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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12873/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento del 16 settembre 2021, la Corte di appello di Roma, decidendo in sede di rinvio a seguito dell'annullamento di precedente decisione ad opera di questa Corte con sentenza del 2 luglio 2020, riconosciuto il vincolo della continuazione fra le sentenze emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - dalla Corte di appello di Roma il 27 febbraio 2015 e dalla medesima Corte di appello il 17 dicembre 2015 - rideterminava la pena complessiva in anni 16 e mesi 2 di reclusione.

1.1. Questa Corte aveva annullato il precedente provvedimento perché si era rideterminata la pena senza individuare il reato più grave e senza indicare i singoli aumenti per gli ulteriori reati, tenendo conto anche della riduzione di pena per il rito abbreviato (per quelli così giudicati).

1.2. La Corte d'appello, quale giudice del rinvio, aveva, così, individuato il reato più grave in quello ex art. 74 d.P.R. giudicato con la sentenza del 17 dicembre 2015; fermi rimanevano la relativa pena base (di anni 20 di reclusione) e gli aumenti già fissati in continuazione con gli ulteriori reati (e pari a mesi 2 e giorni 20 di reclusione per ciascuno dei capi 2, 3 e 10: il primo per l'importazione di 5 kg di cocaina; il secondo per la detenzione di 32 kg di cocaina; il terzo per la cessione di 0,524 kg di cocaina).

Seguiva l'ulteriore aumento di un mese di reclusione complessivo per i delitti di cui ai capi 65 e 66 (intestazioni fittizie di beni) per un totale di anni 20 e mesi 9 di reclusione, che venivano ridotti per il rito ad anni 13 e mesi 10 di reclusione.

Quando ai delitti giudicati con la sentenza del 27 febbraio 2015 - che, in rito ordinario, per due episodi di cessione di cocaina, il primo, più grave, per una quantità imprecisata, il secondo per un kg, aveva inflitto la pena complessiva di anni 5, mesi 4 di reclusione ed euro 21.000 di multa, diminuita la pena base per le attenuanti generiche - la Corte romana, in sede di rinvio, fissava le seguenti ulteriori pene (da aggiungersi alla complessiva sanzione derivante dalla pronuncia del 17 dicembre 2015): per il delitto già considerato più grave, anni 2 di reclusione (anni 3 diminuiti per le circostanze attenuanti generiche), per l'ulteriore delitto i già fissati mesi 4 di reclusione.

Così pervenendo al totale già indicato di anni 16 e mesi 2 di reclusione.

2. Propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge per non essere stati definiti gli aumenti per la continuazione anche per i delitti giudicati con la sentenza del 27 febbraio 2015 in modo omogeneo, e quindi con la stessa pena (mesi 2 e giorni 20 di reclusione), rispetto agli aumenti già fissati per i delitti di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 nella diversa sentenza del 17 dicembre 2015.

La diversa misura adottata contrastava anche con il principio di diritto che impone al giudice dell'esecuzione di non discostarsi, superandoli, dagli aumenti per la continuazione già fissati dal giudice della cognizione e comunque violava l'art. 125 cod. pro. pen. non essendovi stata motivazione sul punto.

La Corte di merito, poi, aveva, in sostanza, sminuito il valore del già verificato vincolo della continuazione, vincolo la cui verifica non le era stata devoluta dalla sentenza di annullamento e che pertanto non poteva rientrare nelle ragioni che avevano condotto all'indicata rideterminazione della pena.

In particolare, nulla la Corte aveva argomentato per fissare l'aumento di pena per il primo reato in ben anni 2 di reclusione, una pena del tutto disomogenea agli altri aumenti, alcuni per traffico di sostanze stupefacenti riguardanti quantità particolarmente elevate.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] merita accoglimento nei limiti che si preciseranno.

Nel resto è privo di fondamento

1. In tema di aumenti di pena conseguenti alla ritenuta continuazione sono, di recente, intervenute le Sezioni unite di questa Corte che, con sentenza n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, hanno affermato che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite ed hanno anche precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.

Se ne deduce, pertanto, che ogni singolo aumento di pena (ovviamente anche quelli fissati in executivis ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.) deve essere assistito da congrua motivazione.2.

Nell'odierno caso di specie, gli aumenti oggetto di contestazione sono quelli discendenti dai reati giudicati con la sentenza della Corte di appello di Roma del 27 febbraio 2015 (riproducendo quelli della pronuncia del 17 dicembre 2015 le identiche misure fissate in sede di cognizione).

La pena relativa al reato satellite (conseguente alla detenzione di un kg di sostanza stupefacente), pari a mesi 4 di reclusione, è stata lasciata invariata rispetto a quanto ivi indicato (e già divenuto definitivo).

Non può allora dedursene la manifesta illogicità come non può pretendersi l'adeguamento della stessa alla misura degli aumenti fissati nella sentenza in cui si è anche giudicato il reato ora considerato complessivamente più grave, sia in considerazione del margine di discrezionalità di cui gode il giudice del merito, sia considerando il lieve scostamento dall'assunto parametro di confronto (di 2 mesi e 20 giorni di reclusione).

Del resto, si è affermato che, nel procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati, il giudice dell'esecuzione deve dare conto, con adeguata motivazione, dei singoli aumenti per i reati satellite, in particolare qualora essi risultino discostarsi significativamente da quelli riconosciuti in sede di cognizione (Sez. 1, n. 52531 del 19/09/2018, Mejri, Rv. 274548).

Dal che si ricava che, nel caso in cui si confermi, in applicazione dell'art. 671 cod. proc. pen., il medesimo aumento di pena fissato in sede di cognizione (e divenuto precedentemente definitivo) lo sforzo motivazionale possa essere assai contenuto (avendo trovato adeguato spazio nel precedente processo).

3. Diversa è invece la conclusione a cui si deve pervenire per l'aumento di pena irrogato dalla Corte di appello, quale giudice dell'esecuzione, in relazione al delitto già individuato come quello più grave in relazione alla pronuncia, della medesima Corte, del 27 febbraio 2015.

In tal caso, è stato fissato un aumento pari ad anni 3 di reclusione, diminuito per effetto delle circostanze attenuanti generiche ad anni 2 di reclusione, senza alcuna motivazione e senza alcuna proporzione con l'aumento per la continuazione già fissato (nei ricordati mesi 4 di reclusione) ritenuto congruo da quel giudice della cognizione, ed ancora senza che la indubbia sproporzione rispetto a tutti gli ulteriori aumenti tragga implicita ragione nella diversa gravità del fatto posto che il delitto a cui afferisce riguarda una imprecisata, ma non ingente, quantità di stupefacente (laddove, invece, risultano irrogati mesi 2 e giorni 20 di reclusione per la detenzione di ben 32 kg di cocaina).Così che, sul punto, il provvedimento impugnato deve essere annullato dovendosi più adeguatamente calcolare, e comunque motivare, l'aumento di pena per il delitto già considerato più grave dalla sentenza della Corte di appello di Roma del 27 febbraio 2015.

