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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20700/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Quarta Sandro; OSSERVA Ritenuto che il motivo del ricorso con cui si deducono vizi in merito all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello/ che ha rilevato l'assenza di elementi positivamente valorizzabili a tal fine, ritenendo invece non rilevante la presunta resipiscenza in sede processuale e lo stato di alcol-dipendenza che avrebbe assunto portata determinante sul comportamento del ricorrente; che, infatti, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, allorché è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, è insindacabile in &ssazione (tra tante, Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Quarta Sandro; OSSERVA Ritenuto che il motivo del ricorso con cui si deducono vizi in merito all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello/ che ha rilevato l'assenza di elementi positivamente valorizzabili a tal fine, ritenendo invece non rilevante la presunta resipiscenza in sede processuale e lo stato di alcol-dipendenza che avrebbe assunto portata determinante sul comportamento del ricorrente; che, infatti, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, allorché è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, è insindacabile in &ssazione (tra tante, Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/
Sentenza Cassazione n. 20700/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris