CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 24824/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di Leccedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni della parte civile [OSCURATO:PERSONA] pervenute il[OSCURATO:DATA_NASCITA];rilevato che i motivi d’impugnazione sono in gran parte riproduttivi delleidentiche censure mosse con l’atto di appello, affrontate e risolte dalla corte diappello con motivazione adeguata, logica, non contraddittoria, aderente alleemergenze processuali e conformi ai principi di diritto fissati nelle materietrattate, in relazione: a) alla riconducibilità della condotta all’imputato -(paragrafo 2 della sentenza impugnata, con specifico riguardo all’utilizzazione deltelefono)- dal che si ricava che la corte di appello ha escluso che il caso in esamedovesse essere ricondotto a un mero inadempimento civilistico, b) alla nonconfigurabilità dell’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.,pur in presenza di un tentativo, avendo riguardo al profitto che sarebbe statorealizzato con la consumazione, facendo corretta applicazione, sia pure acontrario, del principio di diritto a mente del quale «Nei reati contro il patrimonio,la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità é applicabileanche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dallemodalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fossestato riportato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesasarebbe stato di rilevanza minima. (Fattispecie relativa al tentativo di furto dimonete custodite in apposito cassetto di un distributore automatico di bevande)»(Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Zonni, Rv. 255528 – 01; Sez. 5, n. 2910 del07/12/2023, dep. 2024, Kakhaber, Rv. 285845 - 01);considerato che sono inammissibili in quanto deduzioni di merito leosservazioni relative alla credibilità della persona offesa -genericamente evocatodal ricorrente- atteso che il vaglio critico delle dichiarazioni da essa rese èprecluso alla Corte di cassazione, essendosi già spiegato che la valutazione dellacredibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto cheha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudicee non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non siaincorso in manifeste contraddizioni (in tal senso cfr. Sezioni Unite, n. 41461 del19/07/2012, Bell’Arte, in motivazione; in questo senso, Sez. 5, n. 51604 del19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623 - 01);ritenuto che il ricorso, oltre che manifestamente infondato, è inammissibileperché «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che sirisolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello epuntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare nonspecifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipicafunzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez.2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso devono essere dichiarato inammissibile, conla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende;considerato che non può darsi seguito alle richieste di condanna avanzatedalla parte civile, in quanto avanzate con memoria pervenuta il 18/05/2026,quando era oramai spirato il termine di quindici giorni prima dell’udienzaconcesso alle parti dall’art. 611 cod. proc. pen. per presentare memorie e motivinuovi. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]