CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02580/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 5364 / 20 24 propost o da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a , in virtù di procura speciale allegata a l ricorso, da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, alla via Alberico n. 4; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del Direttore pro tempore, rappresentat a e difes a , ex lege , dall’Avvocatura Generale [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 5364/2024a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – Avverso la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] L AZIO n. 4715 / 20 2 3 , depositat a in data 2/8/2023; Udita la relazione della caus a svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camer a di consiglio del 4 dicembre 202 5 ; Fatti di causa Con ricorso avanti al Tribunale di Roma R.G. 80684/2018 la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (d’ora in poi, anche “la società ricorrente”) proponevaopposizione all’esecuzione con riferimento al pignoramento di un credito di € 11.958,79della società contribuente verso il MIUR. La pretesa tributaria si fondava sulla riscossione di € 63.538,39 (di cui € 32.568,77 per tributi non riscossi e sanzioni ed € 29.119,04 per interessi), nascente da numerose cartelle esattoriali. La società ricorrente rilevava l’omessa notifica dell’avviso di intimazione, precedente all’inizio dell’esecuzione, e la prescrizione ed inesigibilità dei crediti azionati, nonché la violazionedell’art. 48 – bis DPR 602/1973, quindi l’impignorabilità del credito. All’esito della discussione sull’istanza di sospensione dell’esecuzione con ordinanza del 15 maggio 2019 il Tribunale di Roma R.G. 80684/ 2018 G.E. Dott. [OSCURATO:PERSONA] rigettava la stessa,assumendo che i motivi di opposizione (omessa notifica dell’avviso di intimazione e delle cartelle – prescrizione avente ad oggetto crediti tributari) dovessero essere rimessi allagiurisdizione tributaria. In particolare,il Tribunale di Roma con la sua ordinanza assumeva che “quanto alla dedottaprescrizione dei crediti, occorre ricordare come un r.g. n. 5364/2024a.c. 4/12/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] tale vizio, laddove si verta in merito atributi e vi sia prova di avvenuta notifica dell’avviso di intimazione, non possa essere validamente sollevato dinanzi alla giurisdizione ordinaria, a norma dell’art. 57 del D.P.R. 602/1973 ”, e assegnava termine sino al 22 luglio 2019 per l’eventuale inizio del giudizio dimerito. Sulla scorta del rilievo di attribuzione del contenzioso alla giurisdizione tributaria, il [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.proponeva ricorso avanti la [OSCURATO:PERSONA] di Roma, reiterandol’opposizione all’esecuzione avverso le cartelle esattoriali, sottese al presente giudizio, e domandandone l’annullamento per intervenuta estinzione dei crediti tributari stante lasopravvenuta prescrizione in itinere, breve quinquennale e in subordine quella ordinaria decennale, maturata a decorrere dalla data della notifica delle cartelle esattoriali, e in alcuni casiper l’annullamento d’ufficio ex art. 4 del D.L. 119/2018. Con la sentenza n. 9583/2020, depositata l’1 dicembre 2020, non notificata, nel procedimento R.G. 16222/2019 la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. 18 dichiarava inammissibile il ricorso e condannava il ricorrente alle spese di lite in favore del procuratore antistatario dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, liquidate in complessivi €1.500,00. [OSCURATO:PERSONA] appellava la predetta sentenza avanti la Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado del Lazio, allora ancora [OSCURATO:PERSONA],per i seguenti motivi: 1. Nullità e/o errore per violazione e/o falsa applicazione della normativa sub artt. 18,21, 22, 24 D.LGS 546/1992 in tema di ammissibilità del ricorso con illogicità manifesta. 2. Nullità per omessa motivazione con violazione di legge sub art.111 costituzione e artt. 132 e 360 c.p.c. nonché dell’art. 36 D. Lgs. 546/1992, laddove il Giudice tributario di primo grado ometteva del tutto l’esame dell’eccepita prescrizione delle cartelle e produceva una r.g. n. 5364/2024a.c. 4/12/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] motivazione inidonea a consentire l’individuazione del procedimento logico adottato per giungere allaindividuazione della norma applicabile al caso oggetto di causa. Ipotesi dunque di motivazioneapparente. 3. Violazione e/o omessa applicazione dell’art. 4 D.L. 119/2018 conv. in Legge 136 del 2018,oltre all’omesso esame su di un punto decisivo della controversia per omessa applicazione della normativa sopravvenuta, che aveva determinato l’annullamento ex legedi alcune cartelleesattoriali. 4. L’omesso esame e valutazione di documenti, determinanti per la decisione della controversia, errore e/o travisamento di fatti e documenti probatori, omessa e/o insufficiente motivazione, nonché violazione di legge subart. 2946 c.c. e art. 2947 c.c. laddove il Giudice diprima istanza non analizzava alcun elemento temporale, dedotto dal ricorrente, inerente al la sopravvenuta prescrizione delle cartelle sottese al pignoramento ed invece assumevaapoditticamente come la notificazione delle stesse, ma anche degli atti di intimazione, successivi, fosse idoneaad interrompere la prescrizione. All’esito della discussione in pubblica udienza del 22 giugno 2023 e del dispositivo, consentenza 4715/2023, depositata in forma integrale con le motivazioni il 2 agosto 2023, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio rigettava l’appello. Avverso la sentenza d’appello, la società propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Resiste l’Agenzia delle Entrate-Riscossione con controricorso. Il Consigliere delegato ha proposto la decisione accelerata della controversia, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ma il contribuente ha chiesto la decisione nelle forme ordinarie, depositando anchememoria ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c. Ragioni della decisione r.g. n. 5364/2024a.c. 4/12/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 360 n. 1 c.p.c. e dell’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 – Omessa eccezione “ex officio” del difetto di giurisdizione, attribuibile al giudice ordinario –Falsa applicazione dell’art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 ed art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973– Violazione del principio generale del giusto processo ex art. 111 Cost.”, la società ricorrente ha dedotto che le Commissioni tributarie hanno piena giurisdizione sul rapporto dell’obbligazione tributaria e non una semplice competenza specializzata nell’ambito della giurisdizione ordinaria, sicché la divisione delle materie comporta non una ripartizione di competenza, ma una questione digiurisdizione. All’esposto principio si ispira l’articolo 3, primo comma, del Dlgs n. 546/1992, il quale ribadisce la regola stabilita dall’articolo 37 cpc, affermando che il difetto di giurisdizione delleCommissioni tributarie è rilevato anche di ufficio, in ogni stato e grado del processo. Si tratterebbequindi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, le quali possono prospettarla al giudice, che è libero di decidere, non essendo vincolato dalle richieste delle stesse parti. Se il giudice tributario rileva che la causa, oggetto della sua decisione, attiene a una materia che non appartiene alla sua giurisdizione deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, perl’impossibilità di decidere la causa, perché questa non rientra nell’ambito del proprio potere decisorio. Il che vuol dire che la Commissione può dichiarare il difetto di giurisdizione inqualsiasi stato e grado del processo. Lo stato (fase) del processo indicherebbe, secondo la ricorrente,che in qualsiasi momento del processo la Commissione tributaria p otrebbe dichiarare il proprio difetto di giurisdizione. Dunque, il difetto di giurisdizione sarebbe rilevabile in ogni stato e grado del processo , e quindi anche in sede di rinvio, finché non interviene il giudicato. r.g. n. 5364/2024a.c. 4/12/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] espressa previsione normativa si applica, anche nel processo tributario, l’articolo 59 della legge n. 69/2009, secondo cui il giudice che dichiara il proprio difetto di giurisdizione deve indicare il giudice che ritiene munito di giurisdizione. A fronte di tale dichiarazione, la causa proposta al giudice dichiaratosi carente di giurisdizione deve essere riassunta, davanti al nuovogiudice, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione. Nel giudizio riassunto “sono fatti salvi gli effetti sostanzialie processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall’instaurazione del primo giudizio, ferme restando lepreclusioni e le decadenze intervenute”. Orbene, nella fattispecie in esame le Corti di Giustizia tributaria dei precedenti gradi sarebbero incorse nella violazione dell’art. 3, primo comma, del Dlgs n. 546/1992, per omesso rilievoex officio del proprio difetto di giurisdizione. Il rilievo d’ufficio in esame è infatti pregiudiziale alla decisione in ordine all’inammissibilitàdel ricorso secondo l’inquadramento normativo delle impugnazioni dell’art. 19, comma 1, d.lgs.n. 546 del 1992. Pertanto, i giudici dei precedenti gradi avrebbero fatto falsa applicazione dell’art. 57 D.P.R.602/1992, incamerando la decisione del ricorso come se lo stesso fosse stato propostodirettamente al [OSCURATO:PERSONA], senza avvedersi che invece lo stesso era frutto di una rimessione nel merito della causa da parte del Tribunale di Roma in funzione di Giudice dell’Esecuzione, spogliatosi della giurisdizione per attribuirla al [OSCURATO:PERSONA]. Tale circostanza, non esaminata dalle Corti di Giustizia Tributaria dei precedenti gradi, sarebbe stata agevolmente rilevabile dall’ordinanza del 15 maggio 2019 con cui il Tribunale di Roma R.G.80684/ 2018 G.E. Dott. [OSCURATO:PERSONA] rigettava la domanda, assumendo con funzione r.g. n. 5364/2024a.c. 4/12/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] anticipatoria,che i motivi di opposizione (omessa notifica dell’avviso di intimazione e delle cartelle – prescrizione avente ad oggetto crediti tributari) dovessero essere rimessi alla giurisdizione tributaria: in particolare che Quanto alla dedotta prescrizione dei crediti, occorre ricordarecome un tale vizio, laddove si verta in merito a tributi e vi sia prova di avvenuta notificadell’avviso di intimazione, non possa essere validamente sollevato dinanzi alla giurisdizione ordinaria, a norma dell’art. 57 del D.P.R. 602/1973 . Tale passaggio, determinante ai fini della questione pregiudiziale sulla giurisdizione, era stato inoltre rappresentato nel ricorso avanti la [OSCURATO:PERSONA] di Roma, dove apag. 2- 3, si legge Avverso l’atto di pignoramento il debitore ha proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615 C.p.c. presso il Tribunale di Roma (R.G.E. 80684/2018 – G.E. [OSCURATO:PERSONA]), ottenendo in prima istanza la sospensione dell’esecuzione. All’esito dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il giudice [OSCURATO:PERSONA], pur ravvisando giustificati motivi per la compensazione delle spese, ha tuttavia ritenuto di non accogliere l’istanza di sospensione formulata in talesede, ed ha fissato il termine per l’instaurazione dell’eventuale giudizio di merito al 22/07/2019 . Pertanto, laddove la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio -e in ipotesi quella del primo grado di Roma - a vessero ritenuto il ricorso estraneo al perimetro della loro giurisdizione, le stesse avrebbero dovuto fare corretta applicazione dell’art. 57 d.P.R. n. 602 del 1973 in materia di opposizioni all’esecuzione, alla stregua della sentenza n. 114 del 2018 dellaCorte Costituzionale, e sollevare in via pregiudiziale il loro difetto di giurisdizione senzaprovvedere in ordine al merito edalle spese del giudizio, rimettendo il ricorrente in termini perriassumere avanti al [OSCURATO:PERSONA], nella fattispecie il Tribunale di Roma. r.g. n. 5364/2024a.c. 4/12/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] altresì potuto sollevare d’ufficio il conflitto di giurisdizione e rimettere alla SezioniUnite della Suprema Corte di Cassazione. In buona sostanza le Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado avrebbero, per la società ricorrente, disatteso l’art. 111 Cost., sviando l’applicazione del principio generale del giusto processo. Occorrerebbe quindi , per la società ricorrente, “ sottoporre in questa sede alla Suprema Corte di Cassazione di appurare laviolazione della normativa, che governa la questione in esame, e riformare le sentenze dei precedenti gradi anche in ordine alla condanna alle spese di lite, con rinvio alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione collegiale, affinché eccepisca il difetto di giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] e rimetta integralmente la causa al Tribunale di Roma in funzione del giudice dell’Esecuzione sulla scorta del principio di dirittoe di legge (art. 57 d.P.R. n. 602 del 1973) per cui le opposizioni all’esecuzione inerenti a fatti estintivi, modificativi o atti dell’esecuzione, a valle della notificazione della cartella esattoriale, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario”. 1.1. Il motivo è inammissibile. Dopo la translatio iudicii al giudice tributario , l’odierna ricorrente (quand’anche si voglia ritenere che sarebbe stata legittimata a proporlo, nonostante che la riassunzione dinanzi alla C.T.P. di Roma fosse avvenuta per suo impulso) non ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, mentre il giudice tributario, dichiarando inammissibile il ricorso, ha ritenuto implicitamente sussistente la sua giurisdizione in subiecta materia. Orbene, non avendo contestato la società ricorrente la giurisdizione del giudice tributario nemmeno con l’atto di appello, sulla sussistenza della giurisdizione in capo al plesso tributario si è formato il giudicato implicito (essendo la sussistenza della giurisdizione il presupposto processuale affinché il giudice si pronunci sul ricorso, anche ritenendolo r.g. n. 5364/2024a.c. 4/12/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile in rito), con la conseguenza che né il giudice tributario di appello avrebbe potuto rilevareil difetto di giurisdizione, né l’odierna ricorrente può, in sede di ricorso per cassazione, contestare la sussistenza della giurisdizione in capo al giudice tributario (cfr. SS.UU., n. 21972/2021e gli altri arresti ivi citati). 2.Con il secondo motivo di ricorso, proposto in subordine, rubricato “Art. 360 n. 3 c.p.c. Violazione e/ofalsa applicazione di legge sub artt. 91 e 92comma 2 c.p.c.”, la società ricorrente si duole che il giudice di primo grado e di secondo grado non abbiano disposto la compensazione delle spese. 2.1. Il motivo è inammissibile. La compensazione delle spese è oggetto di un potere discrezionale del giudice, il cui esercizio costituisce una deroga alla regola generale secondo la quale le spese, in base al principio di causalità, seguono la soccombenza. Nel caso di specie, la società ricorrente è rimasta soccombente sia in primo che in secondo grado, e correttamente i giudici di merito hanno regolato le spese in base alla soccombenza, senza che fosse necessario motivare circa il mancato esercizio del potere di compensazione (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11329 del 26/04/2019 , Rv. 653610 - 01 ; Cass., Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005, Rv. 582306 -01). Peraltro, deve rilevarsi che, con riferimento alla sentenza di primo grado, confermata nel secondo grado, la contestazione in sede di legittimitàdel capo relativo alle spese è preclusa dalla circostanza che la odierna ricorrente non ha specificamente dedotto, nell’odierno ricorso, di aver proposto appello , quantomeno con un motivo in subordine, con precipuo riferimento alla regolazione delle spese contenuta nella sentenza di primo grado, sicché la mancata compensazione delle spese del giudizio dinanzi alla C.T.P. è coperta da r.g. n. 5364/2024a.c. 4/12/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] giudicato interno(Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 16526 del 13/06/2024, Rv. 671298 -03). 3.Il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo. La società ricorrente va altresì condannata al pagamento delle somme rispettivamente previste nell’art. 96, commi 3 e 4 c.p.c., liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio, che si liquidano in euro duemilaquattrocento per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, della somma di euro milleduecento. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro cinquecento. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della s