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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 febbraio 2022

Cassazione n. 13917/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso r.g. n. 27682/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 7, presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SANT1S, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1468/2019 emessa dalla CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI.Rilevato che, con sentenza resa in data 2/4/2019, la Corte d'appello di Roma, sezione specializzata agraria, per quel che ancora rileva in questa sede, decidendo sugli appelli principale e incidentale rispettivamente proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e [OSCURATO:PERSONA], dall'altro, ha dichiarato inammis- sibile la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di affitto proposta da [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di concedente) nei con- fronti delle controparti (in qualità di affittuari), contestualmente riget- tando l'appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] diretto all'accer- tamento dell'occupazione senza titolo dei relativi terreni da parte dei propri contraddittori; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha ri- scontrato l'inammissibilità della domanda proposta dalla Moriconi per la relativa risoluzione per inadempimento delle controparti (che era stata viceversa accolta dal giudice di primo grado), avendo la Moriconi proposto detta domanda alla stregua di una reconventio reconventionis senza tuttavia provvedere tempestivamente alla dovuta richiesta di spostamento della prima udienza di discussione della causa; sotto altro profilo, la corte territoriale ha ritenuto infondato l'appello incidentale proposto dalla Moriconi in relazione al riconoscimento dell'occupazione sine titulo ad opera dei [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto che la stessa Moriconi aveva originariamente fondato la propria domanda di rilascio, in via principale, sulla base di un contratto di compartecipa- zione agraria asseritamente scaduto; contratto di compartecipazione nella specie non considerabile, non avendo la Moriconi insistito sull'istanza di verificazione della sottoscrizione di tale contratto origi- nariamente avanzata; avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione; nessun intimato ha svolto difese in questa sede;Adunanza del 3 febbraio 2022 - R.G. n. 27682/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri considerato che, con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. (in rela- zione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte d'appello omesso di pronunciarsi sui motivi di appello incidentale proposti dalla Moriconi in ordine alla contestazione dell'accertamento, operato dal giudice di primo grado, in ordine alla riconduzione del rapporto tra le parti alla figura del contratto di affitto (che il tribunale aveva desunto erronea- mente da una mera, estemporanea, dichiarazione resa dalla stessa Mo- riconi nel corso del giudizio), la dove nessuna volontà contrattuale era mai stata in tal senso manifestata dalle parti; sotto altro profilo, il giudice d'appello si sarebbe sottratto al dovere di pronunciarsi sul motivo di appello incidentale avanzato dalla Moriconi con riguardo alla specifica qualificazione del contratto (erroneamente) riconosciuto dal primo giudice come esistente tra le parti, senza limi- tarsi alla conferma della laconica qualificazione operata dal tribunale alla stregua di un rapporto di affitto, non altrimenti specificato tra i tipi del contratto di affitto di fondo rustico (artt. 1628 ss. c.c.) e del con- tratto di affitto a coltivatore diretto (di cui alle leggi n. 11/71 e 203/82), con l'ulteriore accertamento dei necessari elementi caratterizzanti o qualificanti la fattispecie considerata, finendo col trascurare il dovuto accertamento dell'inesistenza di alcun valido titolo contrattuale a fon- damento della detenzione, ad opera delle controparti, dell'immobile di proprietà della Moriconi; il motivo è infondato; osserva il Collegio come l'odierna ricorrente abbia formulato la pre- sente doglianza alla stregua di un'omessa pronuncia su motivi di ap- pello vòlti a contestare il rigetto, da parte del primo giudice, della do- manda di rilascio fondata dall'originaria attrice sul presupposto di una intercorsa occupazione sine titulo;Adunanza del 3 febbraio 2022 - R.G. n. 27682/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri varrà tuttavia osservare come su detta questione la corte d'appello si sia pienamente pronunciata, avendo affermato che la domanda di rilascio originariamente proposta dalla Moriconi era stata da quest'ul- tima fondata sull'esistenza di uno specifico titolo negoziale, sia pur qualificato alla stregua di una compartecipazione agraria scaduta (nella specie, non invocabile per l'intervenuto disconoscimento, ad opera di controparte, della sottoscrizione e la successiva rinuncia all'istanza di verificazione inizialmente proposta dalla stessa Moriconi); ferme tali premesse, deve ritenersi che la corte d'appello abbia de- ciso (rigettandola) sulla domanda di rilascio per occupazione sine titulo proposta dalla Moriconi rilevando, da un lato, l'avvenuta allegazione in giudizio, da parte dell'originaria ricorrente, di un titolo negoziale posto a fondamento dell'originaria occupazione del terreno (la compartecipa- zione agraria scaduta); e sottolineando, dall'altro, come detta circo- stanza (l'avvenuta allegazione di un titolo, benché scaduto, a fonda- mento dell'occupazione dei convenuti) fosse già di per sé sufficiente a escludere il ricorso di un'ipotesi di occupazione non titolata (sine titulo), potendo semmai trattarsi, in ipotesi, della contestazione dell'inadem- pimento delle controparti all'obbligo di riconsegna del terreno comun- que di derivazione negoziale; ciò posto, secondo il ragionamento della corte territoriale, una volta rilevato l'avvenuto conseguimento della detenzione del terreno, in capo agli odierni intimati, in forza di un consenso fondato su un titolo nego- ziale (la compartecipazione agraria ormai scaduta allegata dalla stessa Moriconi), ne deriva coerentemente l'infondatezza della domanda di ri- lascio per occupazione sine titulo, potendo semmai la ricorrente invo- care l'attivazione di una tutela di natura contrattuale (eventualmente fondata sull'inadempimento all'obbligo di riconsegna), come puntual- mente ritenuto dal giudice di primo grado; si tratta di una giustificazione che la corte territoriale ha comunque elaborato in risposta ai motivi di appello proposti dalla Moriconi avverso Adunanza del 3 febbraio 2022 - R.G. n. 27682/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri il rigetto, operato dal primo giudice, della domanda di rilascio per oc- cupazione sine titulo: ciò che vale già di per sé ad attestare la conse- guente radicale infondatezza dell'odierna censura di legittimità; con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di considerare la documentazione attraverso la quale la Moriconi aveva ripetutamente comunicato alle controparti la propria volontà di formulare la disdetta del rapporto esistente tra le stesse, con il conseguente venir meno di ogni (eventuale) titolo negoziale a fondamento della propria perdu- rante detenzione; il motivo è inammissibile; osserva il Collegio come l'odierna ricorrente agì in primo grado nei confronti degli odierni intimati allo specifico scopo di accertare (se- condo la sua stessa prospettazione) l'avvenuta occupazione sine titulo del proprio immobile da parte degli stessi; ciò posto, la circostanza dell'intervenuta (eventuale) disdetta del titolo negoziale posto a fondamento dell'altrui detenzione deve rite- nersi del tutto irrilevante, atteso che, in ipotesi, l'eventuale rilevanza della disdetta presupporrebbe l'avvenuta proposizione dell'originaria domanda di rilascio della Moriconi sul presupposto dell'esistenza di un titolo negoziale a fondamento dell'altrui detenzione e sulla relativa tempestiva disdetta; ciò che nella specie non fu, avendo la Moriconi (come dalla stessa riferito anche nell'odierno ricorso: cfr. pag. 6-7) proposto tutte le domande rivolte all'accertamento della cessazione del (eventuale) contratto di affitto (a seguito di risoluzione per inadempi- mento o in forza di scadenza, anche per effetto di disdetta) solo in sede di reconventio reconventionis, e dunque in una fase processuale in cui dette domande, in assenza di alcuna richiesta di spostamento dell'udienza di discussione della causa, dovevano ritenersi inammissi- bili, come puntualmente rilevato dal giudice d'appello con pronuncia in s Adunanza del 3 febbraio 2022 - R.G. n. 27682/2019 - rei. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri questa sede non (solo non) contestata dalla Moriconi (ma anzi dalla stessa condivisa: cfr. pag. 24 del ricorso); peraltro, pur quando volesse escludersi il carattere incontestato della circostanza della proposizione della domanda di cessazione del rapporto tra le parti (per l'intervenuta disdetta) alla stregua di una re- conventio reconventionis (come tale inammissibile per la mancata ri- chiesta di spostamento dell'udienza di discussione), la censura in esame deve essere ritenuta inammissibile per violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c., avendo la ricorrente trascurato di provvedere all'allega- zione, in questa sede, della documentazione processuale indispensabile ai fini del controllo dell'avvenuta proposizione della domanda di cessa- zione del contratto di affitto per intervenuta disdetta in via originaria (o l'avvenuta proposizione della stessa come reconventio reconventio- nis, ma con tempestiva e rituale richiesta di spostamento della prima udienza di discussione); in difetto di dette allegazioni, l'impossibilità per questa Corte di ve- rificare l'ammissibilità di detta domanda (di cessazione del contratto di affitto per intervenuta scadenza»domanda che nel ricorso si dice pro- ) posta non in via originaria, ma insieme ad altra dichiarata inammissi- bile per mancata richiesta di spostamento dell'udienza di discussione), impone l'inevitabile dichiarazione di inammissibilità dell'odierna cen- sura; sulla base delle argomentazioni sin qui illustrate, rilevata la com- plessiva infondatezza delle censure esaminate, deve essere pronun- ciato il rigetto del ricorso; non vi è luogo per l'adozione di alcuna statuizione, in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo nessuno degli intimati svolto difese in questa sede; dev'essere, viceversa, attestata la sussistenza dei presupposti pro- cessuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore im- porto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il Adunanza del 3 febbraio 2022 - R.G. n. 27682/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del 3/2/2022.

Il presidente ilo S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso r.g. n. 27682/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 7, presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SANT1S, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1468/2019 emessa dalla CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI.Rilevato che, con sentenza resa in data 2/4/2019, la Corte d'appello di Roma, sezione specializzata agraria, per quel che ancora rileva in questa sede, decidendo sugli appelli principale e incidentale rispettivamente proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e [OSCURATO:PERSONA], dall'altro, ha dichiarato inammis- sibile la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di affitto proposta da [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di concedente) nei con- fronti delle controparti (in qualità di affittuari), contestualmente riget- tando l'appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] diretto all'accer- tamento dell'occupazione senza titolo dei relativi terreni da parte dei propri contraddittori; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha ri- scontrato l'inammissibilità della domanda proposta dalla Moriconi per la relativa risoluzione per inadempimento delle controparti (che era stata viceversa accolta dal giudice di primo grado), avendo la Moriconi proposto detta domanda alla stregua di una reconventio reconventionis senza tuttavia provvedere tempestivamente alla dovuta richiesta di spostamento della prima udienza di discussione della causa; sotto altro profilo, la corte territoriale ha ritenuto infondato l'appello incidentale proposto dalla Moriconi in relazione al riconoscimento dell'occupazione sine titulo ad opera dei [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto che la stessa Moriconi aveva originariamente fondato la propria domanda di rilascio, in via principale, sulla base di un contratto di compartecipa- zione agraria asseritamente scaduto; contratto di compartecipazione nella specie non considerabile, non avendo la Moriconi insistito sull'istanza di verificazione della sottoscrizione di tale contratto origi- nariamente avanzata; avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione; nessun intimato ha svolto difese in questa sede;Adunanza del 3 febbraio 2022 - R.G. n. 27682/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri considerato che, con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. (in rela- zione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte d'appello omesso di pronunciarsi sui motivi di appello incidentale proposti dalla Moriconi in ordine alla contestazione dell'accertamento, operato dal giudice di primo grado, in ordine alla riconduzione del rapporto tra le parti alla figura del contratto di affitto (che il tribunale aveva desunto erronea- mente da una mera, estemporanea, dichiarazione resa dalla stessa Mo- riconi nel corso del giudizio), la dove nessuna volontà contrattuale era mai stata in tal senso manifestata dalle parti; sotto altro profilo, il giudice d'appello si sarebbe sottratto al dovere di pronunciarsi sul motivo di appello incidentale avanzato dalla Moriconi con riguardo alla specifica qualificazione del contratto (erroneamente) riconosciuto dal primo giudice come esistente tra le parti, senza limi- tarsi alla conferma della laconica qualificazione operata dal tribunale alla stregua di un rapporto di affitto, non altrimenti specificato tra i tipi del contratto di affitto di fondo rustico (artt. 1628 ss. c.c.) e del con- tratto di affitto a coltivatore diretto (di cui alle leggi n. 11/71 e 203/82), con l'ulteriore accertamento dei necessari elementi caratterizzanti o qualificanti la fattispecie considerata, finendo col trascurare il dovuto accertamento dell'inesistenza di alcun valido titolo contrattuale a fon- damento della detenzione, ad opera delle controparti, dell'immobile di proprietà della Moriconi; il motivo è infondato; osserva il Collegio come l'odierna ricorrente abbia formulato la pre- sente doglianza alla stregua di un'omessa pronuncia su motivi di ap- pello vòlti a contestare il rigetto, da parte del primo giudice, della do- manda di rilascio fondata dall'originaria attrice sul presupposto di una intercorsa occupazione sine titulo;Adunanza del 3 febbraio 2022 - R.G. n. 27682/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri varrà tuttavia osservare come su detta questione la corte d'appello si sia pienamente pronunciata, avendo affermato che la domanda di rilascio originariamente proposta dalla Moriconi era stata da quest'ul- tima fondata sull'esistenza di uno specifico titolo negoziale, sia pur qualificato alla stregua di una compartecipazione agraria scaduta (nella specie, non invocabile per l'intervenuto disconoscimento, ad opera di controparte, della sottoscrizione e la successiva rinuncia all'istanza di verificazione inizialmente proposta dalla stessa Moriconi); ferme tali premesse, deve ritenersi che la corte d'appello abbia de- ciso (rigettandola) sulla domanda di rilascio per occupazione sine titulo proposta dalla Moriconi rilevando, da un lato, l'avvenuta allegazione in giudizio, da parte dell'originaria ricorrente, di un titolo negoziale posto a fondamento dell'originaria occupazione del terreno (la compartecipa- zione agraria scaduta); e sottolineando, dall'altro, come detta circo- stanza (l'avvenuta allegazione di un titolo, benché scaduto, a fonda- mento dell'occupazione dei convenuti) fosse già di per sé sufficiente a escludere il ricorso di un'ipotesi di occupazione non titolata (sine titulo), potendo semmai trattarsi, in ipotesi, della contestazione dell'inadem- pimento delle controparti all'obbligo di riconsegna del terreno comun- que di derivazione negoziale; ciò posto, secondo il ragionamento della corte territoriale, una volta rilevato l'avvenuto conseguimento della detenzione del terreno, in capo agli odierni intimati, in forza di un consenso fondato su un titolo nego- ziale (la compartecipazione agraria ormai scaduta allegata dalla stessa Moriconi), ne deriva coerentemente l'infondatezza della domanda di ri- lascio per occupazione sine titulo, potendo semmai la ricorrente invo- care l'attivazione di una tutela di natura contrattuale (eventualmente fondata sull'inadempimento all'obbligo di riconsegna), come puntual- mente ritenuto dal giudice di primo grado; si tratta di una giustificazione che la corte territoriale ha comunque elaborato in risposta ai motivi di appello proposti dalla Moriconi avverso Adunanza del 3 febbraio 2022 - R.G. n. 