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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23076/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocatiGiuseppa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Roma, via Barberini n. 47; - c ontroricorrente – avverso la sentenza n. 4700/11/2019 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 22 novembre 2019.

Udita la relazionedella causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA] pubblica udienza del 9 maggio 2023 ex art. 23, comma Estinzione del processo del processo ex art. 1, comma 198, l. n. 197 del 2022 8-bis, d.l. 28 ottobre2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Rilevato che: A seguito di processo verbale di constatazione, l’Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. con il quale, in relazione all’anno d’imposta 2011, recuperava a tassazione la ritenuta ex art. 27, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, non operata dalla società nella corresponsione dei dividendi alla propria controllante [OSCURATO:PERSONA] BV, con sede nei [OSCURATO:PERSONA].

I verificatori e l’Ufficio avevano rilevato cheDow [OSCURATO:PERSONA] BV era integralmente posseduta da altra società olandese e, tramite tale società, interamente posseduta dalla società di diritto svizzero [OSCURATO:PERSONA] SA. [OSCURATO:PERSONA] BV era una società priva di personale e di mezzi, che si era limitata ad incassare i dividendi erogati dalla società italiana; la società olandese doveva quindi essere considerata come interposta in via meramente fittizia tra la società italiana e quella svizzera, al solo scopo di rendere applicabile l’esenzione dalla ritenuta.

Contro l’atto impositivo la societàcontribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano che lo accoglieva. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado.

Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrateha proposto ricorsoper cassazione, affidato ad un unico articolato motivo .

La società contribuenteresiste con controricorso.

Considerato che: Con unico articolato motivo l’Agenzia delle entrate deduce «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c.; 27 bis commi 3 e 5 dpr 29.9.1973 n. 600, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.».Va preliminarmente rilevato che la contro ricorrente ha depositato, in data 21 aprile 2023,istanza con la quale ha chiesto, a norma dell’art. 1, comma 198, l. n. 197 del 2022, l’estinzione del processo.

La società contribuente ha allegato all’istanza copia della quietanza del Modello F24 del13 aprile 2023, attestante il pagamento della somma di euro 1.284.000,00, pari al 5% del valore della controversia, nonché copia della domanda di definizione agevolata della controversia, con relativa ricevuta di presentazione del 18 aprile 2023, concernente l’avviso di accertamento impugnato.

L’art. 1, comma 186, l. n. 197 del 2022 stabilisce che « Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia».

Ai sensi del successivo comma 190, «Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali la competente Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia».

L’art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022 prevede – nella sua attuale formulazione -che «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processo èsospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata».

Il successivocomma 198 recita: « Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo èdichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se èstata fissata la data della decisione.

Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate».

La controricorrente – come innanzi rilevato – ha provveduto tempestivamente a depositare presso questa Corte copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti.

Ricorrono pertanto i presupposti per dichiarare l’estinzione del processo.

Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] l’estinzione del processo e pone le spese del giudizio a carico della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocatiGiuseppa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Roma, via Barberini n. 47; - c ontroricorrente – avverso la sentenza n. 4700/11/2019 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 22 novembre 2019. Udita la relazionedella causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA] pubblica udienza del 9 maggio 2023 ex art. 23, comma Estinzione del processo del processo ex art. 1, comma 198, l. n. 197 del 2022 8-bis, d.l. 28 ottobre2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Rilevato che: A seguito di processo verbale di constatazione, l’Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. con il quale, in relazione all’anno d’imposta 2011, recuperava a tassazione la ritenuta ex art. 27, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, non operata dalla società nella corresponsione dei dividendi alla propria controllante [OSCURATO:PERSONA] BV, con sede nei [OSCURATO:PERSONA]. I verificatori e l’Ufficio avevano rilevato cheDow [OSCURATO:PERSONA] BV era integralmente posseduta da altra società olandese e, tramite tale società, interamente posseduta dalla società di diritto svizzero [OSCURATO:PERSONA] SA. [OSCURATO:PERSONA] BV era una società priva di personale e di mezzi, che si era limitata ad incassare i dividendi erogati dalla società italiana; la società olandese doveva quindi essere considerata come interposta in via meramente fittizia tra la società italiana e quella svizzera, al solo scopo di rendere applicabile l’esenzione dalla ritenuta. Contro l’atto impositivo la societàcontribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano che lo accoglieva. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado. Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrateha proposto ricorsoper cassazione, affidato ad un unico articolato motivo . La società contribuenteresiste con controricorso. Considerato che: Con unico articolato motivo l’Agenzia delle entrate deduce «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c.; 27 bis commi 3 e 5 dpr 29.9.1973 n. 600, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.».Va preliminarmente rilevato che la contro ricorrente ha depositato, in data 21 aprile 2023,istanza con la quale ha chiesto, a norma dell’art. 1, comma 198, l. n. 197 del 2022, l’estinzione del processo. La società contribuente ha allegato all’istanza copia della quietanza del Modello F24 del13 aprile 2023, attestante il pagamento della somma di euro 1.284.000,00, pari al 5% del valore della controversia, nonché copia della domanda di definizione agevolata della controversia, con relativa ricevuta di presentazione del 18 aprile 2023, concernente l’avviso di accertamento impugnato. L’art. 1, comma 186, l. n. 197 del 2022 stabilisce che « Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia». Ai sensi del successivo comma 190, «Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali la competente Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia». L’art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022 prevede – nella sua attuale formulazione -che «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo èsospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata». Il successivocomma 198 recita: « Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo èdichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se èstata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate». La controricorrente – come innanzi rilevato – ha provveduto tempestivamente a depositare presso questa Corte copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti. Ricorrono pertanto i presupposti per dichiarare l’estinzione del processo. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] l’estinzione del processo e pone le spese del giudizio a carico della
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