Nel resto, come si è visto, il ricorso non merita accoglimento.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla pena fissata in relazione al reato già considerato più grave dalla sentenza della Corte di appello di Roma del 27.2.2015, con rinvio per nuovo esame alla Corte d'a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 16 settembre 2021, la Corte di appello di Roma, decidendo in sede di rinvio a seguito dell'annullamento di precedente decisione ad opera di questa Corte con sentenza del 2 luglio 2020, riconosciuto il vincolo della continuazione fra le sentenze emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - dalla Corte di appello di Roma il 27 febbraio 2015 e dalla medesima Corte di appello il 17 dicembre 2015 - rideterminava la pena complessiva in anni 16 e mesi 2 di reclusione. 1.1. Questa Corte aveva annullato il precedente provvedimento perché si era rideterminata la pena senza individuare il reato più grave e senza indicare i singoli aumenti per gli ulteriori reati, tenendo conto anche della riduzione di pena per il rito abbreviato (per quelli così giudicati). 1.2. La Corte d'appello, quale giudice del rinvio, aveva, così, individuato il reato più grave in quello ex art. 74 d.P.R. giudicato con la sentenza del 17 dicembre 2015; fermi rimanevano la relativa pena base (di anni 20 di reclusione) e gli aumenti già fissati in continuazione con gli ulteriori reati (e pari a mesi 2 e giorni 20 di reclusione per ciascuno dei capi 2, 3 e 10: il primo per l'importazione di 5 kg di cocaina; il secondo per la detenzione di 32 kg di cocaina; il terzo per la cessione di 0,524 kg di cocaina). Seguiva l'ulteriore aumento di un mese di reclusione complessivo per i delitti di cui ai capi 65 e 66 (intestazioni fittizie di beni) per un totale di anni 20 e mesi 9 di reclusione, che venivano ridotti per il rito ad anni 13 e mesi 10 di reclusione. Quando ai delitti giudicati con la sentenza del 27 febbraio 2015 - che, in rito ordinario, per due episodi di cessione di cocaina, il primo, più grave, per una quantità imprecisata, il secondo per un kg, aveva inflitto la pena complessiva di anni 5, mesi 4 di reclusione ed euro 21.000 di multa, diminuita la pena base per le attenuanti generiche - la Corte romana, in sede di rinvio, fissava le seguenti ulteriori pene (da aggiungersi alla complessiva sanzione derivante dalla pronuncia del 17 dicembre 2015): per il delitto già considerato più grave, anni 2 di reclusione (anni 3 diminuiti per le circostanze attenuanti generiche), per l'ulteriore delitto i già fissati mesi 4 di reclusione. Così pervenendo al totale già indicato di anni 16 e mesi 2 di reclusione. 2. Propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge per non essere stati definiti gli aumenti per la continuazione anche per i delitti giudicati con la sentenza del 27 febbraio 2015 in modo omogeneo, e quindi con la stessa pena (mesi 2 e giorni 20 di reclusione), rispetto agli aumenti già fissati per i delitti di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 nella diversa sentenza del 17 dicembre 2015. La diversa misura adottata contrastava anche con il principio di diritto che impone al giudice dell'esecuzione di non discostarsi, superandoli, dagli aumenti per la continuazione già fissati dal giudice della cognizione e comunque violava l'art. 125 cod. pro. pen. non essendovi stata motivazione sul punto. La Corte di merito, poi, aveva, in sostanza, sminuito il valore del già verificato vincolo della continuazione, vincolo la cui verifica non le era stata devoluta dalla sentenza di annullamento e che pertanto non poteva rientrare nelle ragioni che avevano condotto all'indicata rideterminazione della pena. In particolare, nulla la Corte aveva argomentato per fissare l'aumento di pena per il primo reato in ben anni 2 di reclusione, una pena del tutto disomogenea agli altri aumenti, alcuni per traffico di sostanze stupefacenti riguardanti quantità particolarmente elevate. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] merita accoglimento nei limiti che si preciseranno. Nel resto è privo di fondamento 1. In tema di aumenti di pena conseguenti alla ritenuta continuazione sono, di recente, intervenute le Sezioni unite di questa Corte che, con sentenza n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, hanno affermato che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite ed hanno anche precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. Se ne deduce, pertanto, che ogni singolo aumento di pena (ovviamente anche quelli fissati in executivis ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.) deve essere assistito da congrua motivazione.2. Nell'odierno caso di specie, gli aumenti oggetto di contestazione sono quelli discendenti dai reati giudicati con la sentenza della Corte di appello di Roma del 27 febbraio 2015 (riproducendo quelli della pronuncia del 17 dicembre 2015 le identiche misure fissate in sede di cognizione). La pena relativa al reato satellite (conseguente alla detenzione di un kg di sostanza stupefacente), pari a mesi 4 di reclusione, è stata lasciata invariata rispetto a quanto ivi indicato (e già divenuto definitivo). Non può allora dedursene la manifesta illogicità come non può pretendersi l'adeguamento della stessa alla misura degli aumenti fissati nella sentenza in cui si è anche giudicato il reato ora considerato complessivamente più grave, sia in considerazione del margine di discrezionalità di cui gode il giudice del merito, sia considerando il lieve scostamento dall'assunto parametro di confronto (di 2 mesi e 20 giorni di reclusione). Del resto, si è affermato che, nel procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati, il giudice dell'esecuzione deve dare conto, con adeguata motivazione, dei singoli aumenti per i reati satellite, in particolare qualora essi risultino discostarsi significativamente da quelli riconosciuti in sede di cognizione (Sez. 1, n. 52531 del 19/09/2018, Mejri, Rv. 274548). Dal che si ricava che, nel caso in cui si confermi, in applicazione dell'art. 671 cod. proc. pen., il medesimo aumento di pena fissato in sede di cognizione (e divenuto precedentemente definitivo) lo sforzo motivazionale possa essere assai contenuto (avendo trovato adeguato spazio nel precedente processo). 3. Diversa è invece la conclusione a cui si deve pervenire per l'aumento di pena irrogato dalla Corte di appello, quale giudice dell'esecuzione, in relazione al delitto già individuato come quello più grave in relazione alla pronuncia, della medesima Corte, del 27 febbraio 2015. In tal caso, è stato fissato un aumento pari ad anni 3 di reclusione, diminuito per effetto delle circostanze attenuanti generiche ad anni 2 di reclusione, senza alcuna motivazione e senza alcuna proporzione con l'aumento per la continuazione già fissato (nei ricordati mesi 4 di reclusione) ritenuto congruo da quel giudice della cognizione, ed ancora senza che la indubbia sproporzione rispetto a tutti gli ulteriori aumenti tragga implicita ragione nella diversa gravità del fatto posto che il delitto a cui afferisce riguarda una imprecisata, ma non ingente, quantità di stupefacente (laddove, invece, risultano irrogati mesi 2 e giorni 20 di reclusione per la detenzione di ben 32 kg di cocaina).Così che, sul punto, il provvedimento impugnato deve essere annullato dovendosi più adeguatamente calcolare, e comunque motivare, l'aumento di pena per il delitto già considerato più grave dalla sentenza della Corte di appello di Roma del 27 febbraio 2015. Nel resto, come si è visto, il ricorso non merita accoglimento. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla pena fissata in relazione al reato già considerato più grave dalla sentenza della Corte di appello di Roma del 27.2.2015, con rinvio per nuovo esame alla Corte d'a
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