27682/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri il rigetto, operato dal primo giudice, della domanda di rilascio per oc- cupazione sine titulo: ciò che vale già di per sé ad attestare la conse- guente radicale infondatezza dell'odierna censura di legittimità; con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di considerare la documentazione attraverso la quale la Moriconi aveva ripetutamente comunicato alle controparti la propria volontà di formulare la disdetta del rapporto esistente tra le stesse, con il conseguente venir meno di ogni (eventuale) titolo negoziale a fondamento della propria perdu- rante detenzione; il motivo è inammissibile; osserva il Collegio come l'odierna ricorrente agì in primo grado nei confronti degli odierni intimati allo specifico scopo di accertare (se- condo la sua stessa prospettazione) l'avvenuta occupazione sine titulo del proprio immobile da parte degli stessi; ciò posto, la circostanza dell'intervenuta (eventuale) disdetta del titolo negoziale posto a fondamento dell'altrui detenzione deve rite- nersi del tutto irrilevante, atteso che, in ipotesi, l'eventuale rilevanza della disdetta presupporrebbe l'avvenuta proposizione dell'originaria domanda di rilascio della Moriconi sul presupposto dell'esistenza di un titolo negoziale a fondamento dell'altrui detenzione e sulla relativa tempestiva disdetta; ciò che nella specie non fu, avendo la Moriconi (come dalla stessa riferito anche nell'odierno ricorso: cfr. pag. 6-7) proposto tutte le domande rivolte all'accertamento della cessazione del (eventuale) contratto di affitto (a seguito di risoluzione per inadempi- mento o in forza di scadenza, anche per effetto di disdetta) solo in sede di reconventio reconventionis, e dunque in una fase processuale in cui dette domande, in assenza di alcuna richiesta di spostamento dell'udienza di discussione della causa, dovevano ritenersi inammissi- bili, come puntualmente rilevato dal giudice d'appello con pronuncia in s Adunanza del 3 febbraio 2022 - R.G. n. 27682/2019 - rei. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri questa sede non (solo non) contestata dalla Moriconi (ma anzi dalla stessa condivisa: cfr. pag. 24 del ricorso); peraltro, pur quando volesse escludersi il carattere incontestato della circostanza della proposizione della domanda di cessazione del rapporto tra le parti (per l'intervenuta disdetta) alla stregua di una re- conventio reconventionis (come tale inammissibile per la mancata ri- chiesta di spostamento dell'udienza di discussione), la censura in esame deve essere ritenuta inammissibile per violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c., avendo la ricorrente trascurato di provvedere all'allega- zione, in questa sede, della documentazione processuale indispensabile ai fini del controllo dell'avvenuta proposizione della domanda di cessa- zione del contratto di affitto per intervenuta disdetta in via originaria (o l'avvenuta proposizione della stessa come reconventio reconventio- nis, ma con tempestiva e rituale richiesta di spostamento della prima udienza di discussione); in difetto di dette allegazioni, l'impossibilità per questa Corte di ve- rificare l'ammissibilità di detta domanda (di cessazione del contratto di affitto per intervenuta scadenza»domanda che nel ricorso si dice pro- ) posta non in via originaria, ma insieme ad altra dichiarata inammissi- bile per mancata richiesta di spostamento dell'udienza di discussione), impone l'inevitabile dichiarazione di inammissibilità dell'odierna cen- sura; sulla base delle argomentazioni sin qui illustrate, rilevata la com- plessiva infondatezza delle censure esaminate, deve essere pronun- ciato il rigetto del ricorso; non vi è luogo per l'adozione di alcuna statuizione, in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo nessuno degli intimati svolto difese in questa sede; dev'essere, viceversa, attestata la sussistenza dei presupposti pro- cessuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore im- porto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il Adunanza del 3 febbraio 2022 - R.G. n. 27682/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Rigetta il ricorso. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del 3/2/2022. Il presidente ilo S
Sentenza Cassazione n. 13917/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris