha costituito oggetto delle censure proposte con i motivi di ricorso ora in esame, con i quali neanche si deduce che la corte di merito non avrebbe correttamente inteso il reale contenuto delle censure mosse contro il lodo. Invero, l'intera esposizione si esaurisce in una critica rivolta non contro la decisione della Corte d'appello, ma contro la Ric. 2017 n. 07050 sez. 52 - ud. 10-12-2021 -3- decisione arbitrale, nella parte in cui, in contrasto con gli esiti dell'istruttoria, gli arbitri avevano riconosciuto che il promissario, già nel momento in cui furono sottoscritti i preliminari, fosse a conoscenza delle servitù che gravavano sull'immobile promesso in vendita. Si sottolinea che, diversamente da quanto rilevato dagli arbitri, il fatto che la servitù fosse stata resa pubblica non voleva dire che fosse conosciuta. Gli arbitri inoltre non avrebbero tenuto nella giusta considerazione il fatto che i promittenti venditori avevano garantito la libertà del beni. Gli arbitri, in ulteriore contrasto con i documenti acquisiti, avrebbero riconosciuto che il Patelli non avesse intenzione di adempiere. Insomma, ancora in questa sede di legittimità, il ricorrente continua a ravvisare la contraddittorietà delle disposizioni del lodo nella loro supposta incongruenza rispetto agli esiti dell'istruzione, che avrebbero provato "ben altro" (pag. 14 del ricorso). In questo senso la censura non tiene conto del principio secondo cui «in tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall'art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale» (Cass. n. 2747/2021; n. 11895/2014). Ric. 2017 n. 07050 sez. 52 - ud. 10-12-2021 -4- 4. Il quarto motivo è palesemente infondato. La nozione di ordine pubblico cui rinvia l'art. 829, comma 3, c.p.c. coincide con le norme fondamentali dell'ordinamento (Cass. n. 21850/2020; n. 19066/2006). In questo senso la censura si risolve in una petizione di principio; non si riesce proprio a comprendere in forza di quali considerazioni si potrebbe far rientrare in tale nozione una clausola penale. È sufficiente ricordare essere principio acquisito che il potere officioso di riduzione della penale eccessiva, a norma dell'art. 1384 c.c., può essere esercitato anche qualora le parti ne abbiano convenuto l'irriducibilità, trattandosi di un potere funzionale a un interesse generale dell'ordinamento. (Cass. n. 33159/2019; n. 21066/2006). Lo stesso dicasi del quinto motivo: il dinego di ammissione di una prova, non ammessa perché ritenuta superflua, non può essere riguardato sotto il profilo di una violazione del contraddittorio. Infatti, in materia di procedimento arbitrale, «la garanzia dell'effettiva attuazione del principio del contraddittorio non contempla la necessità dell'ammissione di una prova testimoniale, della riconvocazione del consulente tecnico a chiarimenti e della fissazione di una nuova udienza per discutere detti incombenti probatori, in quanto il giudizio preventivo sull'ammissibilità e sulla rilevanza delle prove richieste deve essere ispirato ad esigenze di razionalità e di economia processuale rientranti nella valutazione discrezionale del giudice» (Cass. n. 11936/2001). 5. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con addebito di spese. Ci sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo del versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto. Ric. 2017 n. 07050 sez. 52 - ud. 10-12-2021 -5- P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.600,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in C 